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Bonus quarto figlio
Misura del beneficio
(circ.70/2016)
In applicazione dell’articolo 3 del DPCM, l’importo del beneficio è pari a 500 euro che viene corrisposto ai beneficiari dell’assegno per il nucleo con tre figli minori, secondo le modalità di accredito di tale assegno e in corrispondenza del primo accredito utile.
Considerato però che la pubblicazione del citato D.P.C.M. è avvenuta il 12 febbraio 2016 e che, quindi, la prima data utile coincide con il pagamento della prima rata di luglio 2016, in pari data verrà liquidato il primo importo del bonus quarto figlio minore.
Se il requisito della presenza di quattro figli minori è soddisfatto per parte dell’anno 2015 (ad es. nascita del quarto figlio o compimento della maggiore età di uno dei figli minori nel corso dell’anno 2015) il beneficio sarà concesso per i mesi nei quali risulti soddisfatto, considerando l’eventuale frazione di mese come intero (esempio nascita del quarto figlio il 30 settembre 2015, la prestazione spetta da settembre a dicembre 2015, per complessivi quattro mesi). Si ribadisce comunque che il beneficio spetta solo se entro il 31 maggio 2016 risulti già presentata una DSU con quattro minorenni e dalla quale risulti un ISEE non superiore ad euro 8.500 annui (vedasi paragrafo 2).
All'articolo 3 comma 4del DPCM, l’articolo in riferimento prevede l’integrazione della misura del beneficio decorsi 90 giorni dal termine per la presentazione della domanda dell’assegno con i tre figli minori per l’anno 2015 (fissato al 31 gennaio 2016). Tenuto conto che la pubblicazione del citato DPCM è avvenuta il 12 febbraio 2016, ovverosia oltre la predetta scadenza del 31 gennaio 2016, il termine di 90 giorni per la verifica da parte dell’INPS dell’onere sostenuto con il primo pagamento del beneficio in oggetto di importo pari a 500 euro, decorrerà dal 31 maggio 2016, quale data ultima stabilita per aggiornare la DSU (vedasi paragrafo 2).
L’INPS, dopo aver effettuato tale verifica, determina l’ammontare delle risorse residue rispetto alla previsione di spesa di 45 milioni di euro. Tali risorse residue saranno ripartite successivamente tra i beneficiari dell’importo di 500 euro ad integrazione dello stesso.
Al termine delle operazioni di pagamento dell’importo del beneficio con le eventuali integrazioni l’INPS trasmetterà al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze una dettagliata relazione sulle caratteristiche dei beneficiari e sui benefici attribuiti.