Eureka Previdenza

Decreto 26 luglio 2017

Sostegno alle fasce della popolazione «SIA sisma». (17A05615)

(GU n.190 del 16-8-2017)
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
                           di concerto con
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la  revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
  Visto l'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che istituisce presso il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale  per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, un fondo  denominato
«Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
  Visto l'art. 1, comma 387, lettera a), della citata  legge  n.  208
del 2015, che individua come priorita' del citato Piano,  per  l'anno
2016, l'avvio su tutto il  territorio  nazionale  di  una  misura  di
contrasto alla poverta',  intesa  come  estensione,  rafforzamento  e
consolidamento  della  sperimentazione  di  cui   all'art.   60   del
decreto-legge n. 5 del 2012;
  Visto l'art. 2-sexies del  decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2016,  n.  89,
recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema
scolastico e della ricerca», con il  quale  si  dispongono  modifiche
all'ISEE dei nuclei familiari con persone con disabilita';
  Visto l'art. 1, comma 238, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,  che  dispone
l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla  poverta'
e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386,  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, di 150 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2017;
  Visto l'art. 1, comma 239, della citata legge n. 232 del  2016,  il
quale stabilisce che, nelle more  dell'attuazione  dei  provvedimenti
legislativi di cui all'art. 1, comma 388,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle  risorse  disponibili
nel Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, nuovi criteri  di
accesso alla misura di contrasto alla poverta'  di  cui  all'art.  1,
comma 387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al
fine di ampliare la platea  nel  rispetto  delle  priorita'  previste
dalla legislazione vigente,  nonche'  le  modalita'  di  prosecuzione
della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI),  di  cui
all'art. 16 del decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  anche
mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse  disponibili
nel predetto Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
sociale;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  26
maggio 2016, di avvio del Sostegno per l'inclusione attiva  (SIA)  su
tutto il territorio nazionale, emanato ai sensi  dell'art.  1,  comma
387, lettera a), della  legge  n.  208  del  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  16
marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del  29  aprile
2017, di allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per
il 2017, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 239, della legge n.  232
del 2016;
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
  Visti  in  particolare  gli  allegati  1,  2  e  2-bis  del  citato
decreto-legge n. 189 del 2016, recanti rispettivamente  l'elenco  dei
comuni colpiti dal sisma del 24  agosto  2016,  l'elenco  dei  comuni
colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e l'elenco dei  comuni
colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017;
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45;
  Visto l'art. 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 8  del  2017,
che affida ad un decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottare di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze il compito di definire, nei limiti delle risorse di cui
al comma 1, le modalita' di concessione della prestazione;
  Visto l'art. 18-undecies del citato decreto-legge n.  8  del  2017,
che, nel  modificare  il  decreto-legge  n.  189  del  2016  mediante
l'introduzione   dell'allegato   2-bis,   prevede,   al   comma    2,
l'estensione, per ogni effetto giuridico,  ai  territori  dei  comuni
inseriti nel predetto allegato 2-bis di tutte le misure contenute nel
medesimo decreto-legge n. 8 del 2017, nel decreto-legge  n.  189  del
2016 e nelle ordinanze commissariali;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
    a) «SIA»: la misura di contrasto alla poverta' avviata  su  tutto
il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera  a),
della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  intesa  come  estensione,
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui  all'art.
60  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 aprile  2012,  n.  35,  gia'  denominata
«sostegno per l'inclusione attiva»  (SIA)  dall'art.  1,  comma  216,
della legge n. 147 del 2013;
    b) «SIA Aree Sisma»: il trattamento economico  connesso  al  SIA,
concesso alle popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici  ai  sensi
dell'art. 10 del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  secondo  le
modalita' definite dal presente decreto;
    c)  «Ambiti  territoriali»:  gli  ambiti  territoriali,  di   cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
    d)  «Comuni  interessati  dagli   eventi   sismici»:   i   comuni
interessati dagli eventi sismici 2016-2017 di cui agli allegati 1,  2
e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
    e) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni,  l'ISEE  e'
calcolato ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;  in  tutti  gli  altri  casi,
l'ISEE e' calcolato in via ordinaria ai sensi dell'art. 2, commi 2  e
3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
159 del 2013;
    f) «ISEE corrente»: l'indicatore di cui all'art.  9  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
    g) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di  cui
all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
159 del 2013, utilizzata per l'accesso al beneficio;
    h) «Carta SIA»: la  carta  acquisti,  di  cui  all'art.  60,  del
decreto-legge n.  5  del  2012,  con  le  specifiche  caratteristiche
definite dal decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
del 26 maggio 2016, di avvio del  Sostegno  per  l'inclusione  attiva
(SIA) su tutto il territorio nazionale;
    i) «Richiedente»: soggetto che effettua la richiesta del SIA Aree
Sisma;
    l)  «Titolare»:  soggetto   componente   del   Nucleo   familiare
beneficiario cui e' intestata la carta SIA;
    m) «Fondo Poverta'»: il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge  n.
208 del 2015;
    n) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81, comma 29,
del decreto-legge n. 112 del 2008;
    o) «Soggetto attuatore»: l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale;
    p) «Gestore  del  servizio»:  soggetto  incaricato  del  servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e  dei  relativi  rapporti
amministrativi  di  cui  all'art.  81,  comma  35,  lettera  b),  del
decreto-legge n. 112 del 2008;
    q) «Convenzione di gestione»: convenzione  per  la  gestione  del
servizio integrato relativo alla carta acquisti di cui  all'art.  81,
comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112  del  2008,  stipulata
tra il Dipartimento del tesoro del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e il Gestore del servizio.

