Eureka Previdenza

Circolare 118 del 5 Ottobre 2007

OGGETTO:
anticipazione agli operai agricoli a tempo indeterminato delle prestazioni temporanee da parte dei datori di lavoro. Comma 10 dell’articolo 01 del decreto legge n.2 del 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n.81 dell’11 marzo 2006. Nuove disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 2007.

SOMMARIO:
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Effetti sull’erogazione dell’ANF
4. Effetti sull’erogazione della CISOA
5. Effetti sull’erogazione delle indennità di malattia, maternità, donazione di sangue e donazione di midollo osseo
6. Individuazione della retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità economiche
7. Adempimenti delle Sedi in caso di inosservanza da parte del datore di lavoro dell’obbligo di anticipazione
8. Regime fiscale delle prestazioni temporanee anticipate dai datori di lavoro agli Operai a Tempo Indeterminato (O.T.I.)
9. Modalità operative per usufruire della compensazione delle somme corrisposte a titolo di anticipazione
10. Seminari informativi.

1. Premessa.
Con circolare n.81 del 4 maggio 2007 e con messaggio n.14346 del 01.06.2007 sono state emanate le disposizioni applicative necessarie per rendere operativa la possibilità, per i datori di lavoro agricolo, di portare a conguaglio, con le denunce di competenza, gli importi anticipati agli operai agricoli a tempo indeterminato per le prestazioni temporanee, in applicazione del comma 10 dell’art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n.81.
Inoltre, col messaggio n.20373 del 07.08.2007 è stato introdotto un periodo transitorio, concluso il 30 settembre, per il superamento delle difficoltà tecnico-procedurali nell’attuazione degli obblighi in questione.
La piena entrata a regime dall’1 ottobre 2007 dell’obbligo di anticipazione agli operai agricoli a tempo indeterminato delle prestazioni temporanee, impone la necessità di integrare in un unico strumento interpretativo e dispositivo i diversi aspetti normativi ed operativi relativi alla sua attuazione, e, pertanto, la circolare ed il messaggio citati in epigrafe si intendono integralmente sostituiti dalla presente circolare.

2. Ambito di applicazione.
Le prestazioni a sostegno del reddito che devono essere anticipate dal datore di lavoro agli Operai a Tempo Indeterminato (O.T.I.) e che possono essere successivamente portate in compensazione, sono quelle individuate da specifiche disposizioni di legge o dei CCNL di settore.
Le prestazioni individuate dalla legge per la generalità degli operai agricoli a tempo indeterminato, sono le seguenti:
• donazione di sangue,
• donazione di midollo osseo.
Per le prestazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, occorre fare riferimento ai diversi CCNL di settore vigenti, tra i quali i principali sono:
· CCNL degli operai agricoli e florovivaisti;
· CCNL dei lavoratori dipendenti da cooperative e da consorzi agricoli;
· CCNL dei lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria;
· CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.
La diversità delle vigenti disposizioni previste, in materia di anticipazione delle prestazioni temporanee da parte dei datori di lavoro, dalle fonti negoziali sopra citate, ha effetti diretti sull’individuazione delle indennità per le quali sussiste tale obbligo.
La seguente tabella riassume la regolamentazione contrattuale attualmente vigente al riguardo:

CCNL DI SETTORE

PRESTAZIONI TEMPORANEE PER LE QUALI E’ PREVISTO L’OBBLIGO DI ANTICIPAZIONE

 Operai agricoli e florovivaisti

Ø      Assegno per il nucleo familiare

Ø      Indennità di malattia

Ø      Cassa integrazione

Dipendenti da cooperative e da consorzi agricoli

Soltanto assegno per il nucleo familiare

Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria

Ø      Assegno per il nucleo familiare

Ø      Indennità di malattia

Ø      Cassa integrazione

Dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario

Nessuna prestazione temporanea



E’, comunque, data facoltà ai datori di lavoro agricoli che non vi siano tenuti contrattualmente, di anticipare agli O.T.I. le seguenti prestazioni temporanee:
assegno per il nucleo familiare,
indennità di malattia,
cassa integrazione,
indennità di maternità,
e di procedere, poi al conguaglio con i contributi di competenza, secondo le stesse modalità previste per le aziende che siano soggette a tale obbligo.

