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Reddito di attivazione
Decadenza e casi di esclusione
(circ.138/2014)
Il reddito di attivazione non è concesso nei casi in cui il beneficiario di indennità di disoccupazione in ambito ASpI abbia percepito queste indennità in forma anticipata ai sensi dell'art. 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Non è concesso altresì ai beneficiari di prestazioni riconducibili ad ammortizzatori sociali in deroga.
L’articolo 5 della Convenzione prevede che il beneficiario decada dal RA in caso di:
- rioccupazione,
- di rifiuto a partecipare ad iniziative di politica attiva senza giustificato motivo, o di non regolare partecipazione alle stesse, oppure in caso di
- mancata accettazione di offerte di lavoro congruo.
- il beneficiario decade altresì dal RA qualora si verifichino le ulteriori cause di decadenza dallo stato di disoccupazione previste dal regolamento provinciale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro.
La Provincia Autonoma, anche attraverso i Centri per l'impiego e sulla base delle informazioni disponibili nei propri sistemi informativi, accerta le cause di decadenza dal RA e comunica alla Direzione Provinciale INPS di Trento, esclusivamente mediante la seguente casella di PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , indicando come oggetto "decadenza RA", l'elenco dei nominativi interessati.
La decadenza ha efficacia dal mese successivo alla ricezione della comunicazione.
L’erogazione del RA non viene effettuata qualora il soggetto risulti titolare di trattamenti pensionistici all'atto del primo pagamento del RA.