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ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)
Modalità di presentazione della domanda
(circ.47/2016)
Ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 e dell’articolo 7 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, per fruire dell’assegno di disoccupazione ASDI gli aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.
Si rammentano, a tal fine, le modalità di presentazione della domanda in via telematica:
- via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS);
- tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita);
- tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico).
Tuttavia, qualora la durata della NASpI sia molto breve e la definizione della domanda di NASpI, unitamente alla conseguente disposizione del pagamento, intervenga dopo il termine del periodo di fruizione della stessa, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dalla definizione della domanda di NASpI. Tale termine coincide con la data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della NASpI.