Eureka Previdenza

Prosecuzione volontaria - IPOST

Requisiti contributivi richiesti dal 12 luglio 1997

(circ.72/2012)

Le domande presentate ai titoli in esame dal 12 luglio 1997 inpoi rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 184/1997 e devono essere perciò definite sulla base delle indicazioni già descritte nella presente circolare, fermo restando il requisito contributivo ridotto, richiesto dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 564/1996 e confermato dall’articolo 5, comma 2, ultimo periodo del DLgs. 184 citato.

In merito alla trattazione delle autorizzazioni ai versamenti volontari integrativi dei periodi contributivi derivanti da attività a tempo parziale, di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 564/1996 si rinvia alla circolare n. 29 del 23 febbraio 2006.

Prosecuzione volontaria - IPOST

Requisiti contributivi richiesti ante D.Lgs. 184/1997

(circ.72/2012)

Le istanze presentate fino all’11 luglio 1997 ai sensi del D.Lgs. n. 564/1996 sono state definite secondo le disposizioni della legge n. 47/1983. Detta norma consentiva di autorizzare ai versamenti volontari coloro che potevano far valere:

  1. almeno tre anni di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la domanda,  per gli eventi indicati dall’articolo 5 (periodi di  interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche  disposizioni di legge o da norme contrattuali);
  2. almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la domanda, per gli eventi individuati dall’articolo 7 (periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei) e dall’articolo 8 (periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico).

Se nel quinquennio antecedente la domanda non risultava perfezionato il predetto requisito, l’autorizzazione poteva essere concessa in presenza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva, in qualunque epoca versata.

La base di calcolo del contributo volontario dovuto per gli eventi in esame era costituita dal valore medio della retribuzione desunta dall’imponibile degli ultimi 3 anni (1.080 giorni) di contribuzione effettiva in costanza di servizio, antecedenti la domanda di autorizzazione (in presenza di un’anzianità contributiva effettiva inferiore a tre anni, si determinava la retribuzione media sull’imponibile del minor periodo esistente).

Prosecuzione volontaria - IPOST

Contribuzione indebita

(circ.72/2012)

È indebita e deve essere rimborsata la contribuzione volontaria:

  • versata in assenza della prescritta autorizzazione,
  • eccedente rispetto all’importo dovuto,
  • coincidente con altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa ..), salve le ipotesi espressamente previste da specifiche disposizioni normative,
  • successiva alla decorrenza della pensione diretta, liquidata a carico di un qualsiasi ordinamento pensionistico obbligatorio,
  • versata in presenza di altre cause ostative,
  • versata in misura non sufficiente a coprire per intero l’importo unitario giornaliero,
  • pagata in ritardo, qualora non utilizzabile a copertura di altro trimestre.

Il rimborso viene disposto d’ufficio e viene restituito agli interessati l’ammontare dei contributi versati, senza maggiorazione di interessi.

Prosecuzione volontaria - IPOST

Autorizzazioni rilasciate in applicazione degli art-5, 7 e 8 del D.Lgs. n.564/1996

(circ.72/2012)

Come detto in premessa, gli articoli 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 564/1996 trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti al soppresso Istituto Postelegrafonici.

Da ciò consegue che l’istituto dei versamenti volontari - anche se con la esclusiva finalità di tutelare particolari casi di assenza o di riduzione dell’attività lavorativa in periodi successivi al 31 dicembre 1996 - era già stato introdotto nella normativa del Fondo ed era disciplinato dalle norme previgenti al DLgs. n. 184/1997.

Secondo l’articolo 5 del D.Lgs. n. 564/1996, possono essere coperti con contribuzione volontaria, nel limite massimo di tre anni, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nel corso dei quali si sia verificata l’interruzione o la sospensione del rapporto di lavoro (e della relativa retribuzione imponibile ai fini previdenziali), prevista da specifiche disposizioni di legge o di contratto (aspettativa per motivi privati, assenze per sciopero, assenze con diritto alla conservazione del posto, ecc.).

L’articolo 7 comma 2 del D.Lgs. n. 564/1996 concede a coloro che prestano attività subordinata in forma stagionale, saltuaria o comunque discontinua, la facoltà di effettuare versamenti volontari per i periodi intercorrenti fra un rapporto di lavoro e l’altro, purché non altrimenti coperti.

L’articolo 8 del D.Lgs. n. 564/1996, nel testo integrato dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 278/1998, prevede – al comma 2 - che i lavoratori occupati con contratto a tempo parziale (verticale, orizzontale e ciclico) possano coprire volontariamente i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria.

Prosecuzione volontaria - IPOST

Efficacia dell’autorizzazione

(circ.72/2012) (art. 6, comma 2, DLgs. 184/1997)

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria ha efficacia a tempo indeterminato, fermo restando che non può essere utilizzata durante i periodi di assicurazione a qualsiasi titolo presso una delle forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.

Costituisce perciò causa ostativa ai versamenti volontari nel Fondo, determinando la sospensione temporanea dall’autorizzazione,

  • l’eventuale ripresa dell’attività soggetta ad obbligo assicurativo, qualunque sia la forma di previdenza in cui sorge tale obbligo, ovvero
  • l’accreditamento di contribuzione figurativa e/o di
  • eventuale contribuzione derivante da operazioni di riscatto per periodi successivi alla decorrenza dell’autorizzazione.

L’autorizzazione riacquista piena efficacia dal momento in cui viene meno la causa della temporanea sospensione e consente la ripresa dei versamenti, fermo restando l’eventuale aggiornamento dell’importo del contributo dovuto.

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