Eureka Previdenza

Messaggio 22578 del 17 settembre 2007

"Chiarimenti in merito alla decorrenza del prolungamento del congedo parentale di minore con handicap ex art. 33 D .Lgs. 151/2001."


Al fine di fornire una semplificazione dei criteri previsti con circolare n. 133 del 17 luglio 2000 al par. 2.2, relativamente alla decorrenza del beneficio in oggetto, si precisa quanto segue.
Il comma 4 dell'art. 33 D. Lgs. 151/2001 stabilisce che il prolungamento del congedo parentale decorre "dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'art. 32".

Il citato art. 32 del D.Lgs. 151/2001, in particolare, riconosce il diritto di astenersi dal lavoro a titolo di congedo parentale:
- alla madre , per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi trascorso il periodo di congedo di maternità;
- al padre , per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevabili a 7 dalla nascita del figlio;
- al genitore solo , per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Ne deriva che il prolungamento del congedo parentale ex art. 33 del D.Lgs. 151/2001 è riconoscibile, indipendentemente dal diritto dell'altro genitore:
- alla madre , trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità;
- al padre , trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio;
- al genitore solo , trascorsi 10 mesi decorrenti:
-in caso di madre "sola ", dalla fine del congedo di maternità;
-in caso di padre "solo", dalla nascita del minore o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità.

IL DIRETTORE CENTRALE
GOLINO

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