Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Figurativa Accreditabile a domanda Maternità fuori rapporto di lavoro Requisiti per il diritto all'accredito e al riscatto
-
Benefici per i lavoratori non vedenti
-
Decorrenza del beneficio
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da allegare
-
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Quando attribuire la maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
- Visite: 10120
Maternità fuori rapporto lavoro
Requisiti per il diritto all'accredito e al riscatto
(circ.100/2008)
Posta la natura interpretativa della disposizione contenuta nell’art. 2, comma 504, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, deve ritenersi che, ai fini della sussistenza del diritto all’accredito e al riscatto dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale (articolo 25, comma 2, e nell’art.35, comma 5, decreto legislativo n. 151 del 2001), l’unico requisito ulteriore, assieme al possesso del quinquennio contributivo al momento della domanda di accredito e riscatto, sia la condizione di soggetto attivo alla predetta data 27.4.2001.
Il diritto all’accredito ed al riscatto di cui agli articoli 25, comma 2, e all’art.35, comma 5, citati dovrà essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell’evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l’accredito figurativo o il riscatto per maternità.
Conseguentemente, la facoltà di accredito o riscatto è preclusa a tutti coloro che alla predetta data del 27.4.2001 risultino pensionati, salvo si tratti di soggetti titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità stante la particolarità dello status di titolare di trattamento di invalidità (circ.100/2008).
Analogamente, la durata dei periodi da accreditare e riscattare sarà quella fissata dai menzionati articoli 25, comma 2, e all’art.35, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (il numero di settimane da accreditare per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità verificatesi fuori dal rapporto di lavoro, anche antecedenti al 1972, è pari a n. 22 (due mesi precedenti e tre mesi successivi al parto) indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolto prima o dopo l'evento) (vedi msg.8762/2009)