Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti da imprese assicuratrici e da società di assistenza

Finanziamento delle prestazioni straordinarie

(circ.56/2015)

 


Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario

Gli assegni straordinari vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento delle prestazioni.

La procedura automatizzata a partire dal giorno 10 di ciascun mese individua gli assegni straordinari in essere, per i quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.

Tale importo viene reso disponibile:

  • in ambiente IMSPN, procedura AGENDA1, funzione PAES , per la sede INPS indicata dal datore di lavoro per il versamento mensile della provvista anticipata al fine di darne comunicazione all’ente esodante;
  • sul sito internet www.inps.it “Servizi online”, nella sezione “Enti pagatori: prestazioni di esodo”, per i datori di lavoro. Il servizio de quo rende disponibili in consultazione i dati sintetici ed analitici relativi al finanziamento mensile delle prestazioni in oggetto. L’accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice PIN, con le modalità fornite nella pagina iniziale dell’applicazione (opzione “modalità di accesso”). Il codice PIN (o la sua estensione) deve essere richiesto alla sede INPS presso la quale avviene il versamento mensile.

L’accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale intestata alla sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni.

La predetta sede INPS, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione PAES, la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta.

Le modalità di versamento della provvista anticipata da parte delle aziende esodanti sui conti di tesoreria di sede sono state da ultimo illustrate con il messaggio n. 9607 del 12 dicembre 2014.


Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Come già affermato, l’ammontare del contributo straordinario è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione.

Il versamento si compone di due parti, rispettivamente relative alla prestazione ed alla contribuzione figurativa correlata.

Si riportano di seguito le istruzioni riguardanti il versamento della componente riferita alla contribuzione correlata.

I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario di finanziamento della contribuzione correlata, dovranno essere esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <TipoLavoratore> di <DatiRetributivi>, il codice AS, che assume il significato di “Lavoratori per i quali viene versato il contributo pari alla contribuzione correlata per assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo Intersettoriale del personale dipendente delle imprese assicuratrici e delle società di assistenza”.

Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <DatiRetributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolato il contributo, e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo del contributo da versare (v. sez. B, punto 2.12).

La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice:

Codice

Significato

M133

Contributo straordinario per correlata relativa all’assegno straordinario erogato (a carico) dal Fondo intersettoriale Assicurativi (ovvero a carico dei datori di lavoro)

 

In corrispondenza di tale codice, saranno indicati il numero dei lavoratori, l’imponibile e il contributo.

La contribuzione correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito deve essere esposta nel modello CUD e nel mod. 770 (quadro SA) con le modalità che saranno definite nelle istruzioni al modello.

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti da imprese assicuratrici e da società di assistenza

Contributo addizionale

(circ.56/2015)

Ai fini del versamento del contributo addizionale si fa riserva di dare istruzioni riguardanti la gestione degli eventi di sospensione o riduzione di orario che danno luogo alla corresponsione dell’assegno ordinario.

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti da imprese assicuratrici e da società di assistenza

Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

(circ.56/2015)

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens - a decorrere dal mese di marzo 2015 - a differenza del passato, la contribuzione ordinaria non dovrà più essere esposta con separato codice contributivo ma sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei dirigenti.

Non sono, pertanto, previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso Uniemens.

Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio 2014 a febbraio 2015, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).

Con riferimento alle competenze dovute per il periodo da gennaio 2014 a febbraio 2015 resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di  rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare).

Ai fini del versamento dei contributi dovuti con riferimento al periodo gennaio 2014 – febbraio 2015, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

  • in <CausaleADebito> il codice “M152” che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo intersettoriale Assicurativi periodo gennaio 2014 – febbraio 2015";
  • in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile relativo ai periodi compresi tra gennaio 2014 e febbraio 2015, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti;
  • in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,3% dell’imponibile.

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Dipendenti da imprese assicuratrici e da società di assistenza

Codifica aziende

(circ.56/2015)

Rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento le imprese che svolgono attività di assicurazione e di assicurazione assistenza, le aziende controllate da imprese di assicurazione o di assicurazione assistenza e svolgenti attività intrinsecamente strumentali ovvero connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza, laddove inquadrate ai fini previdenziali nel medesimo settore di attività della società capogruppo.

La disciplina del Fondo di solidarietà in oggetto non è applicabile ai soggetti che svolgono attività di intermediari assicurativi e riassicurativi, che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Pertanto, sono esclusi i datori di lavoro inquadrati con codice statistico contributivo 6.02.01 e contestualmente presentino i codici Ateco 2007 66.22.02 e 66.22.03.

La tutela può essere estesa ai dipendenti degli enti di settore o associazioni di categoria che ne facciano richiesta, subordinatamente al parere favorevole del Comitato amministratore del Fondo.

Le posizioni contributive delle aziende interessate saranno contraddistinte dal c.a. “2V”, che, dal 01/01/2014, assume il nuovo significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex DM n. 78459/2014 (intersettoriale Assicurazioni)”.

Per le nuove iscrizioni l’attribuzione del predetto codice avverrà tramite procedura automatizzata. Per le posizioni già aperte cui non è stato ancora attribuito il codice pur ricorrendone i presupposti, sarà cura delle singole aziende chiedere la variazione di inquadramento alla competente sede territoriale avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto aziende.

Tale codice è già attribuito e permane alle imprese del settore assicurativo precedentemente iscritte al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici ex DM n. 33/2011 (circolare n. 123/2011).

Ai fini dell’individuazione delle ulteriori aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo è necessario che le stesse provvedano a trasmettere alla competente sede dell’Istituto una dichiarazione di responsabilità in ordine all'esercizio dell'attività assicurativa o di assistenza ai sensi della normativa vigente.

Tenuto conto di quanto disposto dal Decreto interministeriale relativamente alle aziende controllate da imprese di assicurazione o di assicurazione assistenza e svolgenti attività intrinsecamente strumentali ovvero connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza, si rende noto che, per rientrare nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà, è necessario che le stesse chiedano la variazione dell’inquadramento previdenziale nel medesimo settore di attività della società capogruppo al fine del rilascio del codice di autorizzazione. In presenza dei presupposti, l’iscrizione al Fondo decorre dal periodo di paga in corso alla data di richiesta di variazione dell’inquadramento.

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti da imprese assicuratrici e da società di assistenza

Modalità di finanziamento delle prestazioni

(circ.56/2015)

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi.


Contributo ordinario

Per il finanziamento delle prestazioni ordinarie (programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa) è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti.

Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione.


Contributo addizionale

In caso di finanziamento da parte del Fondo di trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in misura non inferiore all’ 1,50%. A norma dell’articolo 7, comma 1, lett. b), del D.M. n. 78459 del 17 gennaio 2014, il contributo è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.


Contributo straordinario

Per la prestazione straordinaria in caso di esodo è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario il cui ammontare è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione.

Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Si applica anche l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995 in materia di prescrizione.

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