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Messaggio n. 89 del 27 marzo 2000
Oggetto:
Accredito contribuzione figurativa di malattia ex Decreto leg.vo n. 564/96, modificato dal Decreto leg.vo n. 278/98.
L'art. 3 del Decreto leg.vo 29.6.98, n. 278 ha modificato il Decreto leg.vo 16.9.96, n. 564 in materia di accredito figurativo di malattia, abrogandone fin dall'origine i commi 5 e 6 dell'art. 1, che prevedevano la valutazione al 50% dei periodi di assenza per malattia ai fini pensionistici per i lavoratori dipendenti e riducendo a 22 mesi il periodo massimo di riconoscimento figurativo della malattia, che era stato innalzato a 24 mesi dal Decreto leg.vo n. 564/96.
Poichè alcune Sedi hanno chiesto chiarimenti in merito a quest'ultima modifica, si precisa che il periodo massimo accreditabile, a partire dall'1.1.97, passa dai 12 mesi (52 settimane), previsti dall'art. 56 del R.D. 1827 del 1935 a 14 mesi (61 settimane) con un incremento di due mesi (9 settimane) ogni tre anni, fino a raggiungere i 22 mesi (96 settimane) dal 2011.
Si precisa, inoltre, che fino al 31.12.99 possono essere accreditati n. 14 mesi (61 settimane), anche se il limite di 52 contributi settimanali, di cui al citato R.D. n. 1827/35, non è raggiunto entro il 31.12.96 e così via.
Ad ogni buon fine, si riporta di seguito lo schema delle mensilità da accreditare a partire dall'1.1.97 al 31.12.2011:
Fino al 31.12.1996 12 mesi (52 settimane)
Dall'1.1.1997 al 31.12.1999 14 mesi (61 settimane) di cui non più di 52 prima dell'1.1.1997
Dall'1.1.2000 al 31.12.2002 16 mesi (70 settimane) di cui non più di 61 prima dell'1.1.2000
Dall'1.1.2003 al 31.12.2005 18 mesi (78 settimane) di cui non più di 70 prima dell'1.1.2003
Dall'1.1.2006 al 31.12.2008 20 mesi (87 settimane) di cui non più di 78 prima dell'1.1.2006
Dall'1.1.2009 al 31.12.2011 22 mesi (96 settimane) di cui non più di 87 prima dell'1.1.2009
il tutto conforme ai criteri emanati con circolare n. 220 del 14.11.96.
IL DIRETTORE CENTRALE