Eureka Previdenza

Circolare 110 del 7 ottobre 2022

Oggetto
Decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi

INDICE

1. Premessa

2. Decorrenza della pensione anticipata

3. Decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità ai sensi della legge n. 222 del 1984 e verifica del requisito contributivo

4. Decorrenza della pensione di vecchiaia

1. Premessa

Con la presente circolare, anche a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono indicazioni in ordine alla decorrenza da attribuire alle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa.

Al riguardo, con il messaggio operativo n. 29901 dell’11 dicembre 2007, sono state fornite alle Strutture territoriali le seguenti indicazioni: “il versamento a posteriori di contributi implica la collocazione temporale dei medesimi nel periodo cuieffettivamente si riferiscono. Detta contribuzione, quindi, esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come se fosse stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore. […] Pertanto, nelle fattispecie sopra richiamate la decorrenza della pensione è quella stabilita dallenorme comuni”.

Tanto rappresentato, di seguito si chiarisce ulteriormente il richiamo alle “norme comuni” presente nel citato messaggio e, conseguentemente, si individuano i criteri applicativi relativi alla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

2. Decorrenza della pensione anticipata

Come chiarito al paragrafo 3 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012, per effetto dell’articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1969, n. 153, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione sentenza n. 14132 del 2004 e, conformi, ordinanze n. 21189 del 2018 e n. 17511 del 2014), a fronte di trattamenti la cui decorrenza è stabilita in relazione alla data di presentazione della domanda amministrativa di prestazione, tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all’atto dell’invio dell’istanza medesima, sicché, se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata.

Tuttavia, l’articolo 18, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, con riferimento alla pensione di vecchiaia e a quella per invalidità dispone chequalora i requisiti per il diritto a pensione, “pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaiae quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”.

L’operatività della predetta norma è stata, nel tempo, estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità (cfr. la circolare n. 122 del 30 maggio 1988).

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 355 del 14 giugno 1989, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 18 "nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario".

La circolare n. 171 del 1° agosto 1989, in attuazione della predetta sentenza della Corte Costituzionale, con riferimento alla pensione di vecchiaia, di anzianità (oggi anticipata) e alle prestazioni pensionistiche di invalidità e di inabilità, ha chiarito che è possibile “perfezionare utilmente i requisiti per il diritto a pensione prima della definizione della domanda o del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria […] per cui deve farsi luogo alla concessione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti sia che si tratti di quelli contributivi sia che si tratti degli altri requisiti di legge”.

Pertanto, il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.

In tali casi, su istanza dell’interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l’apertura della c.d. finestra.

Resta fermo che l’apertura della c.d. finestra va verificata con riferimento alla data di maturazione dei prescritti requisiti e non anche alla data in cui il diritto a pensione può essere fatto valere a seguito dell’intervenuta regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto.

In sintesi, una volta riscontrato il difetto del requisito contributivo, la domanda dovrà essere respinta e solo in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva sarà possibile procedere, su istanza dell’interessato, alla liquidazione del trattamento pensionistico che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la suddetta regolarizzazione.

Nel provvedimento di liquidazione della pensione deve essere data comunicazione all’interessato della circostanza che la decorrenza è stata individuata tenendo conto della data di regolarizzazione dei contributi determinanti per il diritto, ciò anche al fine di gestire eventuali contenziosi giudiziari.

3. Decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità ai sensi della legge n. 222 del 1984 e verifica del requisito contributivo

Per determinare la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità, ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, trova applicazione l’articolo 18 del D.P.R. n. 488 del 1968. Ciò tenuto conto sia di quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, della citata legge n. 222 del 1984 - il quale stabilisce che: “Ove non espressamente previsto, […] valgono le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse fanno carico” - sia di quanto chiarito con la citata circolare n. 122 del 1988.

Pertanto, il requisito contributivo, come precisato con la circolare n. 171 del 1989, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.

In tali casi, la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia quello in cui è intervenuta la regolarizzazione contributiva dei periodi determinanti per il diritto, ove ricorrano il requisito sanitario e le condizioni di erogabilità (per la pensione di inabilità) di cui alla legge n. 222 del 1984.

Riguardo, in particolare, alla verifica del requisito contributivo richiesto dalla legge n. 222 del 1984 nel quinquennio precedente la domanda, si richiama il criterio esposto con la circolare n. 8 del 13 gennaio 1998, secondo cui la verifica del suddetto requisito va fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa.

4. Decorrenza della pensione di vecchiaia

L’articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, stabilisce che “la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti. Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa”.

Pertanto, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti, anche nelle ipotesi di regolarizzazione di contributi, determinanti per il diritto a pensione, effettuata successivamente alla presentazione della domanda e relativa a periodi collocati anteriormente alla stessa, privi di copertura contributiva. Resta ferma la facoltà dell’interessato di chiedere che la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

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