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Messaggio 96 del 13 gennaio 2020
OGGETTO:
Dichiarazione ISEE precompilata di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2019), attuativo dell’articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
1. Premessa
In materia di ISEE l’articolo 10, comma 1 del D.lgs n. 147 del 2017 prevede un’importante novità rispetto alla normativa previgente in quanto, al fine di agevolare l’utente nell’inserimento dei dati utili al calcolo dell’ISEE, introduce la Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata che è caratterizzata dalla coesistenza di dati autodichiarati da parte del cittadino con altri dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS (c.d. dati precompilati).
La DSU precompilata è resa disponibile al cittadino mediante i servizi telematici dell’INPS, ai quali lo stesso può accedere direttamente o, conferendo apposita delega, tramite i CAF.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 10 del predetto decreto legislativo l’individuazione delle modalità tecniche per consentire ai cittadini di accedere alla DSU precompilata è regolamentata da un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali.
In attuazione del suddetto comma 2 dell’articolo 10 è stato emanato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019, pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2019, che ha disciplinato l’accesso alla DSU precompilata, le componenti della DSU precompilata che continuano ad essere autodichiarate, nonché le omissioni o difformità rispetto al patrimonio mobiliare dichiarato.
Il comma 1 dell’articolo 6 del predetto decreto ministeriale ha altresì rinviato le specifiche tecniche per l’accesso alla DSU precompilata ad un provvedimento congiunto del Direttore dell’INPS e del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che è stato approvato in data 20 dicembre 2019.
Il medesimo decreto ministeriale ha previsto, a decorrere dal mese di gennaio 2020, un periodo di sperimentazione nel quale la DSU precompilata è resa accessibile soltanto ai nuclei familiari che presentino una DSU all’INPS in modalità web sul portale dell’Istituto.
Resta fermo che è comunque sempre possibile, a scelta del dichiarante, presentare la DSU nella modalità già in uso non precompilata (art. 10 del D.P.C.M. n. 159 del 2013) ovvero nella nuova modalità precompilata (cfr. successivo par. 2).
2. La DSU precompilata
Il dichiarante può scegliere di presentare la DSU in modalità precompilata se è stato delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare ed ha fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali (cfr. successivo par. 2.3).
Nel caso in cui il dichiarante non intenda avvalersi della facoltà di accesso alla DSU precompilata ovvero nei casi di riscontro negativo sugli elementi suddetti (cfr. successivo par. 2.4) la DSU è presentata nella modalità non precompilata.
2.1 Accesso alla DSU precompilata
Il dichiarante accede alla DSU precompilata attraverso un sistema di autenticazione volto ad identificarlo, nonché mediante l’indicazione di elementi di riscontro da lui forniti e riferiti ai componenti maggiorenni del nucleo familiare che lo hanno appositamente delegato.
In particolare, il dichiarante accede alla DSU precompilata con le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata INPS, utilizzando il seguente sistema di autenticazione:
a) credenziali dispositive rilasciate dall’INPS con le modalità indicate nella apposita sezione del sito internet dell’Istituto;
b) credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate con le modalità indicate nella apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia. Questo sistema di autenticazione non sarà disponibile durante la fase di sperimentazione;
c) identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione digitale;
d) CNS (Carta Nazionale dei servizi);
e) CIE (Carta di identità elettronica 3.0).
L’accesso alla DSU precompilata può avvenire direttamente da parte del cittadino in modalità telematica oppure per il tramite di un CAF delegato con la stessa modalità.
Nel primo caso, il dichiarante, oltre a fornire gli elementi di riscontro, deve autodichiarare di aver acquisito le delega degli altri componenti maggiorenni il nucleo familiare ed indicare, per ciascuno di essi, il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria, con la relativa data di scadenza. Tali dati verranno verificati dall’Istituto presso il Sistema Tessera Sanitaria.
