Eureka Previdenza

Messaggio 15230 del 26 settembre 2013

Oggetto: legge 28 giugno 2012, n. 92 - art. 4, comma 38

La legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 4, comma 38, prevede la possibilità per l’interessato – al momento della presentazione di una domanda di indennità nell’ambito dell’ASpI – di rendere all’Inps la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Si tratta della dichiarazione che attesta “l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa”.
Tale dichiarazione, presupposto per il riconoscimento dello “stato di disoccupazione” ovvero della “condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”, una volta resa all’Inps in occasione della presentazione di una domanda di indennità ASpI, è trasmessa dall’Istituto medesimo al Servizio per l’impiego, territorialmente competente in base al domicilio del richiedente la prestazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori.
A tal riguardo sono in corso le modifiche della modulistica in uso per la richiesta delle prestazioni ASpI (SR134)e Mini-ASpI (SR133) nonché l’adeguamento delle relative procedure informatiche anche in uso agli Enti di Patronato , per le quali si fa riserva di fornire successive istruzioni operative.
Premesso quanto sopra, al fine di dare attuazione al dettato normativo, ed in attesa del completamento del censimento che sta effettuando il Ministero del lavoro, si e’ reso necessario procedere ad un’analisi ricognitiva dei Centri per l’impiego presenti sul territorio nazionale, suddividendoli, nell’ambito della Regione di pertinenza, per Province, Comuni e codici di avviamento postali di competenza.
In particolare le informazioni raccolte sono riferite all’anagrafica, ai riferimenti utili per i contatti cioe’ : email, indirizzo PEC, fax e telefono ed ai comuni e CAP di competenza.
L’analisi effettuata non ha consentito, allo stato, di individuare esattamente tutte le informazioni in argomento per cui si rende necessaria la collaborazione di codeste Direzioni per integrare i dati mancanti.
In considerazione del ruolo che e’ stato affidato all’Istituto per ricevere e, successivamente, veicolare verso i Servizi competenti le dichiarazioni dei richiedenti l’ASpI , documenti indispensabili ai fini delle politiche attive nonche’ alle verifiche sullo stato di disoccupazione di competenza dei Centri per l’impiego, il censimento deve consentire di conoscere esattamente il CPI destinatario di quella dichiarazione.


Il direttore centrale prestazioni a sostegno del reddito
Luca Sabatini

Il direttore centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Giulio Blandamura

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