Requisiti per il 2016 (circ.74/2016)
L’art. 1, comma 310 della Legge di stabilità per l’anno 2016 ha previsto - esclusivamente per gli eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 - che non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 15, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 22 del 2015. Quest’ultima disposizione prevedeva la sussistenza anche del seguente requisito contributivo/reddituale e cioè che il collaboratore potesse far valere nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione della durata di un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
Pertanto, l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori, come individuati nel punto 2.1, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione);
- possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).
a) Stato di disoccupazione per l'anno 2016
Quanto al requisito di cui all'art. 15, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 22 del 2015 – stato di disoccupazione – si precisa che ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, che ha ridefinito lo stato di disoccupazione, si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Il successivo art. 21 del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2015 ha altresì previsto, tra l’altro, che la domanda di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
L’Istituto – in attesa della realizzazione del nuovo sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – mette a disposizione dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti in base al domicilio le domande dei richiedenti le suddette indennità di disoccupazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al all’art. 19, comma 4 del D.L. n. 185 del 2008, convertito con Legge n. 2 del 2009 e all’art. 4, comma 35 della Legge n. 92 del 2012.
Per quanto concerne le misure di condizionalità per l’accesso alla prestazione DIS-COLL e la conservazione della stessa, si rimanda al paragrafo 2.8 della presente circolare.
b) Accredito contributivo di tre mensilità
Il lavoratore con contratto di collaborazione di cui all’articolo 15 del richiamato decreto legislativo n.22 del 2015 deve possedere inoltre, ai fini dell’accesso alla prestazione DIS-COLL, almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione Separata presso l’INPS.
Il periodo di osservazione per l’individuazione del requisito contributivo va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione.
Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 30 aprile 2016; il periodo di osservazione per la “ricerca” del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2015 (anno civile precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 30 aprile 2016 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).
Nell’arco temporale come sopra individuato, il lavoratore interessato dovrà possedere almeno tre mesi di contribuzione versata nella Gestione Separata INPS.
Per la prestazione in argomento non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del Codice Civile.