3. Effetti sull’erogazione dell’Assegno Nucleo Familiare (ANF).
Decorrenza.
Per i datori di lavoro tenuti contrattualmente ad anticipare per conto dell’INPS agli O.T.I. l’assegno per il nucleo familiare, l’obbligo ha decorrenza dall’1 ottobre 2007. Da tale data i datori di lavoro hanno l’obbligo di ricevere le domande che i lavoratori presenteranno utilizzando il mod. ANF/DIP, determinare il diritto e l’importo della prestazione ed erogarla, portando la somma a conguaglio.

Casi particolari di pagamento diretto.
Anche ai lavoratori OTI si applica la disciplina generale dei lavoratori dipendenti, secondo la quale è previsto il pagamento diretto dell’assegno per il nucleo familiare nell’ipotesi di lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite.
In tali casi il lavoratore dovrà presentare la domanda su mod. ANF/PREST alla Sede INPS presso la quale il datore di lavoro effettua o effettuava gli adempimenti contributivi e previdenziali, corredata della documentazione specifica, prevista dallo stesso modello e della dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro di non avere anticipato il trattamento al lavoratore e di non avere conguagliato coi contributi gli importi per i quali è richiesto il pagamento diretto ovvero, in sua carenza, dichiarazione di responsabilità del lavoratore, espressa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante il mancato ricevimento dell’ANF e l’impegno alla sua restituzione in caso di tardivo pagamento da parte del datore di lavoro.
I dati relativi al rapporto di lavoro ed alla retribuzione corrisposta dovranno essere rilevati, da parte della Sede, direttamente dalle dichiarazioni trimestrali di manodopera agricola occupata (mod. DMAGUnico).
Peraltro, qualora al momento della domanda non siano ancora scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni trimestrali relative al periodo di interesse, i dati contrattuali e retributivi eventualmente utili ai fini erogativi dovranno essere dichiarati dal datore di lavoro mediante DMAGSost o, in mancanza anche di tale dichiarazione, dallo stesso lavoratore mediante apposita autocertificazione corredata, necessariamente, da una copia della busta paga.
Per quanto attiene alle ditte fallite, il curatore fallimentare dovrà, inoltre, attestare l’impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.

4. Effetti sull’erogazione della Cassa Integrazione Speciale Operai dell’Agricoltura (CISOA).
Decorrenza.
Per i datori di lavoro tenuti contrattualmente ad anticipare per conto dell’INPS agli O.T.I. il trattamento di integrazione salariale, l’obbligo di anticipazione ha effetto dalle domande di CISOA presentate a decorre dal giorno 1 ottobre 2007.

Casi particolari di pagamento diretto.
In materia di CIGO, è consentita eccezionalmente la possibilità di corrispondere direttamente, da parte dell’INPS, ai lavoratori, in talune ipotesi, le integrazioni salariali ordinarie derogando al disposto di cui all’art. 12 D. Lgs. Lgt. n. 788 del 9.11.1945.
Nel caso in cui l’azienda sia cessata oppure versi in situazione di crisi finanziaria e quindi non si possa assolvere all’obbligo di anticipazione del trattamento di integrazione salariale l’INPS procederà al pagamento diretto.

