Eureka Previdenza

Circolare 234 del 20 novembre 1981

OGGETTO: Cassa integrazione guadagni: criteri di massima per il
         settore dell'edilizia e affini.
A) - Intervento della Cassa integrazione guadagni nell'ambito della
     speciale gestione per l'edilizia in presenza di contratto
     collettivo di lavoro che prevede il recupero delle ore non
     lavorate (1).
         La Commissione centrale della Cassa integrazione guadagni
per l'edilizia ha esaminato in modo approfondito il problema
attinente l'operativit… dell'istituto delle integrazioni salariali in
rapporto alla disciplina contrattuale di cui all'art.11 CCNL del 22
luglio 1979 che prevede la possibilita' di recuperare le ore di
lavoro non prestate per causa di forza maggiore.
         In proposito il predetto Organo preliminarmente si Š posto
il problema se la speciale normativa delle integrazioni salariali
costituisca "corpus" autonomo applicabile di per se' a prescindere
dal contenuto degli accordi contrattuali, ovvero se detti accordi
influiscano ed in quale misura sull'applicazione delle disposizioni
della C.I.G.
         La Commissione centrale, sentito anche il parere espresso
dal Ramo legale sull'intera tematica, ha ritenuto che la legislazione
speciale regolante l'integrazione salariale, in quanto prevalente
quale norma di legge sugli accordi di natura civilistica, sia
comunque applicabile a prescindere dal contenuto della disciplina
contrattuale.
         In presenza di cause riconosciute come integrabili e degli
altri presupposti richiesti dalla legge, la Cassa deve intervenire
qualora si determini una obiettiva riduzione dell'orario di lavoro
con relativa decurtazione della retribuzione.
         Cio' che rileva quindi e' la situazione concreta
determinatasi nell'ambito aziendale in ogni singola settimana.
         Ne deriva che il mancato esercizio della facolta' di
recupero non incide sull'applicabilita' dlele norme regolanti
l'istituto delle integrazioni salariali. Ovviamente l'effettuazione
del recupero, invece, facendo venir meno la riduzione dell'orario di
lavoro, preclude l'intervento della Cassa.
         Analogo parere Š stato espresso sulla problematica in
argomento dalla C.C.E., prevista ai sensi dell'art. 5 della legge 6
dicembre 1971, n. 1058 (2), per quanto concerne il settore lapideo in
caso di contratti collettivi che prevedano il recupero delle ore di
lavoro non prestate per cause che, di per se', consentirebbero il
ricorso all'integrazione salariale.
B) - Orari di lavoro di 35 ore settimanali (3)
         Come e' noto il C.C.N.L., sottoscritto in data 22 luglio
1979 per i lavoratori dell'industria edile, all'art. 6 prevede tra
l'altro la determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali
in un periodo di quattro e otto settimane consecutive a decorrere dal
primo lunedi' di gennaio rispettivamente negli anni 1980 e 1981.
         In ottemperanza al disposto legislativo di cui all'art. 1,
comma secondo, del D.L.Lgt. n. 788 del 9 novembre 1945, per le
aziende del settore industriale e per buona parte delle aziende
artigiane e della cooperazione, l'intervento della Cassa per i
periodi sopra indicati e' stato pertanto limitato entro l'ambito
delle 35 ore settimanali.
         Purtuttavia talune Sedi hanno evidenziato alcuni casi
eccezionali e, peraltro, limitati, per i quali si riscontra una
diversa articolazione dell'orario di lavoro nei mesi citati,
derivante da contrattazione integrativa provinciale ovvero aziendale.
         Esaminate, pertanto, le diverse fattispecie verificatesi
nella composita realta' delle varie province la Commissione centrale
ha espresso il parere che:
         - per le aziende industriali iscritte alla Cassa edile il
limite massimo di ore integrabile per le settimane di cui all'art. 6
del C.C.N.L. Š di 35 settimanali;