                               Art. 2
 
 
                             Beneficiari
 
  1. Il SIA Aree  Sisma  e'  richiesto  da  coloro  in  possesso  dei
requisiti di cui al presente articolo, che non soddisfano i requisiti
per accedere al SIA in via ordinaria.
  2.  Il  richiedente,  ai  sensi  dell'art.   10,   comma   2,   del
decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.  8,  deve  risultare  in  possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti:
    a) essere stato residente e stabilmente dimorante da  almeno  due
anni in uno dei comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24  agosto
2016 ovvero in uno dei comuni di cui all'allegato 2 alla data del  26
ottobre 2016 ovvero in uno dei comuni di cui all'allegato 2-bis  alla
data del 18 gennaio 2017;
    b) trovarsi, al momento della richiesta e  per  tutta  la  durata
dell'erogazione del  beneficio,  in  condizione  di  maggior  disagio
economico  identificata  da  un  valore  dell'ISEE  ovvero  dell'ISEE
corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a
6.000 euro.
  3. Ai soli fini della concessione  della  presente  misura,  l'ISEE
corrente di cui all'art. 9 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  e'  calcolato  escludendo  dal
computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore  del
patrimonio immobiliare  riferito  all'abitazione  principale  e  agli
immobili distrutti e dichiarati totalmente o  parzialmente  inagibili
ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti
esclusi dal computo dell'indicatore della  situazione  reddituale,  i
redditi derivanti dal possesso del  patrimonio  immobiliare  riferito
alle medesime fattispecie di cui al presente comma.
  4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'art. 9, comma 3,  lettera
c), decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5  dicembre
2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute  a  seguito  degli
eventi sismici:
    a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui  all'art.
3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
388 del 26 agosto 2016 e  all'art.  5  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;
    b) le indennita' di sostegno del reddito dei lavoratori,  di  cui
all'art. 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
    c)  i  trattamenti  di   integrazione   salariale   ordinaria   e
straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.
  5.  Ai  nuclei  familiari  nelle  condizioni  di  cui  al  presente
articolo, il SIA Aree Sisma e'  concesso  nei  limiti  delle  risorse
disponibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, del  decreto-legge  n.  8
del 2017, pari a 41 milioni di euro  per  l'anno  2017.  Al  fine  di
garantire il  rispetto  del  limite  di  spesa,  ove  necessario,  e'
adottata la procedura di cui all'art. 4, comma 5.

                               Art. 3
 
 
                         Beneficio concesso
 
  1. Il beneficio concesso,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  5  del
decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  consiste  nel  trattamento
economico connesso al SIA, determinato in ragione  della  numerosita'
del nucleo familiare beneficiario, secondo gli importi  di  cui  alla
tabella 2 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
del 26 maggio 2016.
  2. Ai fini della  determinazione  dell'importo  del  beneficio,  il
nucleo  familiare  e'  definito  dai   componenti   unitariamente   e
stabilmente dimoranti in una sola unita' abitativa.
  3. Al fine di erogare il beneficio per il tramite delle carte  SIA,
le risorse di  cui  all'art.  2,  comma  5,  finalizzate  a  mitigare
l'impatto del sisma sulle condizioni di vita,  economiche  e  sociali
delle fasce deboli mediante la concessione del SIA Aree Sisma, pari a
41 milioni di euro per l'anno 2017, affluiscono al conto corrente  di
tesoreria di cui all'art. 2, comma 5, del decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016.

