Eureka Previdenza

Premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore

Presentazione della domanda

(circ.78/2017)

Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda della donna gestante o della madre del minore, provvede al pagamento dell’importo di 800 euro per evento ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

In sede di presentazione della domanda occorre specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

  • compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
  • nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un’unica domanda. Se è stata già presentata la domanda in relazione all’evento compimento del 7° mese di gravidanza, non si dovrà quindi presentare ulteriore domanda in relazione all’evento nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.

Premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore

Presentazione della domanda

(circ.78/2017)

Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda della donna gestante o della madre del minore, provvede al pagamento dell’importo di 800 euro per evento ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

In sede di presentazione della domanda occorre specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

  • compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
  • nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un’unica domanda. Se è stata già presentata la domanda in relazione all’evento compimento del 7° mese di gravidanza, non si dovrà quindi presentare ulteriore domanda in relazione all’evento nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.

Parto plurimo

Parto plurimo

Ove invece si tratti di parto plurimo la domanda, se già presentata al compimento del 7° mese, andrà presentata anche in esito alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.

Domanda presentata da un legale rappresentante

Domanda presentata da un legale rappresentante

Nei casi in cui sia prevista la presenza di un legale rappresentante (es. se la madre avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi) il PIN della richiedente viene fisicamente rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l’accesso al sistema con i dati identificativi della richiedente e procederà alla presentazione della domanda con i dati della stessa.

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