(circ.39/2024)
L’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge n. 213 del 2023, prevede l’estensione per l’anno 2024 della facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile".
Gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Il requisito anagrafico di 62 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- Contribuzione utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
- Decorrenza della pensione
I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra di cui al successivo paragrafo 5.
Il diritto alla pensione anticipata flessibile maturato nell’anno 2024 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra di cui all’articolo 14.1, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge n. 4 del 2019.
Restano ferme le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l’accesso al pensionamento. Dette disposizioni, di settore e speciali, non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti prescritti per il conseguimento della “pensione anticipata flessibile”.
- Lavoratori che non possono accedere a pensione Quota 103
Nel rinviare alle istruzioni diramate con la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 e con il messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019, paragrafo 1.1, alla prestazione in esame non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
Le categorie dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, con inquadramento nel Gruppo A, possono accedere alla prestazione in esame secondo le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 17, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.