Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato

Cumulabilità con i redditi da lavoro

(circ.78/2011)

L’articolo 12 del Regolamento di funzionamento del Fondo disciplina l’incompatibilità ed i limiti di cumulo degli assegni straordinari con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi.

Il comma 1 prevede che l’assegno straordinario sia incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti che svolgano attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.

Il comma 2 prevede che, per i periodi di svolgimento di tali attività, vengano sospesi l’erogazione dell’assegno ed il versamento della contribuzione correlata.

I successivi commi disciplinano i limiti di cumulo dell’assegno straordinario compatibile con i redditi derivanti da attività di lavoro non in concorrenza, e indicano la modalità con cui deve essere effettuata l’eventuale trattenuta.

In particolare, i commi 3 e 4 prevedono che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente nel limite massimo dell’ultima retribuzione mensile ragguagliata ad anno. In caso di superamento di tale limite, per la parte eccedente verrà effettuata sull’assegno straordinario la  corrispondente trattenuta.

Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro autonomo, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, nell’importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’interessato. Dal 1° gennaio 2009, per effetto dell’articolo 19 della legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008, è stata introdotta la totale cumulabilità, pertanto sull’assegno straordinario non deve essere effettuata la trattenuta per cumulo.

Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi (con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, del periodo di svolgimento dell’attività di lavoro, dei redditi conseguiti), ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

Pertanto, il beneficiario di assegno straordinario che intraprenda una nuova attività di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.), è tenuto a darne  comunicazione (allegato n. 8):

  • al Fondo di sostegno, tramitela Sede INPSche gestisce l’assegno straordinario;
  • all’azienda esodante.

In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore perde il diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale.

Inoltre, la contribuzione correlata all’erogazione dell’assegno straordinario viene cancellata.

Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo.

Assegni straordinari di sostegno al reddito

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Contribuzione correlata

(circ.78/2011)

Le aziende esodanti sono tenute a versare un contributo straordinario, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura della contribuzione correlata all’assegno straordinario.

La contribuzione correlata è versata per il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi minimi richiesti per il raggiungimento del primo trattamento pensionistico utile (anzianità o vecchiaia); tale termine vale anche se l'assegno straordinario venga corrisposto per un periodo ulteriore (c.d. finestra).

La contribuzione correlata è calcolata sulla base della retribuzione mensile indicata dall’articolo 9, comma 11, del Regolamento di funzionamento del Fondo (articolo 10, comma 7), al netto dello straordinario, della trasferta (CCNL del 16 aprile 2003, articolo 72, punto 1), del premio di risultato, dell’indennità di trasferimento, e delle erogazioni una tantum a qualsiasi titolo. Giova specificare che, ai fini del versamento della contribuzione correlata, la base imponibile sopra descritta va calcolata incrementando figurativamente lo stipendio e gli altri assegni pensionabili (con esclusione dell'indennità integrativa speciale e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile), secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Il contributo viene calcolato applicando alla suddetta base imponibile l’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente. L’aliquota attualmente vigente è pari al 33% sia per l’AGO sia per il Fondo speciale FS.

Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro.

Ai fini del versamento, le aziende esodanti devono attenersi alle modalità di seguito descritte.

I lavoratori esodati che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, saranno esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore> di <Dati Retributivi>, i nuovi codici che seguono in tabella, a seconda delle varie tipologie lavorative:

 

EF

Lavoratori già iscritti al Fondo Ferrovieri per i quali viene versata la contribuzione  correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato)

EN

Lavoratori già iscritti al FPLD per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato)

ME

Personale marittimo delle F.S. già imbarcato sui traghetti per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato)

Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà  essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata, (come sopra indicata) e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare (pari al 33% della suddetta base imponibile).

Per i lavoratori già iscritti al Fondo Speciale FS (<Tipo Lavoratore> EF ovvero ME) la retribuzione dovrà essere esposta anche analiticamente mediante la compilazione degli elementi tipici del Fondo: <Retribuzione177> <GiorniRetribuitiFS> <Tredicesima> (solo nel mese di corresponsione) <Competenze Accessorie> <IndennitaIntegrSpec> <RetribuzioneUltimoGiorno> (con la precisazione della <Retribuzione177> e della <IndennitaIntegrSpec>  riferite all’ultimo giorno).   