                               Art. 4
 
 
                  Modalita' di accesso al beneficio
 
  1. La domanda per l'accesso al SIA  Aree  Sisma  e'  presentata  al
medesimo servizio competente territorialmente per la  raccolta  delle
domande  del  SIA,  mediante  modello  di  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' predisposto dal Soggetto attuatore  entro  il
1° settembre 2017 ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  2. La domanda e' presentata a partire dal 2 settembre 2017  e  fino
al 31 ottobre 2017.
  3. I comuni comunicano al Soggetto attuatore, entro quindici giorni
lavorativi dalla data di presentazione della domanda, le richieste di
beneficio dei nuclei familiari per  i  quali  abbiano  verificato  il
possesso del requisito di  cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera  a),
nonche' la verifica delle previsioni di cui all'art. 3, comma 2.
  4. Il Soggetto attuatore, in esito alle  verifiche  di  competenza,
con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 2, comma  2,
lettera b), predispone l'elenco dei nuclei  familiari  che  risultano
soddisfare i requisiti per l'accesso al SIA Aree Sisma e per i  quali
il medesimo Soggetto attuatore dispone, in ogni caso  successivamente
al completamento delle  verifiche  necessarie  per  il  rispetto  del
limite di spesa di cui all'art. 2,  comma  5  e  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 5, il versamento del beneficio di  cui  all'art.  5
del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  26  maggio
2016, a decorrere dall'ultimo bimestre del 2017.
  5. Nel caso di risorse insufficienti,  i  nuclei  richiedenti  sono
ordinati secondo i criteri di cui all'art. 5  e  i  Nuclei  familiari
beneficiari sono individuati nei limiti delle risorse di cui all'art.
3, comma 3, calcolando  per  ogni  nucleo  familiare  richiedente  un
ammontare di risorse pari a dodici mensilita' del beneficio.
  6. Ai fini  della  gestione  dei  flussi  finanziari,  il  Soggetto
attuatore provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio  di
cui al presente decreto, inviando comunicazioni e rendicontazioni  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze relative alle erogazioni da  effettuare
ed effettuate, con periodicita' bimestrale e comunque ogni qual volta
necessario sulla base delle indicazioni dei precitati Ministeri.

                               Art. 5
              Criteri per l'ordinamento delle famiglie
 
  1. Ai fini della identificazione dei beneficiari in caso di risorse
insufficienti, accedono  alla  misura  secondo  l'ordine  di  seguito
indicato   i   nuclei   familiari   che   presentano   le    seguenti
caratteristiche:
    a) un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come  calcolato
ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, pari o inferiore a 3.000 euro, che
non posseggono i requisiti per accedere  in  via  ordinaria  al  SIA,
ordinati sulla base del valore dell'ISEE medesimo;
    b) i nuclei familiari che presentano un valore  dell'ISEE  ovvero
dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4,
superiore  a  3.000  euro,  ordinati  in  base  al  punteggio   nella
valutazione multidimensionale del bisogno, riferita  alle  condizioni
del nucleo al momento della presentazione della richiesta, attribuito
in base alla scala di cui  all'art.  4,  comma  3,  lettera  c),  del
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio
2016. A tale fine, il punteggio relativo alla condizione economica di
cui al punto ii) della citata lettera  c)  e'  cosi'  attribuito:  al
valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per  240.
A parita' di valore della  scala  di  valutazione  multidimensionale,
l'elenco e' ordinato in base al numero di componenti minorenni  e,  a
parita' di tale numero, in base all'eta' del componente piu' piccolo,
e, successivamente, in  assenza  di  componenti  minorenni,  in  base
all'eta' del componente piu' anziano.

                               Art. 6 
                         Disposizioni finali
  1. Con riferimento ai nuclei familiari beneficiari del SIA  in  via
ordinaria nei  comuni  interessati  dagli  eventi  sismici,  ai  fini
dell'erogazione  del  beneficio   del   SIA   non   si   applica   la
condizionalita' di cui all'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, del 26 maggio 2016. Resta ferma la facolta' da parte
dei comuni di predisporre con la  partecipazione  dei  componenti  il
nucleo familiare e su loro richiesta  i  progetti  personalizzati  di
presa in carico di cui all'art. 6 del medesimo decreto. Tali progetti
tengono  conto  dell'esigenza  di  mitigare  l'impatto  degli  eventi
sismici sulle condizioni di vita, economiche  e  sociali  del  nucleo
familiare,  nonche'  della  necessita'  di  ricostruire  il   tessuto
sociale, economico e territoriale.
  2. Con riferimento alla attuazione del SIA,  alla  luce  dei  nuovi
compiti individuati in capo ai  comuni  e  agli  ambiti  territoriali
dalla  legge  15  marzo  2017,  n.  33,  che  prevede   tra   l'altro
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della poverta'  e
dell'esclusione   sociale,   denominata   reddito   di    inclusione,
individuata come livello essenziale delle  prestazioni  da  garantire
uniformemente in tutto il territorio nazionale, e tenuto conto  degli
adeguamenti  nell'organizzazione  dei  servizi  necessari  in   vista
dell'introduzione  della  misura,  e'  data  facolta'  ai  comuni  di
derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti  personalizzati
di presa in carico di cui all'art. 6 del  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, senza  pregiudizio
sull'erogazione   del   beneficio   economico.   Resta   ferma,   ove
applicabile,  l'esclusione  dal  beneficio  nel   caso   di   mancata
sottoscrizione del progetto o  del  mancato  rispetto  da  parte  dei
nuclei familiari beneficiari delle condizionalita' ai sensi dell'art.
7 del medesimo decreto.
  3. Alle attivita' di cui al  presente  decreto  le  amministrazioni
provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

                               Art. 7
 
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
    Roma, 26 luglio 2017
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali
                                                    Poletti           
 
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, n. 1786

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