Eureka Previdenza

Circolare 126 del 22 agosto 2017

OGGETTO:     

SIA Aree Sisma. Decreto del 26 luglio 2017, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017.
SOMMARIO:     

1.   Premessa e quadro normativo

2.   Destinatari e requisiti

3.   Modalità e termine di presentazione delle domande

4.   Decorrenza, durata e misura

5.   Istruttoria della domanda. Compiti dei Comuni/ambiti territoriali, e del soggetto attuatore.  Predisposizione della graduatoria

5.1 Criteri per l’ordinamento delle famiglie

6. Obblighi del beneficiario e rapporti con la normativa del SIA ordinario

7. Finanziamento

8. Monitoraggio

1.   Premessa e quadro normativo

Con il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2017, n. 45, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” il legislatore è intervenuto con iniziative volte al sostegno della popolazione dei comuni del c.d. “cratere”.

In particolare, l’art. 10 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 ha previsto la concessione di un beneficio economico, pari al trattamento connesso al SIA, in favore dei soggetti che versano in condizioni di maggiore disagio economico, residenti in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Per la concessione di tale misura è stato previsto uno stanziamento di 41 milioni di euro.

Il comma 6 del medesimo articolo 10 rinvia ad un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione delle modalità di concessione  della prestazione in esame.

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 26 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017 (allegato 1), emanato in attuazione dell’articolo 10 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, sono stati, quindi, definiti i beneficiari ed i requisiti (art.2), il beneficio concesso (art.3), le modalità di accesso al beneficio (art.4), i criteri per l’ordinamento delle famiglie (art.5), nonché le disposizioni finali e di coordinamento ( art. 6) della nuova misura denominata SIA Aree Sisma.

Per l’individuazione dei destinatari della misura, si fa riferimento all’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, a quello dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e, infine, all’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, riportati, rispettivamente, negli allegati 1, 2 e 2 –bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Si tratta, quindi, di una misura una tantum di sostegno alle fasce deboli della popolazione, geograficamente localizzate, ed i requisiti di accesso sono differenti rispetto alla misura nazionale SIA.

Peraltro, lo stesso articolo 10 del richiamato decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 prevede, al comma 7,che “per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5”, ovvero quelle della misura di contrasto alla povertà SIA. Pertanto, a tal fine si farà riferimento alla normativa emanata in materia (decreti 26 maggio 2016 e 16 marzo 2017) e alle relative circolari INPS (numeri 133 del 19 luglio 2016 e 86 del 12 maggio 2017).

All’Istituto è attribuito il ruolo di soggetto attuatore, così come nel caso della misura nazionale di sostegno all’inclusione attiva. Ai Comuni o agli  ambiti territoriali, in caso di gestione associata, è affidato il compito di ricevere le domande di SIA Aree Sisma. Poste Italiane Spa, infine, è titolare della gestione del servizio integrato relativo al rilascio della Carta acquisti su cui viene versato il beneficio.

2.   Destinatari e requisiti

L’articolo 10 del decreto legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2017, n. 45, individua come destinatari del Sia Aree Sisma i soggetti residenti in uno dei Comuni di  cui  agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge n.189 del 2016, che si trovano nelle seguenti condizioni:

-      versano  in condizioni di maggior disagio economico;

-      non soddisfano i requisiti per il SIA in via ordinaria;

-      erano residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

L’articolo 2 del decreto 26 luglio 2017 individua i requisiti per l’accesso al beneficio, dettagliandoli ulteriormente.

Al comma 1 dell’articolo 2 è previsto che il Sia Aree Sisma possa essere richiesto solo da coloro che non soddisfano i requisiti per accedere al SIA in via ordinaria.

Pertanto, nessun soggetto del nucleo del richiedente il SIA Aree Sisma deve essere presente in un nucleo beneficiario del SIA ordinario. A tal fine si considera beneficiario del SIA ordinario il nucleo che abbia ricevuto almeno un accredito e per il quale non si siano verificati motivi di revoca nei sei mesi precedenti la domanda.

Al successivo comma 2 si prevede che il richiedente del Sia Aree Sisma debba risultare in possesso dei seguenti requisiti, che devono sussistere congiuntamente:

a)   requisito di residenza e dimora:

residenza e dimora stabile, da almeno due anni, in uno dei comuni colpiti dal Sisma alla data del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016 o del 18 gennaio 2017, di cui rispettivamente agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

b)  requisito economico:

condizione di maggior disagio economico, al momento della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, identificata da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente pari o inferiore a 6.000 euro.

Si ricorda che, nel caso di nucleo familiare con presenza di minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ovvero sarà considerato l’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni. In tutti gli altri casi, in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario, o in presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest’ultimo.

Viene, poi, precisato dal comma 3 dello stesso articolo 2 che, per la verifica del requisito della situazione di maggior disagio economico attraverso l’attestazione ISEE, solo ed esclusivamente ai fini della concessione della misura in parola, l'ISEE corrente di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è calcolato:

-              escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio;

-              escludendo dal computo dell'indicatore della situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio.

Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo 2, individua come trattamenti utili alla determinazione della condizione di maggior disagio economico anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:

a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;

b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

Si precisa che le informazioni relative alla inagibilità totale o parziale dell’immobile e alle misure di esproprio, nonché il dettaglio dei relativi redditi, e le informazioni relative ai trattamenti goduti a seguito degli eventi sismici sono acquisite tramite autodichiarazione rilasciata nel modulo di presentazione della domanda di Sia Aree Sisma, in quanto non presenti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE.

Si evidenzia che coloro che abbiano avuto una variazione della condizione lavorativa e/o, per effetto del terremoto, abbiano avuto beni immobili distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili o fatti oggetto di misure temporanee di esproprio, possono – in sede di presentazione della domanda di SIA Aree Sisma – compilare l’allegato modulo DSU per il calcolo dell’ISEE corrente Aree Sisma.

Diversamente, la condizione di maggior disagio economico potrà essere dimostrata attraverso l’attestazione ISEE ordinaria o corrente.

3.   Modalità e termine di presentazione delle domande

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del 26 luglio 2017, la domanda per l’accesso al SIA Aree Sisma è presentata al medesimo servizio competente territorialmente per la raccolta delle domande del SIA in via ordinaria, ovvero presso i Comuni o gli ambiti territoriali, in caso di gestione associata.

Il modello di domanda, che costituisce dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, è disponibile sul sito internet dell’Istituto e allegato alla presente circolare (allegato 2).

I cittadini potranno presentare la domanda per l’accesso al SIA Aree Sisma, nelle modalità sopra descritte, a partire dal 2 settembre 2017 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2017.

Come già chiarito al paragrafo 2 della presente circolare, si ribadisce che coloro che abbiano avuto una variazione della condizione lavorativa e/o, per effetto del terremoto, abbiano avuto beni immobili distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili o fatti oggetto di misure temporanee di esproprio, possono – in sede di presentazione della domanda di SIA Aree Sisma – compilare il modulo DSU per il calcolo dell’ISEE corrente Aree Sisma, allegato alla stessa.

Per chiedere il calcolo dell’ISEE corrente Aree Sisma è sempre necessario il possesso di un ISEE in corso di validità, o quanto meno occorre aver già presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica per la richiesta dell’ISEE.

 4.  Decorrenza, durata e misura

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 del decreto 26 luglio 2017, il beneficio decorre dall’ultimo bimestre del 2017.

La durata dello stesso coincide con quella del Sia ordinario.

Pertanto, la durata massima del beneficio è pari a 12 mesi, come stabilito dall’articolo 5, comma 2, del decreto del 26 maggio 2016, così come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del 16 marzo 2017.

Il beneficio, erogato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l’acquisizione dei beni di prima necessità, consiste nel medesimo trattamento economico connesso al SIA, determinato in ragione della numerosità del nucleo familiare beneficiario, in base agli importi di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 26 maggio 2016.

Si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto 26 luglio 2017, ai soli fini della determinazione del beneficio, il nucleo familiare preso in considerazione è quello definito dai componenti che risultino unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa  al momento della presentazione della domanda.

I componenti non già presenti nel nucleo ISEE, valido ai fini della verifica della sussistenza della situazione di disagio economico, non vengono considerati al fine della determinazione dell’importo della misura.

Infine, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 del decreto, il beneficio è concesso nei limiti delle risorse disponibili, pari a 41 milioni di euro.

  5. Istruttoria della domanda. Compiti dei Comuni/ambiti territoriali, e del soggetto attuatore. Predisposizione della graduatoria.         

       

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 4, i comuni o gli ambiti territoriali verificano il possesso del requisito di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 del decreto[1], nonché della previsione di cui al comma 2 del successivo articolo 3[2].

Effettuati tali controlli, gli stessi comunicano all’Istituto, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, le richieste di beneficio verificate.

Si precisa che, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,    l’unico canale di trasmissione delle domande da parte dei Comuni/ ambiti territoriali all’Istituto, comprensiva dell'eventuale allegato per la richiesta dell'ISEE corrente Aree Sisma,  è quello via internet.

Ricevute le domande, l’Istituto verifica che il nucleo familiare del richiedente, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’articolo 2, sia in possesso, al momento della richiesta, di una attestazione ISEE ordinaria o corrente (calcolata, laddove ne sussistano i presupposti, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2) inferiore o uguale a 6.000 euro.

Tale requisito deve sussistere per tutta la durata del beneficio, pena la decadenza dallo stesso.

Sulla base delle verifiche compiute, l’Istituto predispone ( ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 del decreto) l’elenco dei nuclei familiari che risultano soddisfare i requisiti per l’accesso al SIA Aree Sisma e per gli stessi dispone il versamento del beneficio economico.

