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Disoccupazione frontalieri italiani in Svizzera
Gestione periodo transitorio
(circ.50/2013)
A seguito della pubblicazione del messaggio n. 13142 del 6 agosto 2012, con il quale è stata data comunicazione dell’estensione dell’applicazione del regolamento CE n.883/2004 alla Confederazione Elvetica, le strutture territoriali hanno riesaminato le domande di disoccupazione speciale, presentate ai sensi della legge 147/1997, al fine di trasformare le stesse in domande di indennità di disoccupazione ordinaria.
Tuttavia, dal riesame di dette domande è emerso che in alcuni casi la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria era da respingere in quanto presentata oltre i termini ovvero perché non erano soddisfatti i requisiti di assicurazione e/o contribuzione richiesti.
Tale situazione si è verificata poiché il trattamento speciale di disoccupazione dei frontalieri in Svizzera prevedeva requisiti assicurativi e termini di presentazione diversi rispetto alle domande di DSO.
Infatti, il trattamento speciale aveva decorrenza dal giorno in cui il lavoratore aveva reso la propria disponibilità al centro per l’impiego e il lavoratore era tenuto a presentare la relativa domanda entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di disponibilità. Tenuto conto che la dichiarazione di disponibilità doveva avvenire entro trenta giorni dalla data del rimpatrio, in sostanza il termine massimo per la presentazione della domanda era di novanta giorni.
Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di salvaguardare il diritto di coloro che hanno presentato una domanda di disoccupazione speciale frontalieri ex legge n. 147/1997 nei termini previsti, ma in ritardo rispetto alla scadenza prevista per la presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria (68 giorni dalla data del licenziamento), si dispone quanto segue.
In caso di domanda presentata prima del 6 agosto 2012, data di emanazione delle prime disposizioni relative all’applicazione della regolamentazione comunitaria, la stessa dovrà considerarsi presentata nei termini previsti per la richiesta dell’indennità di disoccupazione ordinaria e conseguentemente accolta a condizione che ricorrano i requisiti normativamente previsti per l’erogazione di detta prestazione, ciò al fine di evitare un possibile e dannoso contenzioso giudiziario all’Istituto.