Eureka Previdenza

Circolare 468 del 7 settembre 1978

Oggetto: Criteri vari in materia di riscatto nell'assicurazione IVS del periodo di corso legale di laurea (art. 50, legge 30 aprile 1969, n. 153 abrogato e sostituito dall'ari. 2-novies della legge 16 aprile 1974, n. 114).

Nella definizione di singole pratiche in materia di riscatto del periodo di corso legale di laurea nell'assicurazione I.V.S. esaminate da questa Direzione generale a seguito di quesiti rivolti dalle Sedi ovvero di ricorsi proposti dagli  interessati al competente Comitato, sono stati adottati criteri, nelle varie fattispecie, che si ritiene opportuno portare a conoscenza delle Sedi, affinché possano adeguarvisi nella soluzione dei casi analoghi in trattazione, nonché di quelli che potranno presentarsi in futuro. Le pratiche già definite in modo difforme, le quali sulla base dei criteri riportati nella  presente  circolare  avrebbero  potuto  ricevere  soluzione  in  senso  più  favorevole per gli interessati, potranno essere riprese in esame qualora non siano ancora decorsi i termini per proporre ricorso amministrativo.  In pratica, tenuto conto del principio stabilito  con  delibera  consiliare  n.   128  del  12  settembre  1975,  tale  riesame  sarà possibile se,  alla data della relativa richiesta,  non si sia ancora compiuto il  termine di prescrizione decennale previsto per l'esperimento dell'azione giudiziaria.

1 )  Studi compiuti all'estero.

Le lauree conseguite all'estero possono essere ammesse a riscatto, ricorrendo tutte le altre condizioni,  qualora siano state riconosciute da Università  italiana o,  comunque, abbiano valore legale in Italia.     Il  riscatto  è  ammesso  entro  i  limiti  della  durata  legale  del  corrispondente  corso di  laurea  in  Italia  o della  durata  degli  studi effettivamente  compiuti  all'estero,  se inferiore. Per quanto concerne la collocazione temporale dei  periodi da ammettere a riscatto, si  dovrà  in  linea di  principio seguire lo stesso criterio applicato  per  le  lauree conseguite in  Italia,  e  cioè  quello  di  riferire  il  riscatto al  periodo  di  frequenza  del  corso Poiché,  però,  spesso  non  risulta  agevole  acquisire  la  documentazione  atta  ad individuare il  periodo in argomento,  si potrà adottare il criterio o di ammettere a riscatto  il  periodo  immediatamente  precedente  la  data del  conseguimento della  laurea ovvero di individuare  il periodo stesso sulla base di dichiarazione di  responsabilità del richiedente. Può verificarsi, inoltre, che pur essendo stati gli studi universitari compiuti all'estero in  tutto  od  in  parte,  gli  interessati  siano  stati  ammessi all'esame  di  laurea  presso Università italiana ovvero all'iscrizione presso Università italiana ad un anno di corso successivo  al  primo,  previo riconoscimento,  evidentemente,  degli  studi  già  compiuti all'estero. Anche in lali situazioni, i periodi di studio estero potranno essere ammessi a riscatto,  sempre nel  rispetto del  limite della durata  del  corso legale di laurea  italiano e della durata degli studi esteri, con l'osservanza,  per quanto concerne la collocazione temporale dei periodi di studio estero, dei criteri più sopra indicati (11.

