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Bonus quarto figlio
Beneficiari
(circ.70/2016)
Il beneficio di cui all’articolo 1, comma 130 della legge n. 190 del 2014 è riconosciuto ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, già beneficiari, relativamente all’annualità 2015, dell’assegno per i tre figli minori di cui all’art. 65 citato e con un ISEE non superiore a 8.500 euro.
Ai fini del riconoscimento del beneficio non è prevista un’apposita domanda dell’interessato, essendo sufficiente la domanda già presentata per la concessione dell’assegno per i tre figli minori relativo all’annualità 2015.
Per permettere la corresponsione del beneficio in esame gli uffici amministrativi comunali competenti dovranno inserire con sollecitudine e comunque entro e non oltre il 31 maggio 2016 (vedasi paragrafo 2), nella procedura prestazioni sociali, qualora non l’avessero già fatto, le richieste di pagamento relative alle domande, già presentate nei termini, di assegno con tre figli minori per l’anno 2015.
L’articolo 2 del DPCM prevede che l’INPS riconosca il beneficio direttamente al momento dell’erogazione dell’assegno per il nucleo con tre figli minori se, nel corso dell’anno 2015, è stata presentata una DSU dalla quale risulti un nucleo familiare come definito dall’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, con almeno quattro componenti di età inferiore a 18 anni e dalla quale sia derivato un ISEE non superiore a 8.500 euro.