Eureka Previdenza

Messaggio 275 del 14 luglio 2003

DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
Oggetto:
Facoltà di opzione per il sitema contributivo da parte del superstite di assicurato.
Con circolare n. 108 del 7 giugno 2002 sono state fornite le istruzioni per l'applicazione della disciplina in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo nei confronti di assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative.

1) Da parte di alcune Strutture Regionali è stato chiesto se il superstite di iscritto alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 26 agosto 1995, n. 335, possa esercitare il diritto di opzione ex art. 1, comma 23, di cui alla citata legge n. 335/1995.

In proposito si richiama la circolare n. 108 del 7 giugno 2002, con la quale al punto 2, è stato precisato che "per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata introdotta dall'art. 2, comma 26, della legge 26 agosto 1995, n. 335 che possano far valere contribuzione nell'A.G.O. ovvero in un altro Fondo o in una gestione dei lavoratori autonomi al 31 dicembre 1995 e successivamente periodi di contribuzione nella relativa gestione separata il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha espresso l'avviso che abbiano facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei contributi versati ai fini del diritto e della misura, a norma dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 282/96, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/95, così come interpretato dall'articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, il quale ha espunto dal corpo del testo il riferimento agli assicurati di cui all'articolo 1, comma 13, della citata riforma del sistema pensionistico.

Pertanto i lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, a meno che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre, sono esclusi dalla facoltà di richiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi".

Il criterio, di cui alla richiamata circolare, deve ritenersi operante anche per il superstite di assicurato.

Pertanto in tali situazioni si potrà far luogo alla liquidazione della pensione indiretta a carico della predetta Gestione separata con il cumulo della contribuzione accreditata nell'A.G.O. ovvero in un altro Fondo o in una gestione dei lavoratori autonomi, ricorrendo tutte le condizioni di legge.

2) Da parte di alcune Strutture periferiche è stato altresì chiesto se i titolari di pensione a carico della Gestione separata, a favore dei quali risultino accreditati pregressi contributi "silenti" a carico del FLPD e/o delle gestioni dei lavoratori autonomi, possano ottenere la riliquidazione della pensione esercitando tardivamente il diritto di opzione.

In proposito si richiama la circolare n. 181 dell'11 ottobre 2001 con la quale sono state fornite le prime istruzioni in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo.

Nel contesto della suindicata circolare furono formulate riserve, confermate con il messaggio n. 51 del 6 febbraio 2002 con riguardo, tra gli altri, ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata introdotta dall'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che possono far valere contribuzione anche nell'AGO o in una gestione dei lavoratori autonomi.

Per tali soggetti si specificò che, in attesa delle necessarie indicazioni ministeriali, non si poteva far luogo alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche col sistema contributivo.

La "riserva" di cui alla circolare n. 181 del 2001 è stata sciolta con la richiamata circolare n. 108 del 7 giugno 2002.

Alla luce delle considerazioni su esposte, si ritiene che le situazioni definite in difformità ai criteri enunciati con la suindicata circolare n. 108 debbano essere riesaminate.

IL DIRETTORE CENTRALE
(DE STEFANIS)

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