La richiesta di pagamento diretto della CISOA, già autorizzate e non ancora percepite dai lavoratori e potrà essere fatta, oltre che dal titolare o dal rappresentante dell’azienda agricola, anche dai lavoratori titolari del diritto o dai loro rappresentanti e va presentata alla sede INPS territorialmente competente.
E' necessario allegare alla richiesta i seguenti documenti:
1) la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro di non avere anticipato il trattamento al lavoratore e di non avere conguagliato coi contributi gli importi relativi alle autorizzazioni concesse ed oggetto della richiesta di pagamento diretto. In caso di conguaglio parziale dovrà essere indicato il preciso periodo di riferimento e l’importo. La mancanza di tale dichiarazione di responsabilità debitamente sottoscritta dal datore di lavoro o dal legale rappresentante dell’azienda non consentirà in alcun modo l’esame della richiesta stessa.
Nel caso in cui l’azienda risulti cessata, in carenza della dichiarazione di cui sopra, potrà essere accettata la dichiarazione del lavoratore, espressa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante il mancato ricevimento del trattamento di integrazione salariale e l’impegno alla sua restituzione in caso di tardivo pagamento da parte del datore di lavoro.
2) I lavoratori dovranno presentare, anche successivamente alla richiesta ma prima del pagamento, dichiarazioni di responsabilità ad attestazione di non aver percepito gli importi stessi, di non aver prestato attività lavorativa subordinata od autonoma e in genere attività comunque remunerata durante il periodo di integrazione salariale, e di non aver percepito o aver diritto ad emolumenti o trattamenti previdenziali incompatibili o incumulabili con le prestazioni in questione (indennità di disoccupazione, di mobilità, di malattia, di maternità, di mancato preavviso, etc.).
3) Documenti idonei a provare la mancanza di liquidità da parte dell’imprenditore.
Valutata la documentazione, il Direttore della sede INPS competente autorizzerà il pagamento diretto delle CISOA ai lavoratori agricoli.

5. Effetti sull’erogazione delle indennità di malattia, donazione di sangue e donazione di midollo osseo.
Decorrenza.
Per i datori di lavoro tenuti contrattualmente ad anticipare per conto dell’INPS agli O.T.I. l’indennità di malattia e per la generalità dei datori di lavoro per quanto attiene all’anticipazione agli operai agricoli a tempo indeterminato delle indennità per donazione di sangue e donazione di midollo osseo, l’obbligo avrà decorrenza dagli eventi insorti dal giorno 1 ottobre 2007.

Casi particolari di ammissione al pagamento diretto.
Il ricorso al pagamento diretto da parte dell’Istituto è consentito:
1) per gli eventi morbosi successivi alla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, ma che iniziano entro 60 giorni dalla cessazione o sospensione;
2) quando l’azienda datrice di lavoro risulta essere cessata dopo l’inizio della malattia o quando presso la stessa risulta instaurata una delle procedure concorsuali regolate dalla legge (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria).
In tali casi, il lavoratore dovrà inoltrare all’INPS specifica richiesta scritta di pagamento diretto, redatta in forma libera, alla quale dovrà allegare dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro di non avere anticipato il trattamento il questione al lavoratore e di non avere conguagliato coi contributi gli importi per i quali è richiesto il pagamento diretto o, in sua carenza, dichiarazione del lavoratore, espressa ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, attestante il mancato ricevimento della prestazione e l’impegno alla sua restituzione in caso di tardivo pagamento da parte del datore di lavoro.

