Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Norme Messaggi ME 2019 Messaggio 3418 del 20 settembre 2019
-
Benefici per i lavoratori non vedenti
-
Decorrenza del beneficio
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da allegare
-
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Quando attribuire la maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
- Visite: 18461
Messaggio 3418 del 20 settembre 2019
OGGETTO:
Periodo di validità della DSU e anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni ai fini ISEE. Articolo 4-sexies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’articolo 7 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101
Nel corso dell’anno 2019, in materia di ISEE diversi interventi normativi hanno modificato il comma 4 dell’articolo 10 del D.lgs. n. 147 del 2017, che disciplina il periodo di validità della DSU e gli anni di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella stessa.
Da ultimo, l’articolo 7 del D.L. n. 101 del 2019 ha apportato una rilevante variazione all’articolo 4-sexies del D.L. n. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita), convertito dalla legge n. 58 del 2019, modificando nuovamente il comma 4 dell’articolo 10 del citato D.Lgs. n. 147 del 2017.
In particolare, è stata confermata a regime la modifica del periodo di validità della DSU stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre, così che la validità delle DSU dal 1° gennaio 2020 coincide con l’anno solare.
Inoltre, la norma ripristina il puntamento dei redditi al secondo anno precedente, superando il riferimento all’aggiornamento all’anno precedente che era stato previsto dal D.Lgs. n. 147 del 2017, a decorrere dal 1° settembre.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, varia invece l’anno di riferimento dei patrimoni della DSU. In particolare, posto che la norma prevede che dal 1° gennaio di ogni anno i redditi e i patrimoni della DSU “sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente”, ne deriva che l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU viene uniformato e che, per entrambi, si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi nel 2020 il riferimento è al 2018, sia per i redditi che per i patrimoni).
In sintesi, quindi, per le DSU presentate nell’anno 2019 cambia unicamente il periodo di validità della DSU (dalla data di presentazione al 31 dicembre 2019), mentre continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di anno di riferimento dei redditi e patrimoni (redditi percepiti nel secondo anno precedente e patrimoni posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente).
Invece, per le DSU presentate dal 1° gennaio 2020, si applicherà la nuova validità e anche il nuovo puntamento relativo ai patrimoni, come sopra chiarito.