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Ape Volontario
Sospensione e interruzione dell’APE
(circ.28/2018)
Stante quanto disposto dall’articolo 1, comma 167, della legge in esame l’APE è incompatibile con la percezione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni indicate nella norma in oggetto.
Pertanto, qualora nella fase di erogazione dell’APE il beneficiario presenti domanda di pensione diretta prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011, l’INPS ne dà comunicazione all’istituto finanziatore che sospende l’erogazione dell’APE. La presentazione della domanda di pensione ai superstiti non comporta la sospensione dell’APE.
Entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda di pensione, l’INPS, per conto del soggetto finanziato, dà comunicazione all’Istituto finanziatore della data di decorrenza della liquidazione del trattamento pensionistico diretto, inoltrando, contestualmente, la proposta di integrazione contrattuale in funzione della rideterminazione dell’inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.
L’istituto finanziatore, tramite il portale INPS, trasmette entro 15 giorni l’accettazione della proposta di integrazione contrattuale, corredata dal nuovo piano di ammortamento e dell’importo della nuova rata di ammortamento.
In caso di reiezione della domanda di pensione, l’istituto finanziatore, a seguito della comunicazione dell’INPS, riprende l’erogazione dell’APE con corresponsione delle mensilità sospese.