2)   Corsi  di  studi  superiori che  non  danno  luogo  al  conferimento  di  laurea

Attraverso l'analisi della documentazione presa in esame e sulla base delle risposte fornite  di  volta  in  volta  dal Ministero  della  pubblica  istruzione,  è  stato  possibile stabilire che diversi corsi di studi superiori non danno luogo al conferimento di laurea e di conseguenza non possono essere ammessi a riscatto. Si  riporta di seguito un'elencazione di  lali corsi,  ponendo  in  rilievo che la  stessa non esaurisce tutta la casistica che può presentarsi, in quanto è limitata alle fattispecie die sono state prese in esame. Nondimeno lale casistica può costituire un utile punto di riferimento per valutare titoli  similari. Corsi  di  studi  superiori  che  non  possono dar  luogo  a  riscatto:  corso  di  studi per  assistente  sociale; corso  per  il  conseguimento  del  diploma  di  abilitazione  alla vigilanza  nelle Scuole elementari  Ipresso  Facoltà di  magistero);  corso di  studi  presso l'Accademia di belle arti di Venezia e presso l'Accademia di belle arti di Carrara; corso  di  studi  presso  il  Conservatorio  statale  di  musica  « G.  Verdi »  di  Torino; corso di studi che hanno dato luogo al conferimento del diploma in Farmacia, previsto dalla tabella  XXVIII  annessa al R.D. 30 settembre  1938,  n.  1652,  (attualmente non più esistente a seguito di modifica degli Statuti universitari); corso biennale di perfezionamento di industrie meccaniche ed elettriche (istituito a norma delle poi soppresse disposizioni dell'ari. 92 del Regolamento approvato con R.D. 5 gennaio 1908,  n. 98); corso di studi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale; corsi di ostetricia  presso  Università;  corsi  che  hanno  dato.  luogo  al  diploma  in  educazione tisica;  corsi  presso  la  Scuola  di  amministrazione  industriale  annessa alla  Facoltà  di economia e commercio dell'Università di Torino; corsi presso la Scuola superiore per interpreti e t raduttori (Milano, Roma, Napoli, Firenze, Bologna); corso biennale per il conseguimento del diploma in statistica (qualora non sia seguito dal conseguimento della  laurea  in  scienze  statistiche);  corsi  presso  la  « Scuola  per  tecnici  di  Istituti medico-biologici » di Milano.  

3)  Lauree varie ed altri titoli di studio di grado universitario.

Con particolare riguardo ad alcuni tipi di laurea e di altri titoli di studio si forniscono le seguenti precisazioni:        a) le  lauree  rilasciate  dalla  Scuola  superiore  di  architettura  navale  di  Trieste possono dare luogo a riscatto    in quanto la predetta Scuola è da comprendersi tra le istituzioni universitario previste dal T.U. delle leggi    sull'istruzione universitaria approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;

b) presso  l'Università  di  Roma  ed   il  Politecnico  di  Torino  esistono  Scuole  in Ingegneria aeronautica, cui    si accede con la laurea in Ingegneria. Le lauree rilasciate da tali Scuole (in Ingegneria aerospaziale e Ingegneria    aeronautica! (2) non possono dar luogo a riscatto, qualora -gli interessati abbiano effettuato il riscatto del corso    di laurea in ingegneria in precedenza seguito.    Quanto sopra in base al principio dell'inammissibilità del riscatto di una pluralità  di periodi di corso di laurea;

c) dell'Università  Internazionale  degli  Studi  Sociali  Pro  Deo  in  Roma  sono  riconosciute soltanto le seguenti Facoltà:           - Economia e commercio istituita con D.P.R. 5 maggio 1966, n. 436 (Gazzetta ufficiale 25 giugno 1966, n. 155)      a decorrere dall'anno accademico 1966/67;           - Scienze politiche istituita con D.P.R. 31 maggio 1967, n. 482 (Gazzetta  ufficiate 4 luglio 1967, n.  165) a      decorrere dall'anno accademico 1967/68 Le lauree nelle discipline predette conseguite rispettivamente dall'anno accademico 1966/67 (Economia e Commercio) e dall'anno accademico 1967/68 (Scienze Politiche)  in poi possono, pertanto, dar luogo a riscatto

d} I titoli in discipline Teologiche rilasciate da Facoltà diverse (ad es.: Facoltà  Valdese) da quelle indicate nella    circolare n. 458 C. e V. del 23 maggio 1978 (3) non  possono dar luogo a riscatto in quanto non esistono norme di    legge o di regolamento  che ne prevedano il riconoscimento;

e) i  corsi  universitari  di  specializzazione  e  di  perfezionamento  frequentati  dopo  il  conseguimento  della  laurea   non  possono  essere  ammessi  a  riscatto.  Si  citano,  a  titolo  di esempio, oltre alle varie branche di   specializzazione in medicina, il corso di perfezionamento in Industrie Tessili presso il Politecnico di Torino,   il corso per il conseguimento del diploma di Perito Forestale.  