2.2 Processo di precompilazione della DSU: dati autodichiarati, dati precaricati, elementi di riscontro e dati precompilati
Il dichiarante compila la DSU inserendo solo alcune informazioni che vanno autodichiarate quali i dati relativi alla composizione del nucleo ed altri dati non completamente disponibili negli archivi amministrativi (ad esempio la casa di abitazione), contenuti nei moduli MB. Con riferimento ai dati sopra citati, al dichiarante è data la facoltà di richiedere di precaricare le informazioni contenute nell’ultima DSU presente nel Sistema informativo dell’ISEE (cfr. successivo par. 3), c.d. dati precaricati.
Per accedere alla DSU precompilata è richiesto l’inserimento da parte del dichiarante ovvero dell’intermediario delegato dei c.d. elementi di riscontro che verranno sottoposti al controllo preliminare dell’Agenzia delle entrate (cfr. successivo par. 2.3) nonché la compilazione dei modelli MB sopra indicati. La fornitura degli elementi di riscontro è posta a garanzia del diritto alla riservatezza dei dati personali dei singoli componenti, quale riscontro dell’avvenuta delega al dichiarante ad accedere ai dati che li riguardano. Infine, occorre procedere alla sottoscrizione di quanto autodichiarato. Una volta presentata la DSU, il dichiarante ottiene una ricevuta di presentazione della DSU protocollata da parte dell’ente acquisitore ma non l’ISEE calcolato. Per il completamento della DSU ed il conseguente calcolo dell’ISEE è necessario che si completino le attività di seguito riportate.
I dati autodichiarati e/o precaricati presenti nei modelli MB sopra indicati, nonché gli elementi di riscontro inseriti, sono trasmessi in via telematica al Sistema informativo dell’ISEE che, a seguito della completa e valida ricezione di quei dati, richiede all’Agenzia delle entrate l’esito del controllo sui predetti elementi di riscontro (cfr. successivo par. 2.4). Solo se tale riscontro è positivo per tutti i componenti, l’Agenzia trasmette all’INPS i dati in proprio possesso, c.d. dati precompilati, che costituiscono l’oggetto della precompilazione (cfr. successivo par. 2.5). Tali dati precompilati devono essere poi accettati o modificati dal dichiarante entro tre mesi dallo loro ricezione ai sensi del comma 4, dell’articolo 4 del disciplinare tecnico. Infatti scaduto tale termine senza che sia avvenuta la loro accettazione o modifica tali dati sono cancellati dall’INPS e non è possibile completare il rilascio dell’ISEE precompilato senza effettuare nuovamente l’acquisizione del nucleo e degli elementi di riscontro su redditi e patrimoni.
D’altro canto, in caso di accettazione o modifica nel predetto termine di tre mesi il dichiarante deve indicare inoltre gli ulteriori dati del Foglio componente che continuano ad essere autodichiarati (cfr. successivo par. 2.6). Solo dopo aver espletato tali attività l’ISEE viene calcolato e reso disponibile.
2.3 Elementi di riscontro
Come sopra anticipato, oltre ai dati dei modelli MB il dichiarante deve fornire per ogni componente maggiorenne ulteriori informazioni che devono essere validate dall’Agenzia delle entrate e che di seguito vengono denominate “elementi di riscontro”. Tali informazioni sono indispensabili perché solo il riscontro positivo dell’Agenzia delle Entrate sulle stesse consente al dichiarante di accedere alla precompilazione.
In particolare, il dichiarante deve fornire per ogni componente maggiorenne del nucleo sia un elemento di riscontro del reddito sia un elemento di riscontro del patrimonio mobiliare, entrambi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio nel 2020 l’anno di riferimento è il 2018) e costituiti dagli elementi di seguito indicati.
a) Elemento di riscontro relativo al reddito:
il dichiarante deve indicare:
l’importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche,
oppure l’assenza di dichiarazione ove i suddetti modelli non siano stati presentati.
