Eureka Previdenza

Sesta salvaguardia - 32.100

Decorrenza dei trattamenti pensionistici

(msg.1881/2014)

L’articolo 2, comma 3, della legge n. 147 del 2014 dispone che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore all’entrata in vigore della stessa legge, vale a dire non anteriore al 6 novembre 2014.

 

Sesta salvaguardia - 32.100

Criterio ordinatorio e monitoraggio

(msg.8881/2014)

Con riferimento al criterio ordinatorio, l’articolo 2 comma 4, della legge n. 147 del 2014 prevede che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al medesimo articolo, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per la sola categoria di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) (soggetti in congedo o fruitori di permessi) continua a trovare applicazione il criterio adottato in occasione delle precedenti salvaguardie della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità (v. messaggio n. 13343 del 2012, punto 2.6.1 e messaggio n. 522 del 2014, punto 1.2.2).

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai limiti finanziari, di cui ai commi 1 e 6 del citato art. 2, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento.

Si precisa, infine, che l’inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014 delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 5 gennaio 2015, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.

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Lettera E - Lavoratori con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro

(msg.8881/2014)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 4.000 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Sesta salvaguardia - 32.100

Modalità e termine di presentazione delle domande

(msg.8881/2014)

L’articolo 2, comma 4, della legge n. 147 del 2014 ha previsto che, i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare istanza di accesso al beneficio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (il 06.11.14), vale a dire entro il 5 gennaio 2015.

Il citato articolo 2, comma 4 dispone altresì  che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia per le categorie di lavoratori succitate, si precisa quanto segue.

  1. Soggetti che devono presentare istanza all’Inps.
    I lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) (soggetti in mobilità e prosecutori volontari), iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro il 5 gennaio 2015.
    Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.
    Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.
    Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
  2. Soggetti che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro.
    I lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo o fruitori di permessi, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 5 gennaio 2015, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 27 del 7 novembre 2014.
    Con riferimento alla presentazione delle istanze da parte della categoria di lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) (in congedo o fruitori di permessi) si richiama quanto già illustrato al punto 2.2.4 del presente messaggio.

Sesta salvaguardia - 32.100

Lettera D - Lavoratori in congedo o fruitori di permessi

(msg.8881/2014)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.800 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, vale a dire i lavoratori che, nel  corso  dell'anno  2011,  risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  e  successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi  dell'articolo  33, comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104, e successive modificazioni.

Come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera d) della legge n. 147 del 2014, i lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Al riguardo si rammenta che la lettera e-ter), del comma 14, dell’art. 24, della legge n. 214 del 2011, introdotta dall’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124  prevede, quale condizione per l’accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge n. 214 del 2011 per la categoria di lavoratori di cui al presente punto, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015.


Con riferimento alle modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in argomento, si fa rinvio a quanto illustrato al punto 2.3 del presente messaggio.

Al riguardo si precisa che, coloro che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola. L’Istituto, infatti, provvederà ad individuare d’ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto dalla salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014 sulla base del criterio ordinatorio illustrato al punto 2.4 del presente messaggio.

Si precisa altresì che, i soggetti che per un qualsiasi motivo non abbiano presentato entro il termine del 26 febbraio 2014 istanza di accesso al beneficio della salvaguardia di cui al citato art. 11 bis, hanno facoltà di presentare entro il previsto termine del 5 gennaio 2015 istanza per accedere alla salvaguardia in esame.

Ulteriori chiarimenti del msg. 9305/2014

In riferimento alla salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014 (c.d. sesta salvaguardia), si ribadisce quanto  comunicato con il msg.8881/2014 e confermato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota 16169 del 25 novembre scorso, ovvero che ai soggetti che, avendo presentato alla competente DTL domanda di accesso alla salvaguardia di cui all’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (c.d. quarta salvaguardia), sono in possesso di un provvedimento di accoglimento della stessa DTL, ma non hanno ricevuto la certificazione del diritto alla salvaguardia – in quanto esclusi dal contingente numerico – viene concesso di non presentare una nuova domanda per la c.d. sesta salvaguardia.
Per tali soggetti l’Istituto provvederà d’ufficio al monitoraggio delle domande ed alla certificazione del diritto. I soggetti che non hanno presentato domanda di accesso alla cd quarta salvaguardia alla competente DTL ovvero che, pur avendo presentato domanda, non hanno ricevuto un provvedimento di accoglimento da parte della stessa DTL, devono presentare domanda di accesso alla c.d. sesta salvaguardia alla competente DTL entro il 5 gennaio 2015.

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