Eureka Previdenza

Messaggio 2516 del 10 aprile 2015

Collaboratori coordinati e continuativi a progetto - calcolo della indennità - attestazione del periodo di disoccupazione - chiarimenti

Premessa

Sono pervenute alla Direzione scrivente dei quesiti sulla modalità di calcolo della indennità in oggetto nel caso di accreditamento dei contributi per l’intero anno solare precedente all’anno di riferimento, e circa l’attestazione dello "status di disoccupato" richiesto dall’articolo 2, comma 51 della legge n. 92 del 2012.

A seguito di pareri espressi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1. Calcolo della prestazione

In ragione della modalità di calcolo della prestazione in esame, l’applicazione della normativa ha evidenziato per alcune specifiche situazioni reddituali dei lavoratori alcune incongruenze e, di fatto, una non ragionevolezza nell’applicazione della tutela. In particolare, in ragione della normativa vigente in tema di accredito contributivo per i lavoratori della gestione separata, si poteva verificare l’ipotesi di una copertura contributiva piena per tutto l’anno in esame pur in presenza di periodi di disoccupazione. A tale proposito, in particolare, poiché il limite di reddito richiesto per l’anno precedente (pari per l’anno 2012 a 20.000 euro e per l’anno 2013 a 20.220 euro)  è superiore al minimale di reddito (pari a  euro 14.930 per l’anno 2012 e a 15.357 euro per l’anno 2013)  per avere la copertura contributiva dell’intero anno, si sono verificati casi di collaboratori a progetto che, avendo conseguito l’anno precedente un reddito lordo compreso tra euro 14.930 ed euro 20.000 per il 2012 ed euro 15.357 ed euro 20.220 per il 2013, avevano tutti i mesi dell’anno coperti da contribuzione.

Tale situazione comporta che, pur in presenza di tutti i requisiti, l’ammontare dell’indennità sia pari a zero euro perché le modalità di calcolo prevedono l’erogazione di un’indennità di importo pari al 5% (7% per gli anni 2013-2015) del minimale annuo di reddito moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione (articolo 2, comma 52 della legge n. 92 del 2012).

Per la comunicazione di tale esito è attualmente in uso una specifica lettera di reiezione.

E’ stata pertanto formulata una richiesta di parere al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali che in data 7 agosto 2014 ha chiarito che, indipendentemente dalla copertura contributiva riconosciuta ai sensi del comma 29 dell’art.2 della legge n.335 del 1995, per i collaboratori a progetto che abbiano conseguito nell’anno precedente  un reddito lordo compreso tra il minimale annuo di reddito e la soglia normativamente prevista, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge, debba essere corrisposta l’indennità di cui al comma 51 dell’art.2 della legge n.92 del 2012, commisurata agli effettivi mesi di disoccupazione.

In particolare, l’espressione "effettivi mesi di disoccupazione" deve intendersi riferita ad almeno due mesi di disoccupazione, dal momento che la normativa, ai fini del riconoscimento dell’indennità in esame, richiede un periodo di disoccupazione "effettivo" ininterrotto di almeno due mesi ed una prestazione lavorativa che non può quindi essere superiore a 10 mesi.

Pertanto, solo per il collaboratore che ha avuto nell’anno precedente a quello di riferimento un reddito lordo compreso tra euro 14.930 ed euro 20.000 per il 2012 ed euro 15.357 ed euro 20.220 per il 2013 avendo così tutti i mesi dell’anno coperti da contribuzione, l’importo della prestazione sarà pari al 5% (7% per gli anni 2013-2015) del minimale annuo di reddito moltiplicato per il minor numero tra i mesi di effettiva occupazione e i mesi di effettiva disoccupazione dell’anno precedente.

2. Requisito del "periodo di disoccupazione"

L’attestazione del periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente [articolo 2, comma 51, lettera d), legge n. 92 del 2012] è diventata necessaria a decorrere dalle domande con anno di riferimento 2014 e per periodi di disoccupazione verificatisi nel precedente anno 2013.

Il modello di domanda CoCoPro 2014 COD SR140 è stato quindi modificato per consentire la dichiarazione da parte del lavoratore di tale status che, come previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 181 del 2000 richiamato dalla sopracitata disposizione, deve essere attestato dal Centro per l’impiego.

Al riguardo sono pervenute numerose segnalazioni dalle Sedi territoriali aventi ad oggetto casi di collaboratori a progetto richiedenti la prestazione che dichiarano di essersi recati presso il Centro per l’impiego nell’anno in corso attestando il periodo di disoccupazione relativo all’anno precedente.

Il Ministero vigilante, cui è stata formulata la richiesta di parere circa le dichiarazioni rese nel corso del 2014 per periodi di disoccupazione verificatisi nel 2013, ha precisato in data 9 ottobre 2014 che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 "può costituire prova la dichiarazione fornita dal soggetto richiedente che attesti lo status di disoccupazione non solo per l’anno in corso ma anche per periodi pregressi" ammettendo di fatto la validità dell’autocertificazione dello stato di disoccupazione riferito all’anno precedente a quello di riferimento. Si invitano pertanto le Strutture territoriali ad attenersi a questo indirizzo ministeriale.

Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esposte nei paragrafi precedenti rappresentano una interpretazione della norma riferita al dettato di cui all’art, 2, co. 51 della legge n. 92 del 2012 - e pertanto possono essere applicate in "autotutela" e  in via retroattiva, salvo i rapporti ormai irreversibilmente esauriti per effetto di intervenuto giudicato oppure per effetto dell’avveramento della prescrizione estintiva o della decadenza sostanziale riconducibili all’inerzia del titolare del relativo diritto.

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