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Circolare 52 del 28 febbraio 1985
Oggetto: D.M. 8 gennaio 1985. Schema di convenzione INPS - UU. SS. LL. in
materia di controlli sullo stato di malattia dei lavoratori.
Adempimenti sanitari.
Con decreto 8 gennaio 1985, pubblicato sulla G. U. n. 33 del 7 febbraio
1985, il Ministro della Sanita', di concerto con il Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale ha apportato modifiche all' art. 4 dello schema -
tipo delle convenzioni di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1984,
emanato ai sensi dell' art. 5 comma 9 del decreto - legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (1) (il nuovo testo
dell' art. 4 e' riportato in allegato).
A decorrere dalla predetta data del 7 febbraio 1985 il testo dell' art. 4
delle convenzioni gia' sottoscritte secondo il citato schema - tipo deve,
pertanto, intendersi adeguato alla nuova formulazione.
Quanto sopra, dovra', ad ogni buon conto, essere rappresentato alle
UU.SS.LL. che hanno gia' aderito alla convenzione in parola.
Le modifiche e le integrazioni introdotte con il provvedimento di cui
trattasi concernono essenzialmente: la riduzione dell' orario delle fasce di
reperibilita' ; l' obbligo del medico di controllo di dare adeguata
motivazione ove modifichi la prognosi del medico curante; la possibilita' per
l' assicurato di non accettare l' esito della visita di controllo e l'
attribuzione della competenza al capo del servizio medico - legale della U. S.
L. ad emettere in tal caso il giudizio definitivo.
L' ampiezza delle fasce di reperibilita' del lavoratore e' stata ridotta
da 6 a 4 ore complessive, essendo previsto nel decreto che le visite mediche
domiciliari (e, ovviamente, i controlli preliminari) possono essere effettuati
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni compresi
i domenicali o festivi.
In ordine all' obbligo del medico di motivare adeguatamente la modifica
della prognosi, atteso che tale modifica non puo' che discendere da
valutazioni di ordine sanitario, si ritiene che la motivazione debba trovare
la sua giusta sede in quella parte del referto dedicato alla "relazione
medica" che, coperta dal segreto d' ufficio, e' prevista - come noto - solo
nella copia per la U. S. L. e per l' INPS.
Per quanto concerne il caso del lavoratore che non accetti l' esito della
visita di controllo, questa Direzione, con circolare n. 134421 A.G.O. 10876 O.
117 G.L.S.M.M. , 949 EAD, dell' 8 agosto 1984 (2) aveva gia' previsto tale
eventualita' disponendo che il medico di controllo ne annotasse la circostanza
sul referto.
Quanto sopra premesso, nel confermare la suddetta disposizione anche alla
luce di quanto previsto dal comma 7 del nuovo art. 4, si pone il problema di
conoscere dalle UU. SS. LL. il termine entro il quale puo' essere emesso il
giudizio del Capo del Servizio medico - legale, giudizio che, per esigenze di
certezza - del lavoratore, dell' azienda e dell' INPS - dovrebbe essere
definito con assoluta tempestivita'.
Ove si realizzi tale condizione, e' auspicabile che la trasmissione all'
INPS di tutta la documentazione concernente i singoli controlli avvenga in
unica soluzione.
Qualora, invece, siano prevedibili ritardi nella definizione dei casi de
quo da parte delle UU. SS. LL. , si ravvisa opportuna l' acquisizione
immediata del referto - da trasmettere, ovviamente, anche al datore di lavoro
richiedente il controllo - allo scopo di evitare, nelle more, eventuali
liquidazioni eccedenti la data stabilita per la ripresa del lavoro in
occasione della visita di controllo.
Degli elementi sopra evidenziati, quali emergono dalla modifica dell'
art. 4 del citato decreto ministeriale, e' opportuno sia data adeguata
pubblicizzazione, anche d' intesa con le competenti autorita' sanitarie
locali.
La gestione della certificazione sanitaria e il concreto avvio dei
relativi adempimenti da parte delle Sedi, comportano implicazioni di carattere
sanitario, oltre che amministrativo: si reputa quindi opportuno fornire con l'
occasione le seguenti indicazioni, con particolare riferimento ai compiti dei
medici dipendenti, anche in vista degli adempimenti in tema di controlli
sanitari che l' Istituto deve effettuare mediante i medici delle istituende
"liste speciali", per la cui regolamentazione si e' in attesa dell' emanazione
dell' apposito decreto ministeriale di cui al comma 13 del citato art. 5.
Nell' ambito delle funzioni istituzionali dei medici dipendenti e' venuta
ad aggiungersi, alla originaria attivita' , quella altrettanto delicata di
vigilare affinche' le prestazioni economiche di malattia vengano erogate,
sotto il profilo sanitario, nel rispetto delle vigenti norme e cioe' in
presenza di un' accertata incapacita' lavorativa derivante da malattia.
A tale scopo l' opera del sanitario, in base a valutazioni di ordine
medico - legale, deve rivolgersi in tre distinte e concomitanti direzioni:
a) individuare, anche attraverso un esame di congruita' tra giudizio
diagnostico e giudizio prognostico, i casi di malattia da sottoporre a
controllo, ai fini della successiva segnalazione al competente Servizio per l'
accertamento;
b) disporre, nei casi di dubbia competenza tra l' INPS e l' INAIL, le
indagini diagnostiche suppletive necessarie per l' esatta attribuzione e la
tempestiva definizione della pratica;
c) enucleare, ai fini dei successivi accertamenti necessari per la
eventuale instaurazione dell' azione di surrogazione, i casi in cui possono
sussistere responsabilita' di terzi nella determinazione dell' evento che ha
causato l' incapacita' lavorativa, e quindi l' impegno economico dell'
Istituto.
Gli indirizzi di cui sopra dovranno ovviamente essere tenuti presente
anche nei casi in cui la ricezione e l' esame della certificazione siano
svolti attraverso le UU.SS.LL. ai sensi dell' art. 3 lett. B) della
convenzione di cui al citato D. M. 25 febbraio 1984.
Nei casi di specie, considerato che la responsabilita' gestionale ricade
sempre sull' Istituto, e' necessario che da parte dei medici dipendenti
vengano assicurate le opportune verifiche, ai fini dell' eventuale opera di
coordinamento affinche' l' attivita' svolta in materia dalle UU.SS.LL. risulti
in linea con le esigenze dell' INPS.
Eventuali richieste di chiarimenti sotto l' aspetto medico - legale
possono essere rivolte a questa Direzione Generale "Gruppo di lavoro per gli
adempimenti sanitari per la Malattia e la Maternita' " (G.L.S.M.M.).
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
(2) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 2659.
Allegato: v. archivio cartaceo.