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Ape Volontario
Fondo di garanzia per l’accesso all’APE
(circ.28/2018) (msg.1604/2018)
L’articolo 1, comma 173, della legge in argomento ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo di garanzia per l’accesso all’APE con una dotazione iniziale di 70 milioni di euro per l’anno 2017, ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso da versare sullo specifico conto corrente di Tesoreria dello Stato per essere riassegnate al Fondo stesso.
Il successivo comma 176 indica l’INPS quale gestore del Fondo sulla base di una convenzione da stipulare tra l’Istituto stesso e il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il decreto ha dettato i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia che costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’INPS e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
In particolare, l’articolo 14 del citato decreto indica le condizioni e le modalità di attivazione della garanzia del Fondo, subordinata all’avvenuto pagamento della commissione di accesso, pari all’1,6% dell’importo di ciascun finanziamento.
A carico del gestore è previsto l’accantonamento, a copertura del rischio, che in una prima fase, è di importo non inferiore a quello versato quale commissione d’accesso, con possibilità di incremento in relazione all’andamento delle escussioni del Fondo i cui interventi, per espressa previsione normativa, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
Le regole contabili che rileveranno le attività del Fondo di garanzia saranno predisposte con atto interno.