Eureka Previdenza

Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto

Decorrenza della pensione di inabilità di cui al comma 250-bis della legge n. 232/2016

(circ.34/2020)

La decorrenza della pensione di cui al comma 250-bis è attribuita secondo i criteri di carattere generale e comunque non potrà essere anteriore al 1° luglio 2019.

Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto

Termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate

(circ.7/2018)

Per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165,  nonché  per  il  personale  degli  enti pubblici di ricerca,  che  rientrano  nelle fattispecie di cui ai primi due periodi dell’articolo 1, comma 250, della legge 11 di cembre 2016, n. 232,  le  indennità  di  fine servizio comunque denominate di cui all’articolo 3 del decreto legge 28 marzo  1997,  n. 79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,  sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse, secondo le disposizioni  di  cui  all’articolo  24  del  decreto  legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto

Misura

(circ.7/2018)

Il trattamento di inabilità è calcolato secondo le disposizioni contenute nella legge 12 luglio 1984, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto

Reversibilità della pensione di inabilità

(circ.7/2018)

La pensione di inabilità in argomento è reversibile in favore dei superstiti del pensionato. Parimenti  la  pensione  di  inabilità  è  reversibile  in  favore  dei  superstiti  dell’assicurato  che,  in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, deceda durante l’iter facente seguito alla presentazione della domanda di pensione di inabilità. La pensione di reversibilità è cumulabile con la rendita ai superstiti erogata dall’INAIL per una delle patologie elencate nell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016.
Si chiarisce che ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016  non  è prevista la possibilità in favore dei superstiti dell’iscritto di presentare istanza per il riconoscimento della prestazione pensionistica in argomento.

Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto

Incompatibilità dell’assegno mensile di assistenza

(circ.7/2018)

L’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, modificato dall’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non è compatibile con il trattamento pensionistico.
E’ fatta salva l’opzione per il trattamento più favorevole secondo le modalità previste dalla circolare INPS n. 164 del 14 luglio 1993.

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