Eureka Previdenza

INPGI

Soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti presso l'INPGI

Pensione ai superstiti

(circ.92/2022)

L’articolo 9 del Regolamento INPGI prevede che, in caso di morte del pensionato o dell’assicurato in possesso di 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente alla domanda di pensione, ovvero quando il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per causa di guerra o di servizio, la pensione ai superstiti è riconosciuta in favore:

  • del coniuge superstite e
  • dei figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o,
  • in mancanza di essi, dei genitori in età superiore ai 65 anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico.
  • In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché al momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico. La condizione della vivenza a carico del de cuius è verificata ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.

Nel caso in cui i figli del dante causa frequentino corsi di studio universitari, la pensione spetta loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata legale del corso seguito e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.


L’articolo 10 del citato Regolamento dispone che la pensione in favore dei superstiti è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:

  • 75% per un superstite;
  • 90% per due superstiti;
  • 100% per tre o più superstiti.

Se alla pensione concorrono più superstiti, l'aliquota spettante al nucleo familiare è suddivisa fra gli stessi in parti uguali. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.

I commi 3 e 4 del citato articolo 10 prevedono inoltre che: “3) Nel caso in cui il nucleo superstite sia composto dal solo coniuge la percentuale del trattamento è attribuita tenendo conto dell’importo della pensione origine secondo i parametri riportati nella sottostante tabella:

Scaglioni di importo della pensione origine

%

fino a 30.988 euro

75%

da importi superiori a 30.988 euro fino a 36.152 euro

70 %

da importi superiori a 36.152 euro fino a 41.317 euro

65 %

oltre 41.317 euro

60 %

Il limite dei 30.988 euro e quello dei successivi scaglioni - introdotto con delibera n. 144 del 17 giugno 1998, approvata con nota ministeriale n. 70498 del 21 luglio 1998 - è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla tabella F allegata alla predetta legge.

Il comma 8 del citato articolo 10 prevede inoltre che: “In caso di decesso dell'iscritto non titolare di pensione, la misura del trattamento da attribuire ai superstiti non può essere inferiore a quella derivante da 15 anni di contribuzione e, comunque, al trattamento minimo previsto dal precedente articolo 7, sempreché l'iscritto non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora raggiunto il diritto alla pensione presso altro Ente previdenziale”.


La disciplina previgente presso l’INPGI trova applicazione, in presenza di tutti i requisiti e condizioni, per i decessi che si verificano antecedentemente al 1° luglio 2022. In tali casi le aliquote vigenti in INPGI continueranno a trovare applicazione anche nel caso di successiva variazione del nucleo familiare.

INPGI

Soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti presso l'INPGI

Pensione di invalidità

(circ.92/2022)

L’articolo 8 del Regolamento INPGI stabilisce che il diritto alla pensione di invalidità si perfeziona nel caso in cui:

  • a seguito di accertamento sanitario sia verificata la totale e permanente inabilità a esercitare l’attività professionale giornalistica;
  • siano versati/accreditati almeno 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
  • il lavoratore cessi l’attività professionale giornalistica regolata dal contratto nazionale di lavoro o comunque subordinata.

I requisiti contributivo e sanitario non possono essere maturati successivamente al 30 giugno 2022; è tuttavia possibile presentare la domanda anche successivamente alla predetta data. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Dal 1° luglio 2022 l’accertamento del requisito sanitario sarà effettuato dal UO medico-legale dell’INPS competente per territorio.

Alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione l’articolo 15, comma 5, del Regolamento INPGI. A decorrere dalla medesima data le pensioni di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento INPGI sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 e dall’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dall’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La pensione di invalidità è incompatibile con l’attività giornalistica svolta successivamente alla concessione della pensione. Nel caso in cui si verifichi tale causa di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all’INPS che revoca la pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’incompatibilità medesima.

INPGI

Soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti presso l'INPGI

Pensione di anzianità

(circ.92/2022)

L’articolo 4, comma 3, lettera a), del Regolamento INPGI stabilisce che il diritto alla pensione di anzianità si consegue in presenza dei requisiti riportati nella tabella che segue:

REQUISITI PENSIONE DI ANZIANITA’

ANNO

Contribuzione

Età anagrafica

2015

35

62 anni

2016

35

62 anni

2017

38

62 anni

2018

39

62 anni

Dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022

40 anni e 5 mesi

62 anni e 5 mesi

È prevista inoltre una deroga per i lavoratori e le lavoratrici che al 31 dicembre 2016 possono fare valere 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva ovvero 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica.

La pensione di anzianità è liquidata, su domanda dell’iscritto avente diritto, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda.

A decorrere dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione l’articolo 15, commi 2 e seguenti, del Regolamento INPGI e, pertanto, la prestazione è interamente cumulabile con i redditi da lavoro.

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Soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti presso l'INPGI

Pensione anticipata

(circ.92/2022)

L’articolo 4, comma 3, lettera b), del Regolamento INPGI stabilisce che i lavoratori possono accedere alla pensione anticipata al perfezionamento dei requisiti contributivi previsti nell’AGO dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti.

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Soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti presso l'INPGI

Pensione di vecchiaia

(circ.92/2022)

L’articolo 4, comma 1, del Regolamento INPGI stabilisce che i soggetti in possesso di 20 anni di anzianità contributiva possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti anagrafici:

 

REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA

ANNO

ETA’

Uomini

Donne

2015

65 anni

62 anni

2016

65 anni

62 anni

2017

66 anni

64 anni

2018

66 anni e 7 mesi

65 anni e 7 mesi

Dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022

67 anni

67 anni

 

In deroga ai requisiti di cui sopra, possono conseguire la pensione di vecchiaia le lavoratrici che al 31 dicembre 2016 possono fare valere 60 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva.


La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento del requisito anagrafico; se a tale data non risultano conseguiti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei suddetti requisiti oppure, su richiesta dell’interessato, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

 

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