Eureka Previdenza

Circolare 46 del 17 Marzo 2006

OGGETTO:
Congedo parentale e accredito figurativo dei relativi periodi nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Nuovo modello di domanda (valido anche per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali).

SOMMARIO:
    

Disposizioni operative per la richiesta dei periodi di congedo parentale e dell’accredito figurativo per le lavoratrici iscritte alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Facendo seguito alla circolare n. 136 del 26 luglio 2002, con la quale sono state illustrate le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nei confronti delle lavoratrici  autonome artigiane e commercianti, si da’ comunicazione  delle modalità di gestione dell’accredito figurativo dei periodi di congedo parentale, richiesti dalle lavoratrici contestualmente alla sospensione dell’obbligo contributivo IVS.

1. Diritto al congedo parentale

L’articolo 69 del D.Lgs. n. 151/2001, nel ribadire il diritto delle lavoratrici autonome, madri -analogo diritto, si rammenta, non è riconosciuto ai padri lavoratori autonomi- di bambini nati dal 1° gennaio 2000, all’astensione facoltativa (congedo parentale) di cui all’articolo 32 del medesimo T.U. ed al relativo trattamento economico, ha confermato i limiti temporali già stabiliti dall’articolo 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53, prevedendo un periodo di astensione facoltativa dal lavoro non superiore a tre mesi, da effettuare entro il primo anno di età del bambino .

Come precisato con  messaggio n. 569 del 27 giugno 2001, in favore delle lavoratrici autonome, il diritto ai periodi di congedo, in caso di parto plurimo, è riconoscibile “per ogni bambino”, ovviamente nel rispetto del diverso limite temporale previsto per tale categoria di lavoratrici in relazione all’età del neonato (in sintesi, fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di  età).

In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre lavoratrice autonoma e padre lavoratore dipendente) il limite massimo complessivo di congedo parentale  tra i due  è pari a 10 mesi (3 per la madre e 7 per il padre).

L’indennizzabilità del congedo, invece, non può superare complessivamente i 6 mesi, nei primi tre anni: nell’ipotesi in cui, ad esempio, la madre lavoratrice autonoma fruisca del proprio congedo di tre mesi (ovviamente entro il primo anno) e del correlativo trattamento economico per il medesimo periodo, al padre lavoratore dipendente, spetterà, indipendentemente dalle condizioni reddituali e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (o fino al diverso limite previsto per i casi di adozione o affidamento), l’indennità per congedo parentale per un periodo non superiore a tre mesi. Periodi ulteriori potranno essere indennizzati al padre,  anche entro il terzo anno, subordinatamente alle condizioni di reddito previste. Si ricorda che in caso di superamento dei limiti reddituali anzidetti permane il diritto del padre (lavoratore subordinato) al congedo, ma non all’indennità.

Correlativamente, laddove il padre lavoratore dipendente fruisca, entro il primo anno, di un periodo di sei mesi di congedo parentale indennizzato, la madre lavoratrice autonoma, pur conservando il diritto all’astensione fino a 3 mesi, non avrà diritto alla relativa indennità, stante il raggiungimento da parte del padre del limite massimo indennizzabile complessivo tra i due genitori.

     

Com’è noto, la domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario, soltanto i periodi successivi alla data della domanda.

Il relativo trattamento economico, pari al 30% della retribuzione convenzionale, è  subordinato all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Restando sospeso, come già precisato nella circ. 136/2002 (punti 2.1 e 2.2), l’obbligo contributivo durante il congedo parentale (non necessariamente indennizzato -vds. quinto cpv. del presente paragrafo), il diritto all’indennità nei confronti delle artigiane e commercianti è riconoscibile in presenza del pagamento dei contributi relativi all’ultimo periodo contributivo scaduto, precedente all’ inizio del congedo richiesto.

2. Sospensione dell’obbligo contributivo

La disposizione in esame riconosce il diritto all’accredito figurativo del periodo di congedo parentale; da tale previsione normativa consegue la sospensione, per detto periodo, dell’obbligo contributivo alle gestioni Artigiani e Commercianti, stante la non compatibilità della duplice copertura assicurativa (obbligatoria e figurativa) per lo stesso evento: entrambe le operazioni sono effettuate d’ufficio, in connessione con l’accoglimento della domanda di congedo.

Per quanto ovvio, si ribadisce che la sospensione dell’obbligo contributivo può riguardare solo mesi solari interi, attesa la periodicità e l’indivisibilità del contributo obbligatorio, dovuto anche per i mesi nei quali viene prestata attività parziale (a titolo di esempio, per un congedo parentale dal 2 agosto al 1 novembre, il versamento del contributo obbligatorio IVS potrà essere sospeso per i soli mesi di settembre ed ottobre).