Si precisa che la dichiarazione dei redditi da cui ricavare tale “differenza” è quella dell’anno precedente la presentazione della DSU, relativa ai redditi del secondo anno precedente la suddetta presentazione (ad esempio nel 2020 la dichiarazione dei redditi, da cui ricavare tale importo, è quella del 2019 relativa ai redditi 2018). In presenza della sola CU per l’anno reddito di riferimento dovrà essere barrata la casella “assenza di dichiarazione”.
b) Elemento di riscontro relativo al patrimonio mobiliare:
1) nel caso in cui, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare, riferito al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro, sia inferiore a 10.000 euro il dichiarante deve indicare:
l’esistenza di rapporti finanziari il cui valore complessivo sia inferiore alla suddetta soglia
ovvero l’assenza di rapporti;
2) nel caso in cui, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare, riferito al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro, sia pari o superiore a 10.000 euro a sua scelta il dichiarante deve indicare:
il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini dell’ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al Quadro FC2, sez. I della DSU
oppure il valore alla stessa data di una delle “altre forme di patrimonio mobiliare” di cui al Quadro FC2, sez. II.
In entrambi i casi il valore deve essere indicato in maniera puntuale, con arrotondamento alle unità di euro.
Nell’ipotesi in cui siano presenti nel patrimonio mobiliare del componente, per cui si fornisce l’elemento di riscontro, un conto cointestato con il dichiarante e un conto non cointestato dovrà essere necessariamente indicato il valore del conto non cointestato. In caso di più conti non cointestati dovrà essere indicato, se disponibile, uno tra quelli con valore positivo.
Nel caso in cui l’accesso alla DSU precompilata avvenga per il tramite di un CAF delegato, gli elementi di riscontro di cui alle lettere a) e b) suddette devono essere forniti anche con riferimento al dichiarante.
2.4 Esito del riscontro dell’Agenzia delle Entrate
In base all’esito dei riscontri sui dati di cui alla lettera a) e b) l’INPS consente o nega l’accesso alla DSU precompilata secondo i seguenti criteri:
1) nell’ipotesi in cui vi sia corrispondenza per tutti i componenti tra quanto indicato dal dichiarante e quanto riscontrato dall’Agenzia delle Entrate (riscontro positivo) sui dati di cui alle lettere a) e b) sono precompilate sia le informazioni reddituali che quelle patrimoniali;
2) nell’ipotesi in cui non vi sia corrispondenza per almeno un componente tra quanto indicato dal dichiarante e quanto riscontrato dall’Agenzia delle Entrate (riscontro negativo) sui dati di cui alle lettere a) o b) non è possibile accedere alla DSU precompilata e il dichiarante può comunque presentare la DSU in modalità non precompilata. Il dichiarante tuttavia può richiedere nuovamente l’accesso alla precompilazione di quella DSU che era rimasta in stato “protocollata” inserendo per, al massimo, altre due volte gli elementi di riscontro. Se a seguito di tale nuovo inserimento il riscontro di entrambi i dati risulta positivo è possibile accedere alla DSU precompilata. Viceversa, se anche il secondo tentativo non va a buon fine quella DSU, sebbene protocollata, non può più essere precompilata e non è idonea al rilascio di alcun indicatore ISEE.
2.5 Dati precompilati
Per la precompilazione della DSU vengono utilizzate le informazioni disponibili negli archivi dell’Istituto, nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto, nonché le informazioni sui saldi e le giacenze medie dei rapporti finanziari dei componenti il nucleo familiare comunicate dagli intermediari finanziari. Lo scambio di tali dati può avvenire mediante servizi anche di cooperazione applicativa.
La precompilazione riguarda essenzialmente componenti reddituali e patrimoniali quali:
i redditi ed alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle entrate (inseriti nella sez. II e III del Quadro FC8);
i trattamenti erogati dall’INPS (inseriti nella sez. III del Quadro FC8);
il patrimonio mobiliare detenuto in Italia (inserito nel Quadro FC2) con esclusione delle lettere e), g) e h) dell’articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
il patrimonio immobiliare detenuto in Italia relativamente ai fabbricati (inseriti nel Quadro FC3);
il canone di locazione della casa di abitazione (inserito nella seconda sezione del Quadro B).
In generale, le informazioni precompilate nella DSU possono essere accettate o, ove non corrette o incomplete, modificate, ad eccezione, in quanto non modificabili dall’utente, delle seguenti voci (inserite nelle sezioni II e III del Quadro FC8):
i trattamenti erogati dall’INPS;
le componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali (Modello 730, Modello Redditi), per le quali viene assunto il valore a tal fine dichiarato.