         - lo stesso limite opera per le aziende artigiane e della
Cooperazione iscritte alla Cassa edile per le quali non vi sia un
particolare contratto integrativo provinciale che preveda un orario
settimanale diverso da quello sopraindicato;
         - in caso di contratto integrativo provinciale che preveda
l'articolazione dell'orario di 35 ore in altri periodi dell'anno, sia
possibile riconoscere per gennaio e febbraio il limite di 40 ore
settimanali mentre il limite di 35 operera' per le settimane di cui
al contratto integrativo;
         - in caso di contratto integrativo che preveda l'orario di
40 ore per l'intero anno, sara' necessario stabilire se le aziende
iscritte alla C.E. versino le somme corrispondenti ai permessi
retribuiti e se l'orario praticato nei mesi in questione sia
articolato su 8 ore giornaliere per 5 giorni settimanali. Detto
accertamento dovra' essere effettuato sulla base dei libri paga
atteso che, per il tipo di attivita' svolta nel settore edile
particolarmente influenzato dagli eventi meteorologici nei mesi di
gennaio e febbraio, salvo prova contraria, si presume praticabile un
orario di lavoro di 35 ore.
         Ovviamente l'articolazione su 8 ore giornaliere per 5 giorni
settimanali di cui a quest'ultimo punto, potra' essere facilmente
desunta in caso di riduzione di lavoro che riguardi alcuni giorni
della settimana.
         Qualora invece la richiesta venga avanzata per sospensione
di attivita' o riduzione di lavoro incidente su ogni giornata
lavorativa, e per tutta la maestranza in forza, sara' necessario
usare quale punto di riferimento l'orario di lavoro praticato nelle
settimane immediatamente precedenti e successive a quelle oggetto
della richiesta purche' ricadenti nell'ambito del periodo di cui
all'art. 6 del C.C.N. di lavoro.
         Se la domanda infine concerne l'intero periodo per il quale
la norma contrattuale prevede un orario di 35 ore, si avra' riguardo
all'orario praticato nello stesso periodo degli anni precedenti.
         In caso non risulti in modo certo ed univoco l'effettuazione
di un orario di lavoro di 40 ore per i periodi in oggetto, le
integrazioni dovranno essere limitate a 35 ore settimanali. Ci• in
quanto la decisione adottata a livello nazionale di ridurre l'orario
di lavoro per gennaio e febbraio - determinata dalla considerazione
che in questo periodo, per il tipo di attivita' svolta
particolarmente influenzata dagli eventi meteorologici, vi era
impossibilita' di svolgere orario normale - suggerisce l'ipotesi
prevista dall'art. 1 D.L.Lgt. 788/456 dell'effettuazione di un minore
orario settimanale non dipendente da norma contrattuale ma collegato
alle caratteristiche stesse della lavorazione propria del settore di
attivita'.
         Le Sedi avranno cura, in caso di decisioni non adottate in
linea con i criteri sopra esposti, di riproporre alle locali C.C.P.P.
le domande in questione e, in caso di riforma della precedente
decisione, effettueranno i recuperi con le note modalita'.
         Le domande avanzate per le corrispondenti settimane di
gennaio e febbraio 1982 verranno ugualmente decise sulla base degli
orientamenti innanzi espressi, atteso che la disciplina contrattuale
di cui al citato art. 6 prevista per l'anno 1981 deve intendersi
prorogata sino al rinnovo del C.C.N.L. di categoria.
         Per quanto ovvio si precisa che le aziende del settore
lapideo, applicando un contratto che non prevede riduzioni di orario
programmato, sono escluse dalla disciplina di cui al citato art.6.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                               FASSARI
(1) Istruzioni gia' emanate con M. TP del 6 agosto 1980, n.0681.
(2) V. "Atti ufficiali", 1971, pag. 2272.
(3) Istruzioni gia' emanate con M. TP del 14 luglio 1981, n. 219402.

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