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Messaggio 9656 del 13 giugno 2013
Oggetto: Proroga indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale.
Con il messaggio n. 000219 del 4.01.2013 era stato comunicato alle Sedi che, in attesa del parere dei Ministeri vigilanti, la proroga dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19Ter, comma 4, della legge 28.01.2009, n.2, poteva continuare ad essere concessa fino all’età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne (limiti di età comunicati con il messaggio di rettifica n. 001183 del 21.01.2013), purché i richiedenti fossero in possesso, al momento del compimento dell’età pensionabile, del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia previsto dalla previgente normativa.
In merito i Ministeri vigilanti hanno reso noto che, ai sensi della normativa vigente, l’indennizzo in parola non può ulteriormente essere prorogato oltre l’età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne.
A scioglimento della riserva menzionata all’ultimo paragrafo del punto 14 del già citato messaggio 000219 del 4.01.2013, si comunica, pertanto, che le pratiche di indennizzo tenute in apposita evidenza dovranno essere definite secondo il criterio enunciato.
Il Direttore
generale
Nori