Eureka Previdenza

Circolare 58546 del 17 agosto 1950

Oggetto: Cassa integrazione guadagni - Criteri di massima.
Si portano a conoscenza delle Sedi i seguenti criteri di massima per
l'applicazione delle norme sulla Cassa integrazione guadagni:
1. - Termine di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n.
869.
Il Comitato, in relazione alle recenti deliberazioni da esso adottate circa la
natura del termine di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n.
869 ( 1), ha ritenuto le Commissioni provinciali competenti a valutare e
decidere se l'impedimento che abbia concorso a determinare la presentazione
della domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni oltre i
termini di cui all'art. 7, possa essere ritenuto oggettivo ed influente a
giustificare il ritardo stesso.
Ovviamente, le Commissioni, nel formulare il loro giudizio sui motivi addotti
dalle aziende, si atterranno ai criteri di massima fissati dal Comitato
medesimo con la deliberazione del 13 gennaio 1950, criteri resi noti con la
circolare n. 55629 G.S. del 17 maggio 1950 ( 2).
Quando dalle Commissioni vengano adottate decisioni del genere, dal
verbale della seduta dovrà chiaramente risultare il motivo addotto dalle
aziende per giustificare il ritardo nella presentazione della richiesta.
2. - Periodi di sosta stagionale e ricorrente.
Il Comitato ha ritenuto che le contrazioni di orario (sospensione totale del
lavoro e riduzioni delle ore lavorative) dovute a peculiari caratteristiche della
lavorazione che ne impongono il ricorrente verificarsi in periodi pressochè
uguali (dando luogo alle cosiddette soste stagionali o contrazioni ricorrenti)
non possano provocare l'intervento della Cassa integrazione. Ha pertanto
stabilito che non possono essere autorizzate le integrazioni nè durante le
soste stagionali ricorrenti che danno luogo a sospensione completa di lavoro
nè durante le contrazioni ricorrenti che danno luogo a riduzioni di orario.
La impossibilità di concessione delle integrazioni medesime per i motivi
suesposti opera per tutte le industrie che presentino le accennate particolarità,
siano esse elencate o meno nel decreto ministeriale 11 dicembre 1939, e
successive modificazioni, cui fa cenno, al punto 4° dell'art. 5, il decreto n.
869.
IL DIRETTORE GENERALE
PALMA
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(1)V. "Atti Ufficiali", settembre 1947, pag. 672.
(2)V. "Atti Ufficiali", maggio 1950. pag. 217.

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