Eureka Previdenza

Circolare 81 del 4 Maggio 2007

OGGETTO:
Operai agricoli assunti a tempo indeterminato - art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n.81 - possibilità di compensazione con i contributi per i datori di lavoro che anticipano le prestazioni.

SOMMARIO:
Premessa.
Decorrenza.
Prestazioni che possono essere portate in compensazione.
Modifiche DMAG-Unico.
Modalità per usufruire della compensazione- compilazione modello F24.




Premessa.

L’art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n.81, al comma 10 ha previsto la possibilità di compensare le prestazioni temporanee a carico dall’INPS, anticipate dai datori di lavoro, con i contributi previdenziali.
Il comma in argomento testualmente recita: ”A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati”.

Nell’accordo di rinnovo del CCNL del 6 luglio 2006, all’art 62, è stato inoltre previsto che: “Le aziende agricole anticipano agli operai a tempo indeterminato le indennità di legge a carico degli Istituti previdenziali e assicurativi relativamente agli assegni per il nucleo familiare, alla malattia, all'infortunio e alla Cassa integrazione.
Norma transitoria.
La presente disposizione produce effetti dal momento in cui gli Enti previdenziali e assistenziali renderanno operativa la possibilità per i datori di lavoro di portare a conguaglio, con le denunce di competenza, gli importi anticipati.”

Pertanto, con la presente circolare vengono fornite le istruzioni operative per la gestione delle prestazioni che i datori di lavoro possono anticipare agli operai agricoli a tempo indeterminato.


Decorrenza.

A decorrere dalle dichiarazioni trimestrali (DMAG-Unico) di competenza del II trimestre 2007, scadenza per la presentazione 31 luglio 2007, i datori di lavoro indicheranno sulle citate dichiarazioni le prestazioni anticipate agli operai a tempo indeterminato, tipo manodopera “2” (cfr . circ. 153/2002), precisando numero di giornate ed importi.

Prestazioni che possono essere portate in compensazione.

Le prestazioni anticipate dal datore di lavoro agli operai a tempo indeterminato, che possono essere portate in compensazione, sono quelle individuate dalla legge e dal CCNL.

Pertanto si individuano le seguenti prestazioni disciplinate dal CCNL:

· assegni per il nucleo familiare;
· indennità di malattia;
· infortunio;
· cassa integrazione;

e le seguenti individuate dalla legge:

donazione di sangue;
donazione di midollo.


Modifiche DMAG-Unico.

Nel modulo di dichiarazione trimestrale, DMAG-Unico, competenza II trimestre 2007, il datore di lavoro, qualora anticipi le prestazioni al lavoratore a tempo indeterminato, deve indicare, per ogni singolo lavoratore beneficiario dell’anticipo, nel quadro “F”:

- seconda casella del campo “tipo retribuzione” - una delle seguenti lettere:

N
Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di malattia
C
Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di cassa integrazione
A
Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per l’assegno per il nucleo familiare
I
Per denunciare se sono state anticipate delle giornate per infortunio
S
Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per la giornata di donazione di sangue
T
Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di donazione di midollo

- campo “giorni” - il numero dei giorni per i quali è stata erogata la prestazione,

- campo “retribuzione” - le retribuzioni anticipate per gli eventi di cui alle lettere di nuova istituzione.


Modalità per usufruire della compensazione - compilazione modello F24.

Il datore di lavoro indicherà sul primo F24 utile per la compensazione, nella colonna importi a credito, l’ammontare delle prestazioni anticipate con le seguenti causali:

MALA – Indennità di malattia
ANFA – Assegni al nucleo familiare
INFA – Infortunio sul lavoro
CIGA – Integrazione salariale
MIDA – Donazione midollo
SANA – Donazione di sangue

Le causali su indicate dovranno essere completate dal

Codice sede
Code-line
Periodo di riferimento
Importi a credito compensati.

In particolare, il “codice sede”, “la code-line” ed “il periodo di riferimento” corrisponderanno a quelli prestampati sull’ultimo F24 di tariffazione in possesso dell’azienda.


Il Direttore Generale
Crecco

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