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Bonus asilo nido
Decadenza
(circ.88/2017) (circ.27/2020)
L’erogazione del contributo è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge n. 184/1983.
L’INPS interrompe l’erogazione del contributo a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano la decadenza (ad esempio: perdita della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi).
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.