4)  Lauree conseguite nella sessione estiva di esami dell'ultimo anno di corso

Coloro che hanno conseguito il diploma di laurea nella sessione estiva di esami  dell'ultimo anno del periodo di corso legale di laurea (ad esempio: giugno, luglio, ecc. possono riscattare per intero anche l'ultimo anno di corso che termina, com'è noto, il  31  ottobre.

5)   Criterio  della  neutralizzazione  previsto   dalla  circolare   n.   259  C.   e  V.   del  10  marzo  1971  (4)

Il  criterio  della  neutralizzazione,   previsto  dalla  circolare  in  epigrafe  per  coloro che hanno compiuto in tutto od in parte il corso legale di laurea mentre prestavano servizio militare durante il periodo della seconda guerra mondiale (10 giugno 1940/15 ottobre1946). si applica anche se il periodo di servizio militare non è coperto da contributi figurativi,  bensì  (la  contribuzione  effettiva  [ad  esempio:  impiegati richiamati,  militari che  hanno ottenuto  la  costituzione  della  posizione  assicurativa  in  base  alla  legge 2 aprile 1958. n. 322 151 e art.  52 della legge 30 aprile 1969, n.  153 (6)].         

6)  Passaggio ad altro corso di laurea con riconoscimento degli studi compiuti presso le  Facoltà  di provenienza

Non è infrequente il caso di soggetti die sono passati ad altro corso di laurea, ottenendo l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo della nuova Facoltà, ili   quanto   sono   slati   loro   riconosciuti  gli  studi compiuti   in   precedenza.   Tale   riconoscimento non  viene effettuato di  norma  con  riferimento a  specifici  anni  di  corso della Facoltà di provenienza, bensì agli studi considerati nel loro complesso. In tali fattispecie, gli anni da ammettere a riscatto saranno rappresentati da quelli di  corso  della  nuova  Facoltà,  presso  la  quale  è  stato  conseguito  il  titolo,  nonché dagli anni  di corso della  Facoltà  di  provenienza,  individuati questi  ultimi,  secondo la scella degli interessati. Si intende che i! numero complessivo degli anni da ammettere a  riscatto è quello corrispondente alla durata del corso che ha dato luogo al conferimento della laurea. Si riporta, a titolo di esempio, il seguente caso.

Un soggetto risulta iscritto al corso di laurea in Economia e Commercio per i quattro anni di corso legale (1963/1964, 1964/1965,  1965/1966,  1966/19671 e come fuori corso nell'anno accademico 1967/1968, senza conseguire il diploma di laurea. Nell'anno  accademico  1969/1970  chiede  ed ottiene  il  trasferimento  alla  facoltà di Scienze Economiche e Bancarie (della durata legale di 4 anni) dove viene ammesso direttamente al 3° anno, frequentando successivamente il 4° anno nell'anno accademico  1970/1971, a conclusione del quale consegue la laurea. Nel caso ipotizzato, l'interessato potrà essere ammesso al riscatto di complessivi quattro anni, di cui due del corso di laurea di Scienze Bancarie (1969/1970 e 1970/1971) e  gli  altri  due  da  individuarsi,   a  sua  scelta,  tra  i  quattro  del  precedente  corso  legale di laurea di Economia e Commercio (1963/1964, 1964/1965, 1965/1966 e 1966/1967».                                                 IL DIRETTORE GENERALE                                                        BIONDO

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