Come già previsto al punto 2.2, 2° cpv., della richiamata circolare n. 136/2002, sulla base delle indicazioni di cui al msg. n. 2439 del 29 agosto 1996, le Sedi –utilizzando la specifica funzione di “Sospensione dell’obbligo assicurativo IVS”, disponibile nella procedura automatizzata di gestione dei contributi ART/COM- sulla base della comunicazione fornita dal settore che ha liquidato l’indennità, dovranno provvedere tempestivamente all’aggiornamento delle informazioni d’archivio, segnalando il mese e l’anno di inizio e fine del periodo di sospensione (l’acquisizione di tale informazione annulla l’imposizione contributiva e gli eventuali oneri accessori per detto periodo, operando il relativo sgravio).

3. Accredito figurativo dei periodi di congedo

Come accennato, l’accredito della contribuzione figurativa per il periodo di congedo parentale non necessita di apposita domanda. Il periodo, è rilevato dagli archivi di liquidazione delle prestazioni e verrà esposto nell’Estratto Conto, con specifica descrizione, non appena la procedura che collega gli archivi contributivi inserirà, tra questi, anche quelli di liquidazione delle prestazioni di malattia e maternità a pagamento diretto.

Atteso che il periodo di congedo in esame si colloca nell’ambito di un rapporto assicurativo in corso presso la gestione alla quale l’interessata è iscritta per effetto dell’attività autonoma esercitata e che l’obbligo contributivo viene sospeso per mesi contributivi interi, va da sé che l’accredito figurativo del predetto congedo riguarderà lo stesso numero di mesi di sospensione dell’imposizione contributiva, non potendo coesistere, nello stesso periodo, contribuzione figurativa e contribuzione obbligatoria.

Definita quindi la durata del periodo accreditabile figurativamente, la procedura calcolerà il valore figurativo da attribuire allo stesso facendo riferimento ai criteri di carattere generale di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Tali criteri trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli Artigiani e dei Commercianti, in virtù del rinvio alle norme che disciplinano l’Assicurazione generale obbligatoria, operato dalle leggi 4 luglio 1959, n. 563 e 22 luglio 1966, n. 613, istitutive delle due citate Gestioni.

L’applicazione dell’articolo 8, in sostanza, comporta l’attribuzione - ai fini del calcolo della pensione – di un valore “reddituale” pari a quello del reddito medio mensile assoggettato a contribuzione obbligatoria nell’anno solare in cui si colloca il periodo da riconoscere figurativamente, rapportato al numero dei mesi accreditati e ragguagliato a settimana.

Quindi, per determinare il suddetto valore figurativo di copertura, la procedura in automatico opererà nel seguente modo:

·        divide il reddito assoggettato al contributo IVS nell’anno interessato per il numero   dei mesi di imposizione contributiva relativi allo stesso anno;

·         moltiplica il reddito medio mensile di cui sopra per il numero dei mesi di congedo parentale (corrispondenti al numero dei mesi di sospensione dell’obbligo contributivo).

Di conseguenza, quando il periodo di congedo interessa due diversi anni solari, il valore figurativo da accreditare a ciascuno dei due periodi verrà determinato distintamente, sulla base degli importi reddituali dei rispettivi anni solari.

Poiché il valore di copertura verrà attribuito sulla media dei redditi assoggettati al contributo IVS negli anni in cui si colloca il periodo accreditato figurativamente, consegue che l’importo di copertura sarà compreso – di norma- fra il minimale ed il massimale di reddito vigenti negli anni stessi, salvo quanto precisato al successivo punto 4.

Nel caso in cui, nell’anno interessato, non risulti versato alcun contributo obbligatorio IVS, il valore del “reddito figurativo” verrà determinato risalendo all’anno solare immediatamente precedente, nel quale sia presente contribuzione obbligatoria.

A tale proposito si rinvia al punto 3 della circolare n. 56 del 6 marzo 1985, che illustra i criteri da applicare nei casi in cui i periodi presi a base per la determinazione del valore figurativo ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 155/1981 e quelli da coprire figurativamente interessino anni solari diversi; ciò al fine di evitare che, nella fase di liquidazione delle pensioni, gli importi figurativi accreditati assumano un valore maggiore o minore rispetto a quello dei redditi. sui quali è avvenuto il relativo calcolo, per effetto del previsto meccanismo di rivalutazione.

Quindi il valore da attribuire al periodo in esame verrà correttamente determinato solo quando risulterà completato il versamento della contribuzione obbligatoria relativa all’anno nel quale si colloca l’evento da riconoscere, cioè quando sarà possibile individuare l’entità del reddito preso a riferimento per il calcolo dei contributi IVS versati.

