Eureka Previdenza

La contribuzione volontaria per gli iscritti all'ex-INPDAI

Dirigenti già autorizzati in gestione diversa dall'INPDAI

(circ.172/2003)

Nel caso in cui il dirigente, dopo aver cessato il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all’iscrizione presso il soppresso INPDAI (ora evidenza contabile separata del FPLD), richieda l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria e risulti già titolare di una precedente autorizzazione, rilasciata sulla base di contribuzione versata in un ordinamento pensionistico diverso, la nuova istanza dovrà essere considerata come domanda di “cambio gestione” e come tale dovrà essere definita (con autorizzazione a versare in evidenza contabile separata del FPLD), previo aggiornamento dell’archivio centrale, applicando i criteri vigenti in materia.

La contribuzione volontaria per gli iscritti all'ex-INPDAI

Rideterminazione del contribto volontario

(circ.172/2003)

Il dirigente che abbia ripreso l’attività lavorativa successivamente alla decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, una volta interrotta o cessata nuovamente l’attività, può chiedere - entro il termine di 180 giorni dalla relativa cessazione, pena la decadenza - che l’ammontare del contributo volontario da lui dovuto venga rideterminato sulla base delle retribuzioni percepite nei 12 mesi precedenti la ripresa dei versamenti volontari.

In proposito appare utile sottolineare che la presentazione di detta richiesta non costituisce motivo di sospensione dei termini per il versamento trimestrale dei contributi volontari; conseguentemente, fino a quando la domanda non verrà definita e l'interessato non verrà a conoscenza del nuovo ammontare del contributo, sarà comunque tenuto a proseguire i versamenti nella misura precedentemente assegnata.

La possibilità di integrare i versamenti volontari in seguito alla rideterminazione del contributo decorre dal primo sabato successivo alla presentazione della relativa domanda, salvo quanto previsto al punto 3 della circolare n. 150/2003.

L'adeguamento ai nuovi importi dovrà avvenire con il versamento del contributo relativo al trimestre non scaduto alla data di comunicazione dell'Istituto, mentre l'eventuale conguaglio relativo a periodi per i quali è già decorso il termine di versamento dovrà essere effettuato utilizzando il bollettino trasmesso all'interessato contestualmente al provvedimento di accoglimento della richiesta di rideterminazione del contributo.

Nel caso in cui l’assicurato intende proseguire i versamenti secondo l’importo quantificato sulla retribuzione presa a base dell’iniziale autorizzazione, tale retribuzione dovrà essere debitamente aggiornata mediante rivalutazione annuale, da effettuare per ogni anno successivo a quello nel corso del quale è stata corrisposta l’ultima contribuzione volontaria e fino a quello di ripresa dei versamenti stessi.

La contribuzione volontaria per gli iscritti all'ex-INPDAI

Compatibilità con la contemporanea iscrizione alla Gestione Separata

(circ.172/2003)

Presso il soppresso Istituto i criteri di incompatibilità della contribuzione volontaria erano gli stessi previsti dalla normativa generale vigente nell’AGO, fatta eccezione per i versamenti relativi a periodi di contemporanea contribuzione alla “Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati”. Fermo restando che l’iscrizione alla citata “Gestione” non doveva essere in corso alla data di presentazione della domanda, era invece consentito il versamento volontario presso l’INPDAI durante i periodi di attività prestati successivamente all’autorizzazione, con obbligo contributivo a detto ordinamento pensionistico. A tale proposito si richiama il punto 2 del msg.92/2003, ribadendo che i dirigenti già autorizzati ai versamenti volontari da decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003, nonché quelli che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2002 e che verranno autorizzati da decorrenza successiva alla soppressione dell’INPDAI, potranno proseguire volontariamente la contribuzione anche in costanza di versamenti alla Gestione Separata INPS. La suddetta possibilità riguarda anche i dirigenti che, cessati comunque entro il 31 dicembre 2002, hanno percepito l’indennità sostitutiva di preavviso per un periodo anche successivo alla data del 31 dicembre 2002; al contrario, non potranno avvalersi della predetta facoltà coloro che, nel periodo di preavviso hanno continuato a prestare attività, proseguendo il rapporto di lavoro oltre la data del 31 dicembre 2002.

La contribuzione volontaria per gli iscritti all'ex-INPDAI

Contribuzione indebita e da rimborsare

(circ.172/2003)

È indebita e rimborsabile:

  • la contribuzione volontaria versata in ritardo,
  • quella versata in misura eccedente rispetto all’importo dovuto,
  • quella non sufficiente a coprire per intero l’importo di una settimana,
  • quella contestuale ad altra contribuzione 
  • successiva alla decorrenza della pensione.

Il rimborso della contribuzione indebita viene disposto d’ufficio direttamente dall’Istituto, e le somme vengono restituite senza rivalutazione monetaria e senza maggiorazione di interessi.

La contribuzione volontaria per gli iscritti all'ex-INPDAI

Autorizzazione al versamento di periodi scaduti

(circ.172/2003)

Al verificarsi di particolari situazioni (retrodatazione di decorrenza dell’autorizzazione, ricorso accolto, reiezione domanda di pensione, ecc.) ed in assenza di cause ostative, l’Istituto rilascia all’assicurato un’apposita autorizzazione a versare contribuzione volontaria per periodi pregressi, per i quali è già decorso il termine di pagamento, ed invia uno specifico bollettino.

Detta autorizzazione, che deve essere trasmessa all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consente il versamento dei contributi relativi a tutto il trimestre precedente a quello nel corso la stessa viene concessa, versamento che deve essere effettuato entro il trimestre successivo alla data di ricezione del relativo provvedimento.

Chi non abbia ricevuto il predetto provvedimento e lo specifico bollettino, può chiederne il duplicato entro il termine utile per il pagamento del periodo autorizzato, pena la decadenza.

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