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Assegno unico e universale per i figli a carico
ISEE recante omissioni/difformità
(circ.23/2022)
La domanda di assegno unico e universale è istruita e liquidata sulla base dell’ISEE, ancorché recante omissioni/difformità. Entro la fine dell’anno, l’utente avvisato della difformità/omissioni è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell’importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, alla luce delle omissioni ovvero difformità è possibile:
- presentare domanda per la prestazione avvalendosi dell’attestazione ISEE difforme. In tale ipotesi, l’INPS può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- presentare una nuova DSU, priva di difformità;
- richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.