Eureka Previdenza

Cumulo dei periodi assicurativi

Cumulo ai fini della pensione anticipata

(circ.60/2017) (circ.140/2017) (circ.11/2019)

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata con il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguato agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che di seguito si riporta.

  Anno

Uomini

Donne

Dal 2017 al 2018

42 anni e 10 mesi

(pari a 2.227 settimane)

41 anni e 10 mesi

(pari a 2.175 settimane)

Dal 2019 al 2026

42 anni e 10 mesi (circ.11/2019)

(pari a 2.227 settimane)

41 anni e 10 mesi (circ.11/2019)

(pari a 2.175 settimane)

Dal 2027

* 42 anni e 10 mesi (circ.11/2019)

(pari a 2.227 settimane)

* 42 anni e 10 mesi (circ.11/2019)

(pari a 2.227 settimane)

 

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,.

Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.

Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico in parola è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Il predetto trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in cumulo e comunque non prima del 1° febbraio 2017.

Nulla è innovato in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale della scuola nei confronti del quale continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

La pensione anticipata

Decorrenza

(art. 24 comma 5 legge 214/2011 - circ. 35/2012 punto 3) (circ.11/2019)

 


I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1°  al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto (articolo 15, comma 3) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Esempio

Il lavoratore che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 gennaio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.  

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito (c.d. finestra), secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

Esempio

Il lavoratore iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico del predetto fondo dal 1° giugno 2019. Il lavoratore iscritto alla CTPS che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico della predetta gestione dal 21 maggio 2019.

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012, dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.

Per il personale del comparto Scuola ed AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

Ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 il requisito contributivo tempo per tempo vigente non si applica la c.d. finestra.

Si chiarisce che ai requisiti contributivi per l’accesso alla pensione  indipendentemente dall’età anagrafica, diversi da quelli  previsti dall’articolo 24, comma 10, in argomento, (es. pensione in totalizzazione)  continuano a trovare applicazione gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


Ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applica la disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili).
Pertanto, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 155 del 1981 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell’interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda. 
Per effetto dell’art. 22, comma 5, della legge n. 153 del 1969, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Ai fini del conseguimento delle predette prestazioni pensionistiche è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 1, comma 7, del d. lgs. n. 503 del 1992 per la pensione di vecchiaia e per effetto dell’art. 22, comma 1, lett. c, della legge n. 153 del 1969 per la pensione anticipata (vedi circolare n. 89 del 2009).

Cumulo dei periodi assicurativi

Calcolo del pro quota

(circ.120/2013) (msg.1094/2016) (circ.140/2017)

Il comma 245 dell’articolo 1 della più volte citata legge n. 228 prevede che le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011, come integrato dall’articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall’interessato presso:

  • l'assicurazione generale obbligatoria,
  • le forme esclusive e sostitutive della medesima,
  • nonché la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,

purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.

Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

Resta fermo che ciascuna gestione provvede a liquidare il rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo.

Laddove, ai fini del perfezionamento della pensione di vecchiaia in cumulo, sia previsto il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, lo stesso deve essere verificato tenendo conto delle quote di pensione a carico delle gestioni dove sono stati perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia.


L’importo soglia (msg.1094/2016(circ.46/2024)

Normativa importo soglia per la vecchiaia dal 1° gennaio 2024

A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 125, lettera a), della legge n. 213 del 2023, dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari a 534,41 euro).

Resta fermo che i lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 abbiano perfezionato i requisiti previsti dalla disciplina vigente a tale data - ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale - conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alla predetta disciplina.

Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), o al 1° febbraio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché in regime di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Normativa importo soglia per la vecchiaia fino al 31 dicembre 2023

La facoltà di cumulare i periodi assicurativi ai sensi della legge in oggetto può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall’articolo 24, comma 6, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 241, della legge n. 228 del 2012, il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo si consegue sempreché sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. Pertanto, i soggetti con età inferiore a settanta anni, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, ovvero che siano da ultimo iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, della medesima legge n. 335 del 1995, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (di cui all'art. 3, c. 6, della legge n. 335 del 1995) annualmente rivalutato (c.d. importo soglia). Tale condizione è richiesta anche nel caso in cui l’iscrizione da ultimo alla Gestione separata sia contestuale all’iscrizione ad altra gestione. Si rammenta che per gestione di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore (vedi punto 4 della circolare n. 120 del 2013). Già con la circolare n. 95 del 12 luglio 2012 e con la circolare n. 126 del 25 ottobre 2012 si è chiarito che, ai fini della determinazione dell’importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero. L’importo del pro-rata estero, cioè, dovrà essere sommato all’importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato, così calcolato, non sia inferiore all’importo soglia. Pertanto, l’importo soglia deve essere calcolato tenendo conto della complessiva contribuzione di cui si chiede il cumulo e considerando pure l’eventuale prestazione estera derivante da contribuzione maturata in Paesi comunitari o extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.


Il comma 245 dell’articolo 1 della più volte citata legge n. 228 ha stabilito che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.
Il successivo comma 246 del citato articolo 1 ha statuito altresì che per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative come individuate dal comma 239 del medesimo articolo 1.
L’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato, pertanto, tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall’interessato nelle gestioni interessate al cumulo purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.
Nel medesimo comma 246 il legislatore ha precisato che la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo (articolo 24, comma 2, del d.l. n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, v. in proposito circolare n. 35 del 2012, punto 4), circolari n. 37 e n. 36 del 2012).
Si precisa che, ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota, vengono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

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