Pertanto nell’ipotesi in cui i dati precompilati risultino non corretti o incompleti il dichiarante è tenuto a modificarli o a integrarli (ad esempio per aggiungere un rapporto finanziario ovvero un fabbricato non presente).
Nel caso in cui, invece, il dichiarante rilevi delle inesattezze sui dati precompilati non modificabili (trattamenti erogati dall’INPS, redditi derivanti da modello 730 ovvero da modello Redditi) può compilare il Modulo integrativo (Modulo FC.3) per chiederne la rettifica, autodichiarando le componenti per cui ha rilevato tali inesattezze.
2.6 Dati autodichiarati dopo la precompilazione
Sono autodichiarati dopo la precompilazione alcuni dei dati richiesti nei Quadri del Foglio componente, di seguito indicati:
Quadro FC1 (dati del componente), Quadro FC4 (redditi e trattamenti particolari), Quadro FC5 (assegni periodici per coniuge e figli), Quadro FC6 (autoveicoli e altri beni durevoli) e Quadro FC7 (disabilità e non autosufficienza). Si precisa che ove ricorra la fattispecie della “componente aggiuntiva” (cfr. Istruzioni alla compilazione della DSU, parte 3, par. 4) è autodichiarato dalla stessa il Quadro FC9.
Sono altresì autodichiarati in questa fase, nell’ambito dei relativi Quadri, alcune particolari fattispecie di dati reddituali e patrimoniali, di seguito indicate:
Quadro FC2 (patrimonio mobiliare): il patrimonio mobiliare detenuto all’estero e, riguardo a quello detenuto in Italia, quello di cui alle lettere e), g) e h) dell’articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ad es. partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
Quadro FC3 (patrimonio immobiliare): il patrimonio immobiliare detenuto all’estero, i terreni agricoli o edificabili, per ciascun cespite l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo, nonché l’indicazione della casa di abitazione del nucleo;
Quadro FC8 sez. II (redditi ordinariamente dichiarati ad Agenzia delle Entrate): il reddito complessivo limitatamente al caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed assenza di certificazione unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.
3. Dati precaricati
Nell’ottica di agevolare e semplificare l’attività di compilazione della DSU sia in modalità precompilata sia in modalità non precompilata, per i dati oggetto di autodichiarazione, è prevista la facoltà per il dichiarante di richiedere all’INPS di precaricare alcuni dati contenuti nell’ultima DSU presente nel Sistema informativo dell’ISEE. In particolare possono essere precaricati i dati contenuti nei seguenti Quadri:
Quadro A tabella e Quadro FC1: composizione del nucleo familiare;
Quadro B prima sezione: casa di abitazione;
Quadro FC5: assegni periodici per coniuge e figli;
Quadro FC6: autoveicoli e altri beni durevoli;
Quadro FC7: disabilità e non autosufficienza.
È onere del dichiarante modificare o integrare i suddetti dati precaricati nel caso in cui siano variati o risultino non corretti.
Nell’eventualità in cui non sia presente alcuna DSU nel Sistema informativo, i dati suddetti dovranno essere integramente inseriti dal dichiarante.
4. Inibizione del trattamento dei dati
Ciascun componente maggiorenne ha facoltà in ogni momento di inibire l’utilizzo dei propri dati presenti nella DSU e necessari all’elaborazione dell’attestazione ISEE, sia nel caso di DSU precompilata sia nell’ipotesi di DSU presentata nella modalità non precompilata. Se il cittadino esercita l’inibizione in un momento antecedente alla richiesta di accesso alla DSU precompilata per il nucleo familiare di cui il cittadino stesso risulta componente, l’Istituto non richiede all’Agenzia delle entrate la verifica degli elementi di riscontro indicati per l’accesso alla DSU precompilata. Se il cittadino esercita l’inibizione dopo la suddetta richiesta di verifica e prima del rilascio dell’attestazione ISEE, la DSU precompilata non è predisposta e i dati non ancora elaborati sono cancellati.
