Eureka Previdenza

Circolare 257 del 21 dicembre 1982

OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e di maternita' - Riposi
giornalieri - Assegno di natalita' - Questioni varie.
In relazione a quesiti formulati in ordine agli argomenti in oggetto si
fomiscono le seguenti precisazioni.
A) INDENNITA GIORNALIERA DI MALATTIA.
1) Determinazione della retribuzione media globale giornaliera per
gli impiegati.
Con circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981 (1) - punto
11.2 - e' stato precisato che, se gli addetti al commercio con qualifica
di impiegati, per effetto di recente assunzione, per interruzione del
rapporto di lavoro o per sopravvenuta malattia, infortunio o maternita'
non hanno compiuto l'intero mese di attivita', trovano applicazione le
modalita' di calcolo di cui alle lettere d), e) e f) del predetto punto
11.2, ai fini della determinazione della retribuzione media giornaliera.
Si fa presente che il criterio suddetto trova applicazione anche
negli altri casi in cui l'impiegato, assente senza diritto alla
retribuzione, non abbia compiuto l'intero mese di attivita'.
2) Lavoratrici che hanno fruito dei riposi giornalieri di cui
all'art. 10 della legge n. 1204/1971 (2).
Ove la lavoratrice abbia fruito, nel mese o nelle quattro settimane
considerate ai fini della determinazione della retribuzione media globale
giornaliera, dei riposi giornalieri di cui all'art. 10 della legge n.
1204/1971, l'indennita' corrisposta ai sensi dell'art. 8 della legge n.
903/1977 (3), avente natura di prestazione previdenziale, e' esclusa dalla
retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della misura della
prestazione economica di malattia (4).
3) Prestazione lavorativa eseguita per contratto limitatamente ad
alcuni giorni fissi della settimana.
Il criterio di cui alle note n. 23 e n. 26, 2 capoverso, del
compendio allegato alla circolare n. 134381 A.G.O./17 del 26 gennaio 1982
(5), relative alla corresponsione delle prestazioni economiche di
maternita' alle lavoratrici tenute per contratto ad eseguire la
prestazione lavorativa limitatamente ad alcuni giorni fissi della
settimana, trova applicazione anche in ipotesi di malattia.
Pertanto:
a) ai fini dell'applicazione della carenza, nonche del computo del 20
giorno di malattia oltre ii quale Ia misura dell'indennita' e' elevata ai
2/3 e del periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, hanno rilevanza
tutte le giornate di malattia indicate nel certificato di prognosi (6);
b) la corresponsione della prestazione previdenziale e' limitata ai
giorni lavorativi indicati nel contratto di lavoro (7);
c) la retribuzione media giornaliera si determina in base al numero delle
giornate lavorate o, comunque, retribuite comprese nel periodo di paga
quadrisettimanale ovvero mensile scaduto ed immediatamente precedente
quello di insorgenza dell'evento protetto.
B) INDENNITA' GIORNALIERA DI MATERNITA' PER ASTENSIONE FACOLTATIVA:
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GLOBALE GIORNALIERA.
Con circolare n. 134382 A.G.O./17 del 26 gennaio 1982 - par. 18 - e'
stato disposto che l'indennita' giornaliera di maternita' per astensione
facoltativa e' dovuta in misura pari al 30% della retribuzione media
globale giornaliera percepita dalla lavoratrice nel periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente quello
nel corso del quale ha avuto inizio I'astensione obbligatoria.
Tale criterio deve essere osservato sia nel caso in cui i periodi di
assenza obbligatoria e facoltativa si siano succeduti ininterrottamente
l'uno alI'altro, sia nel caso in cui vi sia stata soluzione di continuita'
per ripresa del lavoro o godimento di ferie, sia nel caso in cui il
periodo di assenza facoltativa sia stato fruito in modo frazionato.
Nella ipotesi in cui durante il periodo di astensione obbligatoria
non sia stata erogata la relativa indennita' per mancanza del diritto e
successivamente sia iniziata un'attivita' lavorativa che dia titolo alle
prestazioni economiche per astensione facoltativa, l'indennita' e'
determinata, sulla base della retribuzione corrisposta nell'ultimo periodo
di paga scaduto ed immediatamente precedente l'inizio dell'astensione
