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Decreto 26 luglio 2017
Sostegno alle fasce della popolazione «SIA sisma». (17A05615)
(GU n.190 del 16-8-2017)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione
delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Visto l'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, un fondo denominato
«Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
Visto l'art. 1, comma 387, lettera a), della citata legge n. 208
del 2015, che individua come priorita' del citato Piano, per l'anno
2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di
contrasto alla poverta', intesa come estensione, rafforzamento e
consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del
decreto-legge n. 5 del 2012;
Visto l'art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema
scolastico e della ricerca», con il quale si dispongono modifiche
all'ISEE dei nuclei familiari con persone con disabilita';
Visto l'art. 1, comma 238, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che dispone
l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla poverta'
e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017;
Visto l'art. 1, comma 239, della citata legge n. 232 del 2016, il
quale stabilisce che, nelle more dell'attuazione dei provvedimenti
legislativi di cui all'art. 1, comma 388, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle risorse disponibili
nel Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di
accesso alla misura di contrasto alla poverta' di cui all'art. 1,
comma 387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al
fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorita' previste
dalla legislazione vigente, nonche' le modalita' di prosecuzione
della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche
mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili
nel predetto Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26
maggio 2016, di avvio del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) su
tutto il territorio nazionale, emanato ai sensi dell'art. 1, comma
387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16
marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile
2017, di allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per
il 2017, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 239, della legge n. 232
del 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visti in particolare gli allegati 1, 2 e 2-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, recanti rispettivamente l'elenco dei
comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, l'elenco dei comuni
colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e l'elenco dei comuni
colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017», convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45;
Visto l'art. 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 8 del 2017,
che affida ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze il compito di definire, nei limiti delle risorse di cui
al comma 1, le modalita' di concessione della prestazione;
Visto l'art. 18-undecies del citato decreto-legge n. 8 del 2017,
che, nel modificare il decreto-legge n. 189 del 2016 mediante
l'introduzione dell'allegato 2-bis, prevede, al comma 2,
l'estensione, per ogni effetto giuridico, ai territori dei comuni
inseriti nel predetto allegato 2-bis di tutte le misure contenute nel
medesimo decreto-legge n. 8 del 2017, nel decreto-legge n. 189 del
2016 e nelle ordinanze commissariali;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «SIA»: la misura di contrasto alla poverta' avviata su tutto
il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione,
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art.
60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, gia' denominata
«sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) dall'art. 1, comma 216,
della legge n. 147 del 2013;
b) «SIA Aree Sisma»: il trattamento economico connesso al SIA,
concesso alle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi
dell'art. 10 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, secondo le
modalita' definite dal presente decreto;
c) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) «Comuni interessati dagli eventi sismici»: i comuni
interessati dagli eventi sismici 2016-2017 di cui agli allegati 1, 2
e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
e) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e'
calcolato ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; in tutti gli altri casi,
l'ISEE e' calcolato in via ordinaria ai sensi dell'art. 2, commi 2 e
3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013;
f) «ISEE corrente»: l'indicatore di cui all'art. 9 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
g) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013, utilizzata per l'accesso al beneficio;
h) «Carta SIA»: la carta acquisti, di cui all'art. 60, del
decreto-legge n. 5 del 2012, con le specifiche caratteristiche
definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 26 maggio 2016, di avvio del Sostegno per l'inclusione attiva
(SIA) su tutto il territorio nazionale;
i) «Richiedente»: soggetto che effettua la richiesta del SIA Aree
Sisma;
l) «Titolare»: soggetto componente del Nucleo familiare
beneficiario cui e' intestata la carta SIA;
m) «Fondo Poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n.
208 del 2015;
n) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81, comma 29,
del decreto-legge n. 112 del 2008;
o) «Soggetto attuatore»: l'Istituto nazionale della previdenza
sociale;
p) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi di cui all'art. 81, comma 35, lettera b), del
decreto-legge n. 112 del 2008;
q) «Convenzione di gestione»: convenzione per la gestione del
servizio integrato relativo alla carta acquisti di cui all'art. 81,
comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, stipulata
tra il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze e il Gestore del servizio.
Art. 2
Beneficiari
1. Il SIA Aree Sisma e' richiesto da coloro in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo, che non soddisfano i requisiti
per accedere al SIA in via ordinaria.
2. Il richiedente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, deve risultare in possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) essere stato residente e stabilmente dimorante da almeno due
anni in uno dei comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24 agosto
2016 ovvero in uno dei comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26
ottobre 2016 ovvero in uno dei comuni di cui all'allegato 2-bis alla
data del 18 gennaio 2017;
b) trovarsi, al momento della richiesta e per tutta la durata
dell'erogazione del beneficio, in condizione di maggior disagio
economico identificata da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE
corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a
6.000 euro.
3. Ai soli fini della concessione della presente misura, l'ISEE
corrente di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e' calcolato escludendo dal
computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del
patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli
immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili
ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti
esclusi dal computo dell'indicatore della situazione reddituale, i
redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito
alle medesime fattispecie di cui al presente comma.
4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'art. 9, comma 3, lettera
c), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli
eventi sismici:
a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'art.
3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
388 del 26 agosto 2016 e all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;
b) le indennita' di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui
all'art. 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.
5. Ai nuclei familiari nelle condizioni di cui al presente
articolo, il SIA Aree Sisma e' concesso nei limiti delle risorse
disponibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 8
del 2017, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017. Al fine di
garantire il rispetto del limite di spesa, ove necessario, e'
adottata la procedura di cui all'art. 4, comma 5.
