Eureka Previdenza

INPGI

Soggetti che non maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti presso l'INPGI

Pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione (Quota 102)

(circ.92/2022)

A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD che perfezionano 64 anni di età e 38 anni di contribuzione nel 2022 possono accedere alla pensione anticipata prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come modificato dall’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234 del 2021 (cfr. la circolare n. 38 del 2022).

Si rammenta che, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione deve essere verificata altresì la presenza di almeno 35 anni di contribuzione al netto di disoccupazione e malattia, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 153 del 1969.

INPGI

Soggetti che non maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti presso l'INPGI

Pensione ai superstiti

(circ.92/2022)

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione ai superstiti per i decessi successivi al 1° luglio 2022, si applica la disciplina in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, le cui istruzioni applicative sono state riepilogate nella circolare n. 185 del 2015, a cui si rinvia.

La pensione di reversibilità è calcolata applicando le aliquote di reversibilità, previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria alla pensione diretta in pagamento al momento del decesso.

La pensione indiretta è calcolata applicando le aliquote di reversibilità previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria alla pensione che sarebbe spettata al dante causa ai sensi dell’articolo 1, comma 104, della legge n. 234 del 2021.

INPGI

Soggetti che non maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti presso l'INPGI

Pensione di vecchiaia e pensione anticipata

(circ.92/2022)

A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD possono accedere alle pensioni di vecchiaia e anticipata di cui all’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, secondo la disciplina ivi prevista.

Si rammenta che, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata deve essere verificata altresì la presenza di almeno 35 anni di contribuzione al netto di disoccupazione e malattia, ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Si rammenta altresì che, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il requisito contributivo di 5 anni, previsto dall’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011 e di 20 anni, previsto dall’articolo 24, comma 11, del medesimo decreto-legge, possono essere perfezionati valorizzando la sola contribuzione effettiva.

INPGI

Soggetti che non maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti presso l'INPGI

Trattamenti previdenziali di invalidità

(circ.92/2022)

A decorrere dal 1° luglio 2022, i giornalisti iscritti al FPLD possono presentare domanda per conseguire i trattamenti previdenziali di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2022.

Per quanto riguarda in particolare la pensione di inabilità trova applicazione il cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, commi 239 e 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

INPGI

Le prestazioni pensionistiche

Soggetti che non maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti presso l'INPGI

(circ.92/2022)

L’articolo 1, comma 104, della citata legge n. 234 del 2021 dispone che, con riferimento ai soggetti di cui al comma 103, “il regime pensionistico è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022”.

Alla luce di tale norma, a partire dal 1° luglio 2022 il regime pensionistico dei giornalisti iscritti al FPLD è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; pertanto, tali soggetti possono conseguire le prestazioni pensionistiche riconosciute agli iscritti al FPLD, sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

A riguardo si chiarisce che tali soggetti possono conseguire le prestazioni con riferimento alle quali alla data del 30 giugno 2022 non risulta interamente trascorso l’arco temporale entro il quale la legge richiede la maturazione dei prescritti requisiti.


I giornalisti iscritti al FPLD, pertanto, non possono conseguire le pensioni anticipate cd.dd. Quota 100 e Opzione donna, i cui requisiti andavano perfezionati entro la data del 31 dicembre 2021.


Salvo quanto previsto dal paragrafo 3 della presente circolare, a decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD non possono accedere alle prestazioni previste dalla previgente disciplina dell’INPGI.


Fermo restando il principio del pro-rata previsto dal citato comma 104 per il calcolo della pensione, ai fini dell’individuazione del regime pensionistico in cui il lavoratore si colloca (sistema misto/retributivo ovvero contributivo), in applicazione dei criteri stabiliti dalla legge n. 335 del 1995, occorre fare riferimento all’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 nella gestione a carico della quale è liquidata la pensione e nelle gestioni con essa dialoganti.

Di conseguenza, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono accedere alla pensione sulla base dei requisiti e degli istituti previsti per coloro che si collocano nel sistema retributivo/misto; d’altra parte, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono accedere alla pensione sulla base dei requisiti e degli istituti previsti per coloro che si collocano nel sistema contributivo (quali, ad esempio, i benefici previdenziali per le lavoratrici madri di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, le disposizioni dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995).


Tuttavia, ai fini dell’applicazione del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995, trova applicazione il comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021. In base a tale disposizione, ai soggetti che alla data del 30 giugno 2022 risultino da ultimo assicurati presso l’INPGI - ancorché contestualmente ad altra gestione - per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, limitatamente al FPLD, non si applica il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995, ancorché il primo accredito in qualsiasi gestione sia successivo al 31 dicembre 1995. Il massimale contributivo si applica invece ai soggetti già assicurati presso l'INPGI, con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione nei periodi antecedenti alla predetta data.

Si precisa che, per i soggetti che al 30 giugno 2022 risultino da ultimo assicurati a una qualsiasi altra gestione (compreso il FPLD), nonché per i soggetti con accredito contributivo in qualsiasi gestione pensionistica prima del 1° gennaio 1996, continuerà a trovare applicazione la generale disciplina del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995.

Si forniscono di seguito chiarimenti relativi ad alcune prestazioni cui possono accedere, a decorrere dal 1° luglio 2022, i giornalisti iscritti al FPLD. Per quanto non precisato, si rinvia alle norme, alle circolari e ai messaggi relativi alle prestazioni conseguibili dagli iscritti al FPLD.

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