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Gestione delle domande dei soggetti irreperibili e senza fissa dimora
Prestazioni a sostegno del reddito a carattere assistenziale
(msg.689/2019)
Tra i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito aventi carattere assistenziale è prevista la residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, requisito che viene meno in caso di dichiarazione di irreperibilità.
In generale, al fine di evitare il riconoscimento di prestazioni a soggetti non aventi diritto, analogamente a quanto già disposto con il citato messaggio n. 2935/2018 (non pubblicato sul sito INPS), qualora il soggetto richiedente una delle prestazioni in esame risulti registrato in ARCA come “irreperibile” o “senza fissa dimora”, la domanda deve essere posta in sospensione e, per poter perfezionare e completare l’invio, l’assicurato deve essere invitato a regolarizzare la propria situazione presso il Comune, salvo procedere con le consuete modalità, nel caso in cui ciò non avvenga, al recupero di tutte le somme eventualmente già erogate a far data dalla comunicazione pervenuta dal Comune, così come rilevabile in ARCA.