Art. 3
Beneficio concesso
1. Il beneficio concesso, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, consiste nel trattamento
economico connesso al SIA, determinato in ragione della numerosita'
del nucleo familiare beneficiario, secondo gli importi di cui alla
tabella 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 26 maggio 2016.
2. Ai fini della determinazione dell'importo del beneficio, il
nucleo familiare e' definito dai componenti unitariamente e
stabilmente dimoranti in una sola unita' abitativa.
3. Al fine di erogare il beneficio per il tramite delle carte SIA,
le risorse di cui all'art. 2, comma 5, finalizzate a mitigare
l'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali
delle fasce deboli mediante la concessione del SIA Aree Sisma, pari a
41 milioni di euro per l'anno 2017, affluiscono al conto corrente di
tesoreria di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016.
Art. 4
Modalita' di accesso al beneficio
1. La domanda per l'accesso al SIA Aree Sisma e' presentata al
medesimo servizio competente territorialmente per la raccolta delle
domande del SIA, mediante modello di dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' predisposto dal Soggetto attuatore entro il
1° settembre 2017 ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
2. La domanda e' presentata a partire dal 2 settembre 2017 e fino
al 31 ottobre 2017.
3. I comuni comunicano al Soggetto attuatore, entro quindici giorni
lavorativi dalla data di presentazione della domanda, le richieste di
beneficio dei nuclei familiari per i quali abbiano verificato il
possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera a),
nonche' la verifica delle previsioni di cui all'art. 3, comma 2.
4. Il Soggetto attuatore, in esito alle verifiche di competenza,
con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera b), predispone l'elenco dei nuclei familiari che risultano
soddisfare i requisiti per l'accesso al SIA Aree Sisma e per i quali
il medesimo Soggetto attuatore dispone, in ogni caso successivamente
al completamento delle verifiche necessarie per il rispetto del
limite di spesa di cui all'art. 2, comma 5 e fatto salvo quanto
previsto al comma 5, il versamento del beneficio di cui all'art. 5
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio
2016, a decorrere dall'ultimo bimestre del 2017.
5. Nel caso di risorse insufficienti, i nuclei richiedenti sono
ordinati secondo i criteri di cui all'art. 5 e i Nuclei familiari
beneficiari sono individuati nei limiti delle risorse di cui all'art.
3, comma 3, calcolando per ogni nucleo familiare richiedente un
ammontare di risorse pari a dodici mensilita' del beneficio.
6. Ai fini della gestione dei flussi finanziari, il Soggetto
attuatore provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio di
cui al presente decreto, inviando comunicazioni e rendicontazioni al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze relative alle erogazioni da effettuare
ed effettuate, con periodicita' bimestrale e comunque ogni qual volta
necessario sulla base delle indicazioni dei precitati Ministeri.
Art. 5
Criteri per l'ordinamento delle famiglie
1. Ai fini della identificazione dei beneficiari in caso di risorse
insufficienti, accedono alla misura secondo l'ordine di seguito
indicato i nuclei familiari che presentano le seguenti
caratteristiche:
a) un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato
ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, pari o inferiore a 3.000 euro, che
non posseggono i requisiti per accedere in via ordinaria al SIA,
ordinati sulla base del valore dell'ISEE medesimo;
b) i nuclei familiari che presentano un valore dell'ISEE ovvero
dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4,
superiore a 3.000 euro, ordinati in base al punteggio nella
valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni
del nucleo al momento della presentazione della richiesta, attribuito
in base alla scala di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio
2016. A tale fine, il punteggio relativo alla condizione economica di
cui al punto ii) della citata lettera c) e' cosi' attribuito: al
valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 240.
A parita' di valore della scala di valutazione multidimensionale,
l'elenco e' ordinato in base al numero di componenti minorenni e, a
parita' di tale numero, in base all'eta' del componente piu' piccolo,
e, successivamente, in assenza di componenti minorenni, in base
all'eta' del componente piu' anziano.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Con riferimento ai nuclei familiari beneficiari del SIA in via
ordinaria nei comuni interessati dagli eventi sismici, ai fini
dell'erogazione del beneficio del SIA non si applica la
condizionalita' di cui all'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, del 26 maggio 2016. Resta ferma la facolta' da parte
dei comuni di predisporre con la partecipazione dei componenti il
nucleo familiare e su loro richiesta i progetti personalizzati di
presa in carico di cui all'art. 6 del medesimo decreto. Tali progetti
tengono conto dell'esigenza di mitigare l'impatto degli eventi
sismici sulle condizioni di vita, economiche e sociali del nucleo
familiare, nonche' della necessita' di ricostruire il tessuto
sociale, economico e territoriale.
2. Con riferimento alla attuazione del SIA, alla luce dei nuovi
compiti individuati in capo ai comuni e agli ambiti territoriali
dalla legge 15 marzo 2017, n. 33, che prevede tra l'altro
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della poverta' e
dell'esclusione sociale, denominata reddito di inclusione,
individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire
uniformemente in tutto il territorio nazionale, e tenuto conto degli
adeguamenti nell'organizzazione dei servizi necessari in vista
dell'introduzione della misura, e' data facolta' ai comuni di
derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti personalizzati
di presa in carico di cui all'art. 6 del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, senza pregiudizio
sull'erogazione del beneficio economico. Resta ferma, ove
applicabile, l'esclusione dal beneficio nel caso di mancata
sottoscrizione del progetto o del mancato rispetto da parte dei
nuclei familiari beneficiari delle condizionalita' ai sensi dell'art.
7 del medesimo decreto.
3. Alle attivita' di cui al presente decreto le amministrazioni
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 luglio 2017
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 1786