Eureka Previdenza

Circolare 52 del 28 febbraio 1985

Oggetto: D.M. 8 gennaio 1985. Schema di convenzione INPS - UU. SS. LL. in
         materia di controlli sullo stato di malattia dei lavoratori.
         Adempimenti sanitari.
     Con  decreto  8 gennaio 1985, pubblicato sulla G. U. n. 33 del 7 febbraio
1985, il Ministro della Sanita', di concerto con  il  Ministro  del  Lavoro  e
della  Previdenza  Sociale  ha  apportato modifiche all' art. 4 dello schema -
tipo delle convenzioni di  cui  al  decreto  ministeriale  25  febbraio  1984,
emanato  ai  sensi dell' art. 5 comma 9 del decreto - legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (1)  (il  nuovo  testo
dell' art. 4 e' riportato in allegato).
     A decorrere dalla predetta data del 7 febbraio 1985 il testo dell' art. 4
delle  convenzioni  gia'  sottoscritte  secondo  il citato schema - tipo deve,
pertanto, intendersi adeguato alla nuova formulazione.
     Quanto  sopra,  dovra',  ad  ogni  buon  conto, essere rappresentato alle
UU.SS.LL. che hanno gia' aderito alla convenzione in parola.
     Le  modifiche  e  le  integrazioni introdotte con il provvedimento di cui
trattasi concernono essenzialmente: la riduzione dell' orario delle  fasce  di
reperibilita'   ;  l'  obbligo  del  medico  di  controllo  di  dare  adeguata
motivazione ove modifichi la prognosi del medico curante; la possibilita'  per
l'  assicurato  di  non  accettare  l'  esito  della  visita di controllo e l'
attribuzione della competenza al capo del servizio medico - legale della U. S.
L. ad emettere in tal caso il giudizio definitivo.
     L' ampiezza delle fasce di reperibilita' del lavoratore e' stata  ridotta
da  6  a 4 ore complessive, essendo previsto nel decreto che le visite mediche
domiciliari (e, ovviamente, i controlli preliminari) possono essere effettuati
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni compresi
i domenicali o festivi.
     In  ordine  all' obbligo del medico di motivare adeguatamente la modifica
della  prognosi,  atteso  che  tale  modifica  non  puo'  che  discendere   da
valutazioni  di  ordine sanitario, si ritiene che la motivazione debba trovare
la sua giusta sede in  quella  parte  del  referto  dedicato  alla  "relazione
medica"  che,  coperta  dal segreto d' ufficio, e' prevista - come noto - solo
nella copia per la U. S. L. e per l' INPS.
     Per quanto concerne il caso del lavoratore che non accetti l' esito della
visita di controllo, questa Direzione, con circolare n. 134421 A.G.O. 10876 O.
117  G.L.S.M.M.  ,  949  EAD, dell' 8 agosto 1984 (2) aveva gia' previsto tale
eventualita' disponendo che il medico di controllo ne annotasse la circostanza
sul referto.
     Quanto sopra premesso, nel confermare la suddetta disposizione anche alla
luce  di  quanto previsto dal comma 7 del nuovo art. 4, si pone il problema di
conoscere dalle UU. SS. LL. il termine entro il quale puo'  essere  emesso  il
giudizio  del Capo del Servizio medico - legale, giudizio che, per esigenze di
certezza - del lavoratore, dell'  azienda  e  dell'  INPS  -  dovrebbe  essere
definito con assoluta tempestivita'.
     Ove si realizzi tale condizione, e' auspicabile che la trasmissione  all'
INPS  di  tutta  la  documentazione concernente i singoli controlli avvenga in
unica soluzione.
     Qualora,  invece, siano prevedibili ritardi nella definizione dei casi de
quo da parte delle  UU.  SS.  LL.  ,  si  ravvisa  opportuna  l'  acquisizione
immediata  del referto - da trasmettere, ovviamente, anche al datore di lavoro
richiedente il controllo -  allo  scopo  di  evitare,  nelle  more,  eventuali
liquidazioni  eccedenti  la  data  stabilita  per  la  ripresa  del  lavoro in
occasione della visita di controllo.
     Degli  elementi  sopra  evidenziati,  quali emergono dalla modifica dell'
art. 4 del  citato  decreto  ministeriale,  e'  opportuno  sia  data  adeguata
pubblicizzazione,  anche  d'  intesa  con  le  competenti  autorita' sanitarie
locali.
     La  gestione  della  certificazione  sanitaria  e  il  concreto avvio dei
relativi adempimenti da parte delle Sedi, comportano implicazioni di carattere
sanitario, oltre che amministrativo: si reputa quindi opportuno fornire con l'
occasione le seguenti indicazioni, con particolare riferimento ai compiti  dei
medici  dipendenti,  anche  in  vista  degli  adempimenti in tema di controlli
sanitari che l' Istituto deve effettuare mediante i  medici  delle  istituende
"liste speciali", per la cui regolamentazione si e' in attesa dell' emanazione
dell' apposito decreto ministeriale di cui al comma 13 del citato art. 5.
     Nell' ambito delle funzioni istituzionali dei medici dipendenti e' venuta
ad aggiungersi, alla originaria attivita' ,  quella  altrettanto  delicata  di
vigilare  affinche'  le  prestazioni  economiche  di malattia vengano erogate,
sotto il profilo sanitario, nel  rispetto  delle  vigenti  norme  e  cioe'  in
presenza di un' accertata incapacita' lavorativa derivante da malattia.
     A tale scopo l' opera del sanitario, in  base  a  valutazioni  di  ordine
medico - legale, deve rivolgersi in tre distinte e concomitanti direzioni:
     a) individuare, anche attraverso un  esame  di  congruita'  tra  giudizio
diagnostico  e  giudizio  prognostico,  i  casi  di  malattia  da sottoporre a
controllo, ai fini della successiva segnalazione al competente Servizio per l'
accertamento;
     b) disporre, nei casi di dubbia competenza tra l' INPS  e  l'  INAIL,  le
indagini  diagnostiche  suppletive  necessarie per l' esatta attribuzione e la
tempestiva definizione della pratica;
     c)  enucleare,  ai  fini  dei  successivi  accertamenti  necessari per la
eventuale instaurazione dell' azione di surrogazione, i casi  in  cui  possono
sussistere  responsabilita'  di terzi nella determinazione dell' evento che ha
causato l'  incapacita'  lavorativa,  e  quindi  l'  impegno  economico  dell'
Istituto.
     Gli indirizzi di cui sopra dovranno  ovviamente  essere  tenuti  presente
anche  nei  casi  in  cui  la  ricezione e l' esame della certificazione siano
svolti  attraverso  le  UU.SS.LL.  ai  sensi  dell'  art.  3  lett.  B)  della
convenzione di cui al citato D. M. 25 febbraio 1984.
     Nei casi di specie, considerato che la responsabilita' gestionale  ricade
sempre  sull'  Istituto,  e'  necessario  che  da  parte dei medici dipendenti
vengano assicurate le opportune verifiche, ai fini dell'  eventuale  opera  di
coordinamento affinche' l' attivita' svolta in materia dalle UU.SS.LL. risulti
in linea con le esigenze dell' INPS.
     Eventuali  richieste  di  chiarimenti  sotto  l'  aspetto medico - legale
possono essere rivolte a questa Direzione Generale "Gruppo di lavoro  per  gli
adempimenti sanitari per la Malattia e la Maternita' " (G.L.S.M.M.).
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                                FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
(2) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 2659.
Allegato: v. archivio cartaceo.

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