6. Individuazione della retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità economiche.
Come è noto, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro e dell’erogazione delle correlative prestazioni previdenziali nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato, la retribuzione da prendere a base a riferimento non può essere inferiore a quella stabilita dalle leggi o dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Pertanto, in virtù dell’attuale sistema normativo, le Unità di Processo P.S.R., presso le Sedi, dovranno prioritariamente far riferimento, ai fini della liquidazione delle prestazioni, alle retribuzioni previste dai contratti collettivi provinciali o dagli altri contratti collettivi applicabili a seconda della categoria e della qualifica di appartenenza del lavoratore.
In luogo della retribuzione prevista dal contratto collettivo, le Unità di Processo potranno assumere come base di calcolo la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore solo se la stessa risulti superiore rispetto a quella “contrattuale”; in tale ultima ipotesi, la retribuzioneeffettiva è rilevabile dalle dichiarazioni trimestrali di manodopera agricola occupata a tempo determinato (mod. DMAGUnico).
Peraltro, qualora al momento in cui insorge l’evento, non siano ancora scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni trimestrali relative al periodo di interesse, la retribuzione effettiva eventualmente utile ai fini erogativi sarà quella dichiarata mediante DMAGSost o mediante apposita autocertificazione corredata (necessariamente) da una copia della busta paga del lavoratore. Ovviamente, anche in tale ipotesi, la retribuzione dichiarata è utile ai fini di interesse solo se superiore rispetto a quella contrattuale; diversamente, la liquidazione della prestazione avverrà sulla base della retribuzione fissata nel contratto collettivo di riferimento.
Resta fermo, comunque, che la liquidazione eventualmente effettuata sulla base dei dati retributivi dichiarati nel DMAGSost o mediante autocertificazione è soltanto provvisoria: quindi, una volta presentato il DMAGUnico relativo al periodo di riferimento, l’Unità di processo procederà d’ufficio, ove necessario, alla riliquidazione della prestazione.
Si precisa, altresì, che, nella generalità dei casi, la retribuzione di riferimento non può essere inferiore al minimale giornaliero di legge pari, per l’anno 2007, ad euro 36,86 (circolare 77/2007). Pertanto, se la retribuzione prevista dal contratto collettivo applicabile o quella effettivamente percepita dal lavoratore (se superiore alla prima) risulta essere comunque inferiorerispetto al minimale di legge, la prestazione deve essere liquidata assumendo come base di calcolo il minimale stesso.

7. Adempimenti delle Sedi in caso di inosservanza da parte del datore di lavoro dell’obbligo di anticipazione.
In presenza di una richiesta di pagamento diretto a seguito di inadempimento dell’obbligo contrattuale di anticipazione a carico del datore di lavoro ( fuori dai casi consentiti di pagamento diretto da parte dell’INPS sopra descritti ) l’Unità di processo prestazioni a sostegno del reddito provvederà a diffidare formalmente l’azienda datrice di lavoro, ancora in attività, ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito, dandone contestuale notizia alla stessa U.d.P.
Laddove al sollecito non segua la puntuale erogazione dell’anticipazione da parte del datore di lavoro, l’Unità di processo prestazioni a sostegno del reddito provvederà tempestivamente al pagamento diretto della prestazione segnalerà all’U.d.P. soggetto contribuente/previdenza agricola l’inadempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di anticipazione contrattualmente previsto, per la verifica dell’eventuale indebito conguaglio con i contributicorrenti e per l’applicazione della sanzione della perdita delle agevolazioni contributive prevista dall’art. 20 comma 2 del D.L.vo n. 375/93, come modificato dall’art. 9 ter della legge n. 608/96 che testualmente recita: ”Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”.
L’inosservanza dell’obbligo di anticipazione dovrà essere segnalata anche alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

8. Regime fiscale delle prestazioni temporanee anticipate dai datori di lavoro agli O.T.I.
Analogamente a quanto avviene per i datori di lavoro non agricolo tenuti alla presentazione del modello di denuncia mensile DM10-2, tutte le indennità anticipate agli operai agricoli a tempo indeterminato, ad eccezione dell’ANF ( che non è assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche), sono fiscalmente equiparate ai redditi da lavoro dipendente e dovranno, pertanto, essere assoggettate dal datore di lavoro agricolo, nella sua qualità di sostituto d’imposta, alla relativa tassazione.
Al lavoratore, dunque, il datore di lavoro provvederà a corrispondere la prestazione al netto dell’imposta.
In sede di conguaglio, all’opposto, il datore di lavoro esporrà l’importo anticipato al lordo dell’imposta.

