Eureka Previdenza

Messaggio 3613 del 20 settembre 2017

OGGETTO:     

articolo 6 del Decreto del 26 luglio 2017, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017. Modifiche alla disciplina del SIA ordinario in materia di condizionalità.

Il decreto 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017, ha definito le modalità di concessione del beneficio di cui all’art. 10 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, ovvero il c.d. SIA Aree Sisma.

L’istituto, quindi, con la circolare n. 126 del 22 agosto 2017 ha fornito indicazioni operative relativamente alla disciplina di questa prestazione.

Con il presente messaggio si forniscono indicazioni operative relativamente alla disciplina della sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico ai fini della concessione del beneficio del SIA ordinario, nonché della condizionalità, così come previste dall’articolo 6 del richiamato decreto.

1.   Sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico per i beneficiari del SIA in via ordinaria residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.  

L’articolo 6 del decreto 26 luglio 2017 introduce, al comma 1, per i nuclei beneficiari del SIA in via ordinaria nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, una deroga al principio della c.d. condizionalità, sancito nell’articolo 7 del decreto del 26 maggio 2016, in base al quale la mancata sottoscrizione del progetto personalizzato, ovvero la mancata ottemperanza agli obblighi dallo stesso derivanti, comporta l’esclusione dal beneficio.

Si ricorda che per individuare i Comuni interessati dai suddetti eventi sismici si fa riferimento all’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, a quello dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e, infine, all’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, riportati, rispettivamente, negli allegati 1, 2 e 2 – bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Pertanto, a partire dal 17 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto in oggetto, la mancata sottoscrizione del progetto comunicata successivamente alla stessa data da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario del SIA in via ordinaria, così come la violazione degli obblighi derivanti dallo stesso progetto, non comportano l’esclusione dal beneficio.

Resta ferma, comunque, la facoltà dei Comuni di predisporre i progetti personalizzati di presa in carico che tengano conto dell’esigenza di mitigare l’impatto degli eventi sismici sulle condizioni di vita, economiche e sociali del nucleo familiare, nonché della necessità di ricostruire il tessuto sociale, economico e territoriale.

2.   Deroga ai termini di comunicazione della sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico ai fini della concessione del beneficio del SIA in via ordinaria.

Il decreto 26 luglio 2017 contiene, al comma 2 dell’articolo 6, una ulteriore precisazione in materia di SIA in via ordinaria, riferita all’intero territorio nazionale.

Alla luce della stessa, i comuni hanno facoltà di derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti personalizzati di presa in carico di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016 così come modificato dal decreto 16 marzo 2017 (articolo 2, comma 1 lett. i), senza pregiudizio sull’erogazione del beneficio economico del SIA.

Il suddetto articolo, all’ultimo comma, prevede che, nei casi di mancato invio (entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda) delle informazioni da parte dei Comuni/ambiti territoriali circa la sottoscrizione del progetto personalizzato, si provveda alla sospensione degli accrediti relativi ai bimestri successivi.

La facoltà dei comuni di derogare alla previsione del predetto articolo 6 trova la sua ratio nell’attribuzione dei nuovi compiti individuati in capo agli stessi e agli ambiti territoriali dalla legge 15 marzo 2017, n. 33, che prevede, tra l’altro, l’introduzione della misura nazionale di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale.

Pertanto, a far data dall’entrata in vigore del decreto 26 luglio 2017,  la mancata comunicazione della sottoscrizione del progetto personalizzato non comporta la sospensione del beneficio economico.

Di conseguenza, tutte le domande di SIA già sospese a causa del mancato invio della notizia della sottoscrizione del progetto personalizzato sono state rimesse in pagamento.

Si precisa, peraltro, che ai sensi dell’ultimo periodo dello stesso comma 2 dell’articolo 6 del decreto 26 luglio 2017, resta ferma l’esclusione dal beneficio nel caso di mancata sottoscrizione del progetto o del mancato rispetto, da parte dei nuclei familiari beneficiari, della c.d. condizionalità ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016.

 
      Il Direttore Generale     
      Gabriella Di Michele

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