Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Norme Messaggi ME 2012 Messaggio 20803 del 18 dicembre 2012
-
Benefici per i lavoratori non vedenti
-
Decorrenza del beneficio
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da allegare
-
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Quando attribuire la maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
- Visite: 5508
Messaggio 20803 del 18 dicembre 2012
Oggetto: Legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 2, comma 54 – indennità ai collaboratori coordinati e continuativi con i requisiti alla data del 31 dicembre 2012
Testo
La legge 28 giugno 2012 n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali.
In particolare l’art. 2, nei commi dal 51 al 56, ha riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, e che soddisfino in via congiunta una serie di requisiti.
Per espressa previsione normativa “restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data” ai sensi dell’articolo 19, comma 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al fine di poter gestire correttamente quest’ultima fattispecie, si precisano le seguenti indicazioni interpretative.
La suddetta previsione normativa deve intendersi riferita agli eventi fine lavoro verificatisi entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
I collaboratori coordinati e continuativi il cui rapporto di lavoro termini entro il 31 dicembre del corrente anno, potranno – decorsi, ai sensi del comma 2, lettera e) del citato articolo 19, “almeno due mesi” in assenza di contratto di lavoro - presentare domanda nei trenta giorni successivi utilizzando il modello CoCoPro 2010,2011 e 2012 – COD.SR92 pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
Esempio: data di cessazione 31 dicembre 2012; data di presentazione della domanda dal 1° marzo 2013 (decorsi, quindi, almeno due mesi di assenza di contratto di lavoro).
Si rammenta che il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda è di carattere ordinatorio e non perentorio.
Per quanto non richiamato, si fa riferimento alle disposizioni già impartite con circolari e messaggi.
Il direttore centrale
Luca Sabatini