9. Modifiche del mod. DMAG Unico e modalità operative per usufruire della compensazione delle somme corrisposte a titolo di anticipazione
Nel modulo di dichiarazione trimestrale, DMAG-Unico, il datore di lavoro che anticipa le prestazioni, deve indicare, per ogni singolo lavoratore beneficiario dell’anticipo, nel quadro “F”:
- seconda casella del campo “tipo retribuzione” - una delle seguenti lettere

N

Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di malattia

C

Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di cassa integrazione

A

Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per l’assegno per il nucleo familiare

S

Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per la giornata di donazione di sangue

T

Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate  o ore di donazione di midollo (*)

R

Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di maternità (*)


(*) nel caso in cui il permesso sia orario nel campo “ore” bisognerà anche indicare il numero delle ore.

- campo “giorni” - il numero dei giorni per i quali è stata erogata la prestazione,
- campo “retribuzione” - le prestazioni anticipate per l’evento di cui alla lettera di nuova istituzione. ( Tale ultimo campo è generalmente utilizzato per indicare le retribuzioni erogate al lavoratore per l’effettiva prestazione di lavoro (tipo “O”) o per le integrazioni delle retribuzioni a carico dell’INPS o dell’INAIL (tipo “M” o “P”) ed è provvisoriamente adattato anche per l’indicazione delle anticipazioni).
Il mod. DMAG è, inoltre, integrato con la seguente dichiarazione del datore di lavoro:
“ il sottoscritto dichiara che gli importi anticipati esposti nel quadro F, campo retribuzione, sono stati effettivamente anticipati al lavoratore, sono stati determinati in conformità alle vigenti disposizioni di legge e la relativa documentazione è custodita in azienda”.
Al fine di semplificare gli adempimenti relativi alla compensazione delle somme anticipate dalle aziende agli operai agricoli a tempo indeterminato, in occasione della tariffazione si prevede la compensazione delle medesime somme con i contributi dovuti nel trimestre.
Ciò consente, in attuazione del disposto normativo, di compensare le somme anticipate a titolo di prestazioni con i relativi contributi previdenziali e di semplificare la contabilizzazione delle stesse, che sarà effettuata direttamente dal sistema.
Di conseguenza, a conclusione delle operazioni di tariffazione dei singoli trimestri sarà emesso mod. F24 che esporrà la contribuzione dovuta e le somme che possono essere portate in compensazione. Nella eventualità di eccedenza delle prestazioni anticipate rispetto alla contribuzione dovuta, il sistema memorizzerà il credito residuo che sarà scomputato sulla contribuzione relativa al primo trimestre successivo oppure potrà essere richiesto a rimborso.
Nel caso in cui l’azienda cessi l’attività e risultino in essere dei crediti a suo favore, per prestazioni anticipate e non ancora compensate, gli stessi potranno essere oggetto di rimborso su domanda da presentare alla Sede INPS di riferimento.
La procedura descritta sarà operativa a decorrere dal 1° ottobre 2007 e, quindi, dal DMAG relativo al 4° trimestre 2007, il cui termine di presentazione scadrà il 31 gennaio 2008.
Le aziende, che hanno anticipato prestazioni a tutto il 30 settembre 2007 potranno procedere utilmente alla loro compensazione, utilizzando il primo F24 utile, fino al 31 dicembre 2007.

10. Seminari formativi
Allo scopo di rendere ulteriormente agevole la piena entrata a regime dell’obbligo di anticipazione delle prestazioni a sostegno del reddito, si invitano i Direttori regionali a prendere tempestivi contatti con le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro agricolo, per verificare, congiuntamente, l’opportunità di un interscambio di conoscenze sulle procedure operative al fine di migliorare la qualità del servizio all’utenza.

A tal fine potranno essere organizzate una o più giornate seminariali, nelle quali potrà essere messo a disposizione dei partecipanti il materiale formativo ed informativo sulle prestazioni d’interesse.


Il Direttore Generale
Crecco

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