facoltativa medesima, anche se questa sia fruita in modo frazionato.
Il criterio sopra esposto trova applicazione anche per il pagamento
dell'indennita' per astensione facoltativa delle lavoratrici titolari di
un rapporto di lavoro instaurato successivamente a quello cessato durante
o dopo il periodo di astensione obbligatoria indennizzato.
Ove sia cessato il rapporto di lavoro nel corso del periodo
dell'astensione facoltativa e l'interessata inizi una nuova attivita'
lavorativa e fruisca del residuo periodo di assenza dal lavoro, la
correlativa indennita' e' determinata sulla base della retribuzione
corrisposta nell'ultimo periodo di paga scaduto ed immediatamente
precedente il residuo periodo di astensione, anche se goduto in modo
frazionato: lo stesso criterio si applica anche nel caso del padre
lavoratore.
L'indennita' per astensione facoltativa spettante al padre
lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'art. 314/20,
c.c., in alternativa alla lavoratrice madre, o al padre lavoratore che
abbia ottenuto I'affidamento in esclusiva dei propri figli, e' determinata
sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dal
medesimo nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile precedente
l'inizio dell'astensione dal lavoro, anche se fruita in modo frazionato.
C) LAVORATRICI ADOTTIVE O AFFIDATARIE: DIRITTO ALL'INDENNITA' PER RIPOSI
GIORNALIERI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 1204/1971.
Il diritto ai riposi previsti dall'art. 10 della legge n. 1204/1971
compete, sino al compimento del primo anno di eta' del bambino, alle
lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in
affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 314/20 c.c.: conseguentemente
spetta la correlativa prestazione economica di cui all'art. 8 della legge
n. 903/1977.
D) ASSEGNO DI NATALITA'.
Il termine di novanta giorni successivi al parto o all'aborto
previsto dall'art. 24 della legge n. 1204/1971 per la presentazione della
domanda ai fini del riconoscimento del diritto alle lavoratrici autonome
dell'assegno di natalitita' deve ritenersi a carattere ordinatorio.
La mancata osservanza di detto termine, pertanto, non comporta, agli
effetti dell'erogazione della prestazione economica in questione, la
decadenza del diritto.
Le istruzioni previste sull'argomento con circolare n. 134364 A.G.O.
- n. 561 Rg. - n. 201 B. - n. 7424 O./116 del 21 maggio 1980 (8) - par. 4,
2 capoverso - debbono ritenersi modificate nel senso sopraindicato.
Le Sedi avranno cura di portare a conoscenza delle Aziende le
istruzioni contenute nelle lettere A), B) e C) integrative,
rispettivamente, dei compendi di cui alle circolari n. 134368 A.G.O./14
del 28 gennaio 1981, n. 134382 A.G.O./17 del 26 gennaio 1982 e n. 134371
A.G.O. - n. 611 Rg. - n. 236 B. - n. 3551 O./77 del 2 aprile 1981 (9).
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 185.
(2) V. "Atti ufficiali" I972, pag. 73.
(3) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1924.
(4) Per il calcolo delle indennita' di maternita' a favore delle
lavoratrici, con qualifica operaia, si applicano i criteri indicati nel
compendio allegato alla circolare n. 134382 A.G.O./17 del 26 gennaio 1982
- punto 9.3, ultimi due cpv. - .
(5) V. "Atti Ufficiali" 1982, pag. 240.
(6) Es.: qualora un dipendente lavori, nell'arco di ciascuna settimana, i
soli giomi del lunedi, martedi e venerdi e si ammali dal lunedi di una
determinata settimana al mercoledi della settimana successiva, si fa luogo
all'applicazione della carenza per i giorni del lunedi, martedi e
mercoledi della prima settimana, in quanto coincidenti con i primi tre
giorni di malattia.
(7) Nelle ipotesi di cui alla precedente nota (6), le giornate
indennizzabili risulteranno: il venerdi della prima settimana ed il lunedi
e martedi di quella successiva.
In caso di malattia di lunga durata il 21 giorno dal quale varia la
misura dell'indennita' coincide con il 21 giorno di malattia.
(8) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 1419.
(9) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 856.

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