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DIS-COLL
Contribuzione figurativa
(circ.83/2015) (circ.3/2022)
Per i periodi di fruizione della prestazione percepita a seguito di eventi di disoccupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2021 non sono riconosciuti i contributi figurativi.
In applicazione della disposizione di cui all’articolo 15, comma 15-quinquies, del decreto legislativo n. 22 del 2015 – introdotto dal comma 223 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 - per i periodi di fruizione dell’indennità DIS-COLL percepita a seguito di eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 2015, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell’indennità per l'anno in corso.
Ad esempio, assumendo che l’importo massimo mensile dell’indennità DIS-COLL per l’anno 2022 sia pari a 1.335,40 euro, la predetta contribuzione figurativa per l’anno 2022 è riconosciuta solo entro il limite di retribuzione di 1.869,56 euro (1.335,40 euro per 1,4 = 1.869,56 euro).
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità DIS-COLL è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Si precisa che la contribuzione figurativa non è invece riconosciuta sulle prestazioni DIS-COLL erogate per le cessazioni involontarie intervenute fino alla data del 31 dicembre 2021.