Poiché, come é noto, la contribuzione figurativa da riconoscere ai lavoratori autonomi deve essere accreditata a settimane (contrariamente a quella obbligatoria, che ha periodicità mensile), una volta individuati i mesi interi di congedo e determinato il corrispondente numero di settimane (sett. = gg di calendario: 7, arrotondato per eccesso), si verificherà che le settimane riconosciute figurativamente, sommate a quelle di contribuzione obbligatoria risultanti dall’applicazione del previsto coefficiente di conversione 4,333 (mesi x 4,333, arrotondato per eccesso) non ecceda la capienza massima del periodo complessivamente considerato (anno solare o frazione di esso).

A titolo di esempio si ipotizza il caso di seguito illustrato.

Iscrizione alla Gestione dl 1° febbraio 2001

Congedo parentale dal 1 novembre 2001 al 31 gennaio 2002 (3 mesi = 13 settimane)

Dati contributivi e reddituali dell’anno 2001

-        copertura obbligatoria ( feb/ott. 9 mesi = 39 settimane )

-        reddito prodotto ed assoggettato a contribuzione € 14.400

Dati contributivi e reddituali dell’anno 2002

-        copertura obbligatoria ( feb/dic. 11 mesi = 48 settimane )

-        reddito prodotto ed assoggettato a contribuzione € 26.400

Per determinare il valore di copertura dei periodi 1° novembre/31 dicembre 2001 e 1° gennaio/31 gennaio 2002 è necessario calcolare il reddito medio mensile (risultante dal rapporto reddito/mesi coperti) di ciascun anno interessato :

-        il reddito medio mensile relativo all’anno 2001 è pari a € 1.600 (14.400 : 9)

-        il reddito medio mensile relativo all’anno 2002 è pari a € 2.400 (26.400 : 11)

L’accredito del periodo di congedo parentale (3 mesi = 13 settimane) verrà effettuato nel modo seguente

        anno  2001settimane     9       €   3.200    ( cioè € 1.600 x 2 )

         anno  2002settimane     4       €   2.400    ( cioè € 2.400 x 1 )

Dopo l’operazione di accredito, l’interessata potrà far valere la seguente situazione contributiva

  anno               2001    mesi     9         €   14.400     (copertura da contribuzione obbligatoria)

                      sett.     9      €     3.200     (copertura figurativa per 2 mesi di congedo)

  anno 2002    mesi   11      €   26.40       (copertura da contribuzione obbligatoria)

                      sett.     4      €     2.400     (copertura figurativa per 1 mese di congedo)

Infatti :

nell’anno 2001 risulteranno 11 mesi (da febbraio a dicembre) coperti da contribuzione (effettiva e figurativa), per un totale di 48 settimane (mesi 11 x 4,333 = sett. 47,663 arrotondate a 48), così distinte :

39 settimane di contribuzione effettiva (mesi 9 x 4,333 = sett. 38,997 arrotondate a 39)

9 settimane di contribuzione figurativa (mesi 2 x 4,333 = sett. 8,666 arrotondate a 9)           

nell’anno 2002 risulteranno 12 mesi (da gennaio a dicembre) coperti da contribuzione (effettiva e figurativa), per un totale di  52 settimane (mesi 12 x 4,333 = sett. 51,996 arrotondate a 52), così distinte:

48 settimane di contribuzione effettiva (mesi 11 x 4,333 = sett. 47,663 arrotondate a 48)

4 settimane di contribuzione figurativa (mesi 1 x 4,333 = sett. 4,333 arrotondate a 4)

    In tale ultimo caso verrà effettuato un arrotondamento per difetto, per rispettare il limite della capienza massima del periodo.

4. Lavoratori esercenti attività di affittacamere e produttori di assicurazione

   di terzo e quarto gruppo

Nel ricordare che le lavoratrici esercenti attività in argomento, tenute alla iscrizione alla gestione dei Commercianti, sono soggette alla contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente prodotto, anche nel caso in cui lo stesso sia inferiore al livello minimo imponibile determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 233/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che tali assicurate debbono comunque l’intero contributo annuo per la maternità anche quando il reddito imponibile ai fini IVS, risultando inferiore al suddetto minimale, dia luogo ad una copertura parziale dell’anno interessato.

Per effetto dell’assicurazione di maternità, le lavoratrici in esame hanno diritto all’indennità economica calcolata con gli stessi criteri previsti per la generalità delle lavoratrici autonome iscritte alla gestione  Commercianti.

Per quanto riguarda, invece, l’accredito della contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici, è peraltro noto che le assicurate in esame hanno titolo alla copertura dell’intero anno solare solo quando l’importo del contributo IVS versato risulti almeno pari a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito per tale anno dalle norme vigenti in materia.