La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel quadro BC del DM10 virtuale ricostruito dalla procedura, i seguenti codici:

Codice

Significato

M127

Contr. correlata ass.straord. lav. iscritti Fondo ferrovie (Fondo Solidarietà ferrovie)

M128

Contr. correlata ass.straord. lav. iscritti FPLD (Fondo Solidarietà ferrovie)

In corrispondenza di tali codici, saranno indicati il numero dei lavoratori, l’imponibile e il contributo.

Non costituisce elemento imponibile l’eventuale indennità "una tantum" contemplata dall’articolo 10, comma 9, del Regolamento di funzionamento del Fondo (allegato C dell’Accordo sindacale del 15 maggio del 2009).

La disposizione prevede che il lavoratore possa accedere alla prestazione straordinaria su base volontaria rinunciando al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva; qualora l’importo dell’indennità sostitutiva sia maggiore degli assegni straordinari spettanti nel medesimo arco temporale, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere al lavoratore un’indennità pari alla differenza tra i due trattamenti.

L’indennità rientra nella previsione dell’articolo 27, comma 4, lett. b), DPR n. 797 del 30 maggio1955, anorma del quale sono escluse dalla base imponibile “le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso”.

Assegni straordinari di sostegno al reddito

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Regime tributario

(circ.78/2011)

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo in argomento sono soggetti alla tassazione ordinaria (Agenzia delle entrate, Interpello n. 954-369/2010 del 23 settembre 2010).

Di conseguenza, sull’assegno viene attribuita d’ufficio – ove spettante – la detrazione per lavoro dipendente.

Le detrazioni per familiari a carico vengono attribuite a seguito della presentazione della relativa richiesta, ai sensi dall’articolo 23 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 come modificato dall’articolo 1, comma 221, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

La prestazione straordinaria in unica soluzione è soggetta alla tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR ai sensi dell’articolo 19 TUIR (articolo 17 del vecchio TUIR).

Assegni straordinari di sostegno al reddito

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Versamento della provvista mensile

(circ.78/2011)

Il finanziamento degli assegni è assicurato dal contributo straordinario, versato dal datore di lavoro e relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogati e della contribuzione correlata (articolo 7, comma 3, del Regolamento di funzionamento del Fondo).

Analogamente a quanto previsto per le altre categorie di assegni straordinari, il giorno 10 di ciascun mese la procedura informatica individua le prestazioni in essere, per le quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.

Gli assegni straordinari vengono aggregati in base al codice azienda per quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dall’ente per il finanziamento, il mese successivo, delle prestazioni in favore dei propri dipendenti.

L’importo viene reso disponibile:

  • per la Sede INPS scelta dall’azienda per il versamento mensile del contributo straordinario, in ambiente IMSPN, procedura AGENDA1, funzione PAES, con le modalità descritte nel messaggio n. 222 del 30 agosto 2001;
  • per le aziende del Gruppo FS, sul sito Internet www.inps.it “Servizi online”, nella sezione “Enti pagatori: assegno straordinario di sostegno al reddito”.

Il servizio offre i dati sintetici ed analitici relativi al finanziamento mensile degli assegni straordinari di sostegno al reddito.

L’accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice PIN, con le modalità fornite nella pagina iniziale dell’applicazione (opzione “modalità di accesso”).

Il codice PIN deve essere richiesto alla Sede INPS presso la quale si versa il finanziamento mensile, e deve essere assegnato dalla stessa Sede con le modalità descritte nel messaggio n. 386 del 18 novembre 2003.

La Sede INPS competente, a partire dal giorno 10 del mese, comunica all’azienda l’importo della provvista.

L’accreditamento della provvista fondi, sulla contabilità speciale intestata alla Sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni, pena il mancato pagamento degli stessi, e deve riportare la seguente causale "CONTRIBUTO STRAORDINARIO art.7, C. 3, Regolamento funzionamento del Fondo FS”.

La predetta Sede INPS, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione PAES, la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta.

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Erogazione in unica soluzione

(circ.78/2011)

Su richiesta del lavoratore l’assegno straordinario può essere corrisposto in unica soluzione (articolo 10, comma 2, del Regolamento di funzionamento del Fondo).

In tale caso viene erogato un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimentovigente alla data di stipulazione dell’Accordo del 15 maggio 2009, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

La contribuzione correlata non è dovuta e non viene versata (articolo 10, comma 2, del Regolamento di funzionamento del Fondo).

Anche in questo caso è necessario che sussistano in capo al lavoratore i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria. In particolare, i requisiti prescritti dalla legge per il conseguimento della pensione devono essere perfezionati entro e non oltre il periodo massimo di permanenza nel Fondo (48 mesi).

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