In tutti i casi in cui il cittadino esercita l’inibizione e questa sia stata regolarmente registrata sul sistema INPS, a decorrere dalla registrazione dell’inibizione non è possibile acquisire una DSU per il nucleo al quale appartiene il componente che ha esercitato l’inibizione (né in modalità precompilata, né in modalità non precompilata)
L’inibizione può essere manifestata mediante apposita funzionalità, resa disponibile nell’area autenticata INPS (accessibile anche mediante il portale di Agenzia delle entrate); rendendo apposita dichiarazione presso le Sedi dell’Istituto; secondo i canali previsti nel sito istituzionale dell’INPS, anche utilizzando un apposito modulo a tal fine predisposto e che sarà reso disponibile nella sezione dedicata. Nell’area autenticata del portale dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate l’utente è informato del trattamento dei propri dati personali ai fini di una DSU precompilata, del soggetto che ha richiesto o acquisito tale DSU.
5. Modifica dell’anno di riferimento dei patrimoni ai fini ISEE
Come chiarito con il messaggio n. 3418 del 2019, a far data dal 1° gennaio 2020 è stato modificato l’anno di riferimento del patrimonio mobiliare e immobiliare ai fini ISEE. Pertanto, l’anno di riferimento dei patrimoni non è più l’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ma il secondo anno precedente alla presentazione della stessa (quindi, ad esempio, nel 2020 l’anno di riferimento è il 2018).
6. Omissioni o difformità relative al patrimonio mobiliare
Sui dati autodichiarati relativi al patrimonio mobiliare viene effettuato un controllo automatico, sulla base dei dati contenuti nell’Archivio dei rapporti gestito dall’Agenzia delle entrate, volto a riscontrare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato nei Quadri FC2 della DSU e quanto risulta nell’Archivio stesso.
Tale controllo attiene attualmente solo alla numerosità dei rapporti finanziari e non anche ai saldi e alle giacenze degli stessi.
Al riguardo si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il controllo del patrimonio mobiliare sia per la DSU non precompilata che per quella precompilata (in caso di modifiche dei dati del patrimonio mobiliare precompilati) riguarderà le informazioni relative al saldo e alla giacenza dei rapporti posseduti.
In particolare, sarà oggetto di controllo il valore del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo secondo i criteri di seguito indicati e, qualora siano rilevate delle omissioni o difformità, saranno riportate, nella sezione delle annotazioni dell’attestazione ISEE, le informazioni dei componenti per i quali sono state rilevate tali omissioni o difformità (articolo 4, comma 2 del DM).
Sul punto occorre distinguere se il valore dichiarato del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo è inferiore o meno alla franchigia di cui all’articolo 5, comma 6 del DPCM n. 159 del 2013.
Nel primo caso (patrimonio mobiliare complessivo dichiarato inferiore alla franchigia) verrà fornita l’indicazione che nell’Anagrafe dei rapporti risulta un patrimonio mobiliare complessivo del nucleo di valore superiore alla soglia della franchigia relativa al patrimonio mobiliare.
Esempio:
Nucleo familiare formato da 2 componenti;
Valore patrimonio mobiliare complessivo dichiarato 7.000 euro;
Franchigia patrimonio mobiliare 8.000 euro;
Valore patrimonio mobiliare complessivo risultante dall’Anagrafe dei rapporti 9.000 euro.
In tal caso verrà esposta l’omissione/difformità (perché 9.000>8.000 euro) e verrà data indicazione che il valore del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare risultante nell’Anagrafe dei rapporti è superiore alla soglia della franchigia del nucleo relativa al patrimonio mobiliare.
Nel secondo caso (patrimonio mobiliare complessivo dichiarato pari o superiore alla franchigia) verrà fornita l’indicazione che nell’Anagrafe dei rapporti risulta un patrimonio mobiliare complessivo del nucleo di importo pari o superiore a 5.000 euro rispetto a quello dichiarato.
