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DIS-COLL
Condizioni per l'erogazione dell'indennità
(circ.83/2015) (194/2015) (circ.74/2016) (circ.224/2016) (circ.115/2017)
L’erogazione della prestazione DIS-COLL è condizionata:
- alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nonché
- alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego.
Come precisato al precedente paragrafo 2.3.a, la domanda di DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 150 del 2015. Il predetto articolo 21 prevede altresì che il beneficiario della prestazione, ancora privo di occupazione, è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del citato d.lgs. n. 150 del 2015. In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Inoltre, l’art. 21 in argomento, al comma 7 individua le misure di politiche attive cui il lavoratore percettore di prestazione di DIS-COLL è tenuto a partecipare e le relative sanzioni in caso di mancata partecipazione. In particolare il lavoratore beneficiario di prestazione è tenuto a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione nonché è tenuto ad accettare congrue offerte di lavoro, come definite dal Ministero del lavoro su proposta dell’ANPAL.