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DIS-COLL
Passaggio dalla indennità Una Tantum alla DIS-COLL
(circ.83/2015)
I collaboratori rientranti nel campo di applicazione della legge n. 92 del 2012 accedono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente alla indennità DIS-COLL in presenza di tutti i requisiti richiesti per detta indennità dal D.lgs. n. 22 del 2015. Al riguardo si precisa, infatti, che i collaboratori che nell’anno 2014 hanno maturato tre mesi di contribuzione presso la gestione separata INPS trovano tutela attraverso la DIS-COLL, in quanto il requisito minimo di tre mesi di contribuzione – introdotto dall’art. 15, comma 2, lett. b) del d.lgs. in argomento - andrà ricercato nell’arco temporale che va dal 1 gennaio 2014 alla data dell’evento di cessazione dal lavoro verificatosi nel 2015.
Tali lavoratori dovranno possedere, oltre al predetto requisito, anche gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 2.2, lett. a) e c) della presente circolare.
Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013. Al riguardo si precisa che i collaboratori rientranti nel campo di applicazione della legge n. 92 del 2012 i quali nell’anno 2013 soddisfano sia il requisito dei due mesi di disoccupazione, sia il requisito dei tre mesi di contribuzione e che hanno altresì maturato nell’arco temporale 01.01.2014 – 31.12.2014 il requisito dell’accredito di un numero di mensilità non inferiore ad uno [art. 2, comma 51 lettere c) d) e)], potranno beneficiare della indennità una tantum, qualora abbiano presentato apposita domanda entro il termine del 31.12.2014 o, solo per coloro che hanno maturato il requisito dell’accredito di una mensilità presso la gestione separata nel mese di dicembre 2014, entro il termine massimo del 31 gennaio 2015.
Solo nel caso in cui il requisito previsto dalla lettera c) del sopracitato art. 2, comma 51, della legge di riforma venga maturato nel mese di dicembre, il termine per presentare la domanda, relativa “all’anno di riferimento” in cui il predetto requisito è stato maturato, è prorogato fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.