Nel caso di versamento inferiore al suddetto limite minimo, viene riconosciuta la copertura assicurativa per un numero di mesi proporzionale alla contribuzione versata (si accredita il valore intero ottenuto dividendo il contributo versato per il contributo mensile minimo, senza tener conto delle eventuali  frazioni) con attribuzione temporale a partire dall’inizio dell’anno solare interessato (o dalla data di inizio attività) e fino alla concorrenza dei mesi accreditabili.

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 3, per i casi in cui il versamento obbligatorio consenta il riconoscimento dell’intero periodo di imposizione contributiva, per l’accredito figurativo dei periodi di congedo parentale in favore di assicurate che abbiano titolo ad una copertura proporzionalmente ridotta la procedura dell’Estratto Conto, in automatico, opererà nel seguente modo:

-        determinerà il valore medio mensile del reddito prodotto nell’anno interessato, dividendo il relativo importo  per il numero dei mesi di imposizione contributiva ;

-        moltiplicherà il suddetto valore medio per il numero dei mesi di sospensione dell’obbligo contributivo (relativi ai mesi di congedo parentale fruito).

A ciascun mese di congedo parentale fruito verrà accreditato il valore figurativo medio  ottenuto dal rapporto fra il reddito effettivo (inferiore al minimale) ed il numero dei mesi di imposizione contributiva (anziché dei mesi di copertura riconoscibile). Poiché tale valore risulterà inferiore al predetto limite minimo, verrà riconosciuta ai fini pensionistici una copertura figurativa proporzionalmente ridotta, da determinare sulla base dei medesimi criteri applicati per la contribuzione obbligatoria.

5. Modulistica.

Le domande di congedo parentale devono essere presentate utilizzando il facsimile del nuovo modello AST.FAC./LAV.AUT. (1) appositamente aggiornato (prelevabile dal sito internet dell’Istituto –www.Inps.it- sezione “moduli”), modello che -ovviamente in caso di accoglimento della domanda- implica anche la sospensione dell’obbligo contributivo IVS per il periodo contributivo -mesi interi- sopra precisato (v. par. 2) e l’accredito della contribuzione figurativa per il periodo medesimo.

Si precisa che il nuovo modulo è utilizzabile anche dalle lavoratrici agricole autonome (coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali), per le quali valgono le istruzioni di cui alla circ. 177/2000 e al messaggio n. 000035 dl 24/07/2003.

Considerata la pluralità di funzioni del modello, nell’ottica di un necessario coordinamento tra i diversi settori operativi delle singole Sedi, si dispone che il funzionario responsabile in materia di prestazioni di maternità provveda a trasmettere d’ufficio, al settore competente in materia di contribuzione, la comunicazione -prodotta dalla procedura automatizzata di pagamento del congedo parentale per le domande accolte - recante l’indicazione del periodo di congedo e di sospensione contributiva, al fine di aggiornare tempestivamente la posizione assicurativa della richiedente ed evitare, pertanto, a fronte dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’eventuale mancata sospensione dell’obbligo contributivo IVS per il periodo di congedo parentale richiesto (e accolto).

Si fa presente che il modello così aggiornato è utilizzabile dalle lavoratrici di cui all’oggetto anche in caso di adozione e affidamento, considerata l’estensione apportata dall’art. 6, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 115/2003 (recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 151/2001 – T.U. sulla Maternità) all’art. 69 dello stesso D.Lgs. 151/2001. Pertanto, tenuto anche conto dei criteri previsti per il lavoro subordinato (v. circ. 33/2004) il congedo parentale, compreso il relativo trattamento economico, è riconoscibile, in caso di adozione e affidamento sia nazionali che internazionali (2) fino al compimento dei 12 anni di età, per un periodo complessivo di 3 mesi, purché fruito entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Sono, quindi, modificate le disposizioni impartite sullo specifico aspetto con la circ. 109/2000 (par. 3).

                                                                                   Il Direttore Generale

                                                                                              Crecco

 
Note

(1)  Il nuovo modulo sostituisce quello inviato con circ. 136/2002 (domanda di congedo parentale e di sospensione dell’obbligo contributivo), il quale, pertanto, non deve essere più utilizzato. Ovviamente non dovrà essere più utilizzato neppure il modulo a suo tempo trasmesso con circ. 63/1997 né quello per la domanda di astensione facoltativa delle lavoratrici dipendenti, impropriamente utilizzati da parte di alcune Sedi.

(2)    Si rammenta che in caso di “affidamenti internazionali” ci si riferisce soltanto a quelli preadottivi.

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