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Bonus bebè
Aspetti fiscali
(circ.93/2015) (circ.50/2018) (circ.85/2019)
L’articolo 2, comma 1 del D.P.C.M., prevede lo specifico richiamo all’articolo 1, comma 125 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quindi stabilisce che l’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Secondo il disposto contenuto nell’articolo 1, comma 125, della L. n. 190/2014, applicabile anche al D.L. n. 119/2018, l’assegno di natalità di cui all’articolo 23-quater non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.C.M. 22 dicembre 1986, n. 917).