Esempio:
Nucleo familiare formato da 2 componenti;
Valore patrimonio mobiliare complessivo dichiarato 11.000 euro;
Franchigia patrimonio mobiliare 8.000 euro;
Valore patrimonio mobiliare complessivo risultante dall’Anagrafe dei rapporti 20.000 euro.
In tal caso verrà esposta l’omissione/difformità (perché 20.000-11.000>=5.000 euro) e verrà data indicazione che il valore del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare risultante nell’Anagrafe dei rapporti è superiore, rispetto a quanto dichiarato, di un importo uguale o maggiore di 5.000 euro.
Come sopra anticipato, in entrambi i casi saranno riportati nelle annotazioni dell’attestazione ISEE: i codici fiscali dei componenti per i quali sono state rilevate le omissioni o difformità, l’elenco dei rapporti finanziari esistenti nell’Anagrafe dei rapporti, il codice fiscale dell’operatore finanziario e la sua denominazione (Banca, Poste italiane, ecc.), la data di inizio e l’eventuale data di fine dei rapporti finanziari.
Infine, si ritiene utile ribadire che, nei casi in cui siano rilevate delle omissioni o difformità (art. 11, comma 5, del DPCM n. 159 del 2013), il richiedente la prestazione può:
1) presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante le omissioni o difformità. In tale ipotesi, l’Ente erogatore può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. La documentazione va richiesta dal cittadino esclusivamente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle entrate;
2) presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
3) richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare.
7. Nuovi modelli ISEE e relative istruzioni alla compilazione
Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze n. 497 del 31 dicembre 2019, pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i precedenti modelli ed istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto direttoriale del 7 novembre 2014.
Si riepilogano, di seguito, le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni ISEE:
- sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2018;
- è stato modificato nei modelli e nelle istruzioni l’anno di riferimento dei patrimoni (secondo anno precedente alla presentazione della DSU e non più anno precedente);
- è stata integrata la copertina della DSU Mini e Integrale al fine di informare il cittadino della possibilità di scegliere tra due modalità di presentazione della DSU: quella nuova precompilata e quella già in uso non precompilata;
- è stato inserito all’interno delle istruzioni un nuovo paragrafo relativo alla “DSU precompilata” (Istruzioni parte 1, par. 3) e conseguentemente sono stati modificati e integrati alcuni paragrafi già presenti nelle Istruzioni parte 1;
- sono stati aggiornati nelle istruzioni i paragrafi relativi ai “Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva e a ritenuta a titolo di imposta” e ai “Redditi esenti da imposta” (Istruzioni parte 2, paragrafi 6.1 e 6.2);
- è stata precisata nelle Istruzioni (parte 3, par. 2.1.3) la possibilità di valutare l’adeguatezza della capacità di reddito ai fini dell’ISEE Università, tenendo conto dei redditi del convivente di fatto dello studente universitario in regime di “convivenza di fatto” (art. 1, comma 36 della legge n. 76 del 2016) registrata presso il Comune di residenza;
- sono stati integrati i modelli e le istruzioni per recepire le modifiche di cui all’articolo 3, comma 1, lett. e), del D.M. 9 agosto 2019, attuativo dell’ISEE precompilato, che richiede l’assenza della Certificazione Unica per poter barrare la casella relativa all’esonero, presente nella sezione II del Quadro FC8 della DSU. In particolare, ad esempio, nei paragrafi relativi all’esonero (Istruzioni parte 3, par. 5 e parte 4, par. 1.2.1) è stato precisato che non si deve compilare la sez. II del Quadro FC8, né barrare la casella “soggetto esonerato” nelle ipotesi di seguito riportate:
a) componente del nucleo familiare che ha percepito solo redditi di lavoro dipendente e pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta o, se corrisposti da più sostituti, a condizione che l’ultimo sostituto abbia effettuato il conguaglio e in entrambi i casi sia stata rilasciata la Certificazione Unica;
b) componente del nucleo familiare che ha presentato la dichiarazione dei redditi pur trovandosi in uno dei casi di esonero.
Non barrando la casella “soggetto esonerato”, la sezione II e/o la sezione III vengono compilate in via automatica con i dati provenienti dagli archivi dell’Agenzia delle entrate.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele