Eureka Previdenza

Messaggio 3136 del 22 febbraio 2012

Oggetto:
Certificazioni fiscali delle pensioni per l' anno 2011 (CUD 2012).

Premessa

Al punto13 della circolare n. 10 del 2 febbraio 2012, nell’illustrare le operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno 2012, si è fatta riserva di successivo messaggio per informare le sedi dell’adeguamento della certificazione fiscale delle pensioni per l’anno 2011 a seguito della rideterminazione delle aliquote di computo delle addizionali regionali.
In vista dell’ emissione generalizzata del CUD 2012 si è, pertanto, provveduto, a livello centrale, a rettificare la certificazione -già predisposta in occasione delle operazioni di rinnovo - in funzione delle nuove aliquote regionali da utilizzare per la determinazione dell’addizionale regionale a saldo, e delle nuove aliquote comunali, da utilizzare per la determinazione delle addizionali comunali a saldo e in acconto.
Si è contestualmente provveduto a ricalcolare il contributo di perequazione dovuto per l’anno 2011 e 2012 da soggetti titolari di trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 200.000 euro.
Si descrive di seguito il dettaglio delle operazioni effettuate.

1. Variazione delle aliquote da utilizzare per il calcolo delle addizionali 2011

Le aliquote utilizzate sono consultabili nel sito intranet dell’Istituto – processo assicurato-pensionato – sezione GESTIONE REDDITUALE E SERVIZI FISCALI.

1.1 Addizionale regionale
L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, ha attribuito alle regioni a Statuto ordinario la facoltà di aumentare o diminuire, dal 2012, l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF.
L’art.28, comma 1 della legge 214/2011 ha anticipato tale facoltà all’anno 2011 e ha aumentato l‘aliquota di base dallo 0,9 per cento all’1,23 per cento, e ha stabilito che tale aliquota venga applicata anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano
Si riporta in allegato 1 la tabella delle aliquote utilizzate per la determinazione dell’addizionale regionale per l’anno 2011.

1.2 Addizionale comunale
Per le addizionali comunali si è tenuto conto delle variazioni deliberate e pubblicate sul sito del MEF fino al 24 gennaio 2012.

1.3 Modaliltà di ricalcolo
Com’è noto, le addizionali regionale e comunale a saldo vengono trattenute sulle pensioni in 11 rate mensili, nell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, al momento del ricalcolo, sulle mensilità di pensione di gennaio e febbraio era stato già trattenuto il rateo calcolato sulla base delle aliquote in vigore alla data del rinnovo (7 novembre 2011).
Il nuovo importo di addizionale regionale e comunale a saldo viene applicato a partire dalla rata di marzo 2012, sulla quale è stato anche trattenuta la eventuale differenza dovuta per le mensilità di gennaio e febbraio.
Si rammenta che l’importo dovuto per l’anno 2011 a titolo di addizionale regionale è esposto nel campo GP3EADD del database delle pensioni.
L’addizionale comunale in acconto, che viene invece trattenuta da marzo a novembre di ciascun anno, viene trattenuta in funzione delle nuove aliquote.
Si rammenta che il codice catastale del comune per il quale viene effettuata la trattenuta, e la relativa aliquota, sono indicati nel campo GP3CADDCMN - codice catastale comune di residenza (con visualizzazione dell'aliquota dell'addizionale comunale), mentre l’importo dovuto è memorizzato nel campo GP3EADDCMN.

2. Contributo di perequazione.

Con il messaggio n 16499 del 18 agosto 2011 sono state illustrate le modalità di applicazione del contributo di perequazione di cui all’articolo 18, comma 22-bis, della legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
L’art. 24, comma 31-bis della Legge 214 del 22 dicembre 2011 (allegato 2), ha apportato modifiche alla definizione delle aliquote da applicare per il calcolo del contributo di perequazione, da trattenere sui trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 90.000 euro lordi annui, introducendo un’aliquota pari al 15 per cento per i trattamenti complessivamente superiori ai 200.000 euro.
La nuova aliquota viene applicata a decorrere dal 1° agosto 2011.
Il contributo quindi viene calcolato, sulla base dell’ammontare complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, nella misura:

del 5%, sugli importi di pensione compresi tra 90.000 e 150.000 euro;
del 10% per la parte compresa fra 150.000 e 200.000 euro;
del 15 % degli importi di pensione che superano i 200.000 euro.
Per l’anno 2011, con procedura di rettifica fiscale batch a consuntivo 2011 si è provveduto pertanto a ricalcolare il contributo di perequazione dovuto per i trattamenti complessivamente superiori ai 200.000.
L’aumento del contributo, deducibile ai fini fiscali, ha determinato una diminuzione di imponibile e conseguenti rimborsi di ritenute IRPEF 2011 e addizionali.
La differenza a debito dovuta per i mesi da agosto alla tredicesima 2011 viene recuperata sulle pensioni, suddivisa in due rate, a partire dalla mensilità di marzo 2012.

Per l’anno 2012 con ricostituzione batch si è provveduto ad aggiornare l’importo del contributo di perequazione, che viene trattenuto proporzionalmente sui trattamenti del soggetto. L’aumento del contributo, deducibile ai fini fiscali, ha determinato una diminuzione di imponibile e conseguente rimborso di ritenute IRPEF 2012.
La differenza a debito dovuta per i mesi di gennaio e febbraio 2012 al netto del credito IRPEF viene recuperata sulle pensioni, suddivisa in tre rate, a partire dalla mensilità di marzo 2012.
L’importo trattenuto a titolo di contributo di perequazione è esposto:

Importo totale per l’anno 2011, nel campo GP3 ECTRSOL dell’area CUD 2011;
Importo totale per l’anno 2012, nel campo GP3 ECTRSOL dell’area CUD 2012;
Importo mensile per l’anno 2012, nel campo GP5HG01 con codice = 677.
I conguagli di contributo di perequazione derivanti dalla rettifica sono identificati dagli stessi codici già utilizzati allo stesso titolo in occasione del rinnovo 2012

684
SU
022602
Contributo di perequazione legge n. 111 del 15 luglio 2011 a debito da rinnovo
685
SV
021400
Contributo di perequazione legge n. 111 del 15 luglio 2011 a credito da rinnovo
Gli interessati sono stati informati della circostanza con una comunicazione dedicata (allegato 3)
I vari conguagli derivanti dalla rettifica fiscale batch a consuntivo per il 2011 e ricostituzione batch sono stati trattati, ove possibile, in compensazione.

3. Ulteriori variazioni di carattere fiscale
3.1 Detrazioni di imposta
Come illustrato con il messaggio n 20477 del 28 ottobre 2011 (pianificazione rinnovo), la procedura di variazione delle detrazioni d’imposta in competenza 2011 è rimasta a disposizione delle sedi fino al 25 novembre 2011.
Per le pensioni già rinnovate per l’anno 2012 al momento dell’acquisizione delle detrazioni d’imposta 2011, la variazione non aveva avuto effetto.
Nella fase di rettifica fiscale batch a consuntivo 2011 sono state prese in considerazione tutte le variazioni di detrazioni trasmesse dal 10 al 25 novembre 2011 ai fini del ricalcolo della tassazione dell’anno 2011.

3.2 Pensioni ex IPOST
Per le pensioni ex IPOST sono state effettuate le sistemazioni fiscali per le casistiche di seguito indicate:
- recuperi effettuati da IPOST da gennaio a ottobre 2011: sono stati portarli in diminuzione dell’imponibile 2011;
- contributo di perequazione trattenuto da agosto a ottobre 2011, non considerato nel corso del 2011: viene rimborsato sulle mensilità di marzo.

4. Invio delle certificazioni fiscale

L’invio della certificazione fiscale – CUD 2012, relativa ai trattamenti di pensione corrisposti nell’anno 2012 -viene effettuato con comunicazione dedicata. In allegato (allegato 4) viene riportata la lettera di accompagnamento, nella versione italiana e estera.

5. Pubblicazione del CUD 2012

La certificazione fiscale viene messa a disposizione delle sedi nella intranet – processo assicurato pensionato – cassetto previdenziale, e in internet, per i cittadini in possesso di PIN, nella sezione dedicata ai servizi al cittadino.
La procedura di stampa dei duplicati è in corso di rilascio.


IL DIRETTORE CENTRALE PENSIONI IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
Uselli Blandamura

ALLEGATO 1 msg CUD.docx

ALLEGATO 2 msg CUD.docx

ALLEGATO 3 msg CUD.docx

ALLEGATO 4 msg CUD.docx

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