Si precisa che la disposizione del versamento del beneficio è preceduta dalla previa verifica del rispetto del limite di spesa di cui al comma 5 dell’articolo 2, ovvero 41 milioni di euro. Infatti, l’Istituto dovrà procedere a calcolare in via preventiva se l’ammontare delle risorse stanziate per l’intervento in esame sia sufficiente a coprire l’intero fabbisogno finanziario derivante dalle domande  accolte.

Tale operazione sarà effettuata, ai sensi del comma 5 dell’articolo 4,  calcolando per ogni nucleo familiare richiedente un ammontare di risorse pari a dodici mensilità del beneficio (inteso quale importo massimo erogabile).

Se da tale operazione le risorse dovessero risultare insufficienti, i nuclei richiedenti saranno ordinati secondo i criteri di cui all’articolo 5 del decreto 26 luglio 2017, criteri che di seguito si riportano.

   5.1 Criteri per l’ordinamento delle famiglie

Come delineato dall’articolo 5 del decreto 26 luglio 2017, in caso di risorse insufficienti, accederanno alla misura, secondo l’ordine di seguito riportato, i  nuclei familiari in possesso delle seguenti caratteristiche:

a)     un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, calcolato ove ricorrano i presupposti secondo i criteri dei commi 3 e 4 dell’articolo 2, pari o inferiore a 3.000 euro, ordinati sulla base del valore dell’ISEE medesimo;

b)     i nuclei familiari che presentano un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, calcolato ove ricorrano i presupposti secondo i criteri sopra riportati, superiore a 3.000 euro, ordinati in base al punteggio nella valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo al momento della presentazione della richiesta, attribuito in base alla scala di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del 26 maggio 2016. A tale fine, il punteggio relativo alla condizione economica di cui al punto ii) della citata lettera c) è attribuito sottraendo al valore massimo di 25 il valore dell’ISEE, diviso per 240. A parità di valore della scala di valutazione multidimensionale, l’elenco è ordinato in base al numero dei componenti minorenni e, a parità di tale numero, in base all’età del componente più piccolo, e, successivamente, in assenza di componenti minorenni, in base all’età del componente più anziano.

  6.  Obblighi  del  beneficiario  e  rapporti  con la  normativa  del  SIA  ordinario  

      

Si precisa che i beneficiari del SIA Aree Sisma, in caso di variazione della situazione lavorativa dei componenti del nucleo familiare, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’INPS, attraverso il modello SIA Aree Sisma-com (allegato 3 alla presente circolare) il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività e comunque secondo le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 9 ed al comma 1 del successivo articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Le medesime comunicazioni sono necessarie all’atto della richiesta del beneficio, qualora vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell’ISEE in corso di validità utilizzato per l’accesso al beneficio.

Si precisa, altresì, che la previsione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto 26 luglio 2017, che limita la possibilità di presentare domanda di SIA Aree Sisma all’arco temporale 2 settembre – 31 ottobre 2017, nel delineare il carattere una tantum di tale misura, impatta con alcune regole del SIA ordinario.

In particolare, l'articolo 4,comma 3, lettera b), del decreto 26 maggio 2016, stabilisce che"[…] In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal Bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuità. […]".

Pertanto, in caso di variazioni del nucleo ISEE del richiedente non consistenti in nascite o decessi, non essendo possibile presentare nuova domanda da parte del nuovo nucleo, o dei nuclei che originano, i requisiti verranno verificati in riferimento al solo nucleo includente il richiedente, escludendo ai soli fini della erogazione del beneficio i componenti diversi dai nuovi nati non già indicati nella sezione B) del modulo di domanda.

Ugualmente, in presenza di qualsivoglia altro evento che determini la revoca della prestazione, non sarà possibile presentare una nuova domanda.

7.  Finanziamento

Come previsto dall’articolo 10 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, nonché dal comma 5 dell’articolo 2 e dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto 26 luglio 2017 al finanziamento del Sia Aree Sisma si provvede mediante il trasferimento delle risorse stanziate per tale intervento, pari a 41 milioni di euro per l’anno 2017, al conto corrente di tesoreria di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto del 26 maggio 2016.

8.   Monitoraggio

Il decreto in esame, al comma 6 dell’articolo 4, attribuisce all’Istituto il compito di provvedere al monitoraggio delle erogazioni del beneficio SIA Aree Sisma, ai fini della gestione dei relativi flussi finanziari.

L’Istituto rendiconterà, con periodicità bimestrale e comunque ogni qual volta necessario, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, le erogazioni da effettuare ed effettuate.

Il Direttore Generale Vicario

Vincenzo Damato

[1]a) ( il richiedente sia stato)  residente e stabilmente dimorante, da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all’allegato 2-bis alla data del 18 gennaio 2017;

[2]Ai fini della determinazione dell’importo del beneficio, il nucleo familiare è definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa.

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