Eureka Previdenza

Circolare 65 del 21 marzo 1984

SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N. 746


Oggetto:
1) Decorrenza della revoca della pensione sociale in caso di liquidazione di pensione a carico di Enti diversi dall'I.N.P.S.
2) Irrilevanza della pensione di invalidita' a carico della Mutualita' pensioni fruita dagli invalidi civili parziali.


1) DECORRENZA DELLA REVOCA DELLA PENSIONE SOCIALE IN CASO DI LIQUIDAZIONE
DI PENSIONE A CARICO DI ENTI DIVERSI DALL'I.N.P.S.
Alcune Sedi hanno chiesto se, nel caso in cui in favore di un titolare
di pensione sociale sia liquidata, con effetto retroattivo, altra pensione
a carico di Ente diverso dall'I.N.P.S., la revoca della pensione sociale
risultata indebita debba essere operata a far tempo dalla data di effettiva
riscossione da parte del beneficiario della nuova pensione ovvero dalla
data di decorrenza di quest'ultima.
Al riguardo, si precisa che la liquidazione di una prestazione a carico
di Ente diverso dall'Istituto, - sempreche', ovviamente, si tratti di
prestazione avente i caratteri descritti con circolare n. 53365 Prs n. 8585
O. - n. 12 Rg. del 4 giugno 1969, lett. A, par. I, punti 1) e 2) (1) a
proposito delle rendite computabili ai fini dei requisiti reddituali
relativi alla pensione sociale - opera sul diritto alla pensione sociale
stessa con effetto dalla data originaria di decorenza della nuova
prestazione.
Nel senso sopra illustrato si richiamano le istruzioni contenute nella
circolare n. 53370 Prs. - n. 11285 O. n. 15 Rg. del 5 luglio 1969, punto
III) (2).
2) IRRILEVANZA DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' A CARICO DELLA MUTUALITA'
PENSIONI FRUITA DAGLI INVALIDI CIVILI PARZIALI
Con circolare n. 740 A.G.O. - n. 4378 O. - n. 742 E.A.D. del 5 marzo
1982 (3) sono stati illustrati i criteri per l'applicazione dell'art. 9,
primo comma del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 (4) convertito in legge 26
febbraio 1982 n. 54 (5), che ha sancito, come e' noto, nei confronti degli
invalidi civili parziali, il venir meno, dal 1 gennaio 1982, del diritto
all'assegno ex art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (6) e, quindi,
alla pensione sociale dopo il 65 anno di eta', in presenza di una pensione
di invalidita' a carico di tutte le forme di previdenza indicate
nell'articolo stesso.
Ora, a seguito di talune perlessita' insorte in sede di applicazione
del citato art. 9 primo comma, e' stata presa in esame la natura giuridica
della pensione di invalidita' ex art. 8 della legge 5 marzo 1963, n. 389
(7), a carico della Mutualita' pensioni a favore delle casalinghe, agli
effetti della incompatibilita' di cui sopra.
A conclusione di tale esame si e' pervenuti alla determinazione di
dover escludere dall'ambito di applicazione del ripetuto primo comma
dell'art. 9 del D.L. n. 791/1981 la predetta pensione di invalidita' a
carico della Mutualita' pensioni a favore delle casalinghe, considerato che
la stessa e' a carico di una gestione facoltativa e non compresa
espressamente tra le altre gestioni (obbligatorie) erogatrici di pensioni
dirette da parte del titolare.
Di conseguenza, il godimento di una pensione di invalidita' a carico
della Mutualita' pensioni a favore delle casalinghe non esclude il diritto
all'assegno di invalidita' ex art. 13 della citata legge n. 118/1971, ne'
alla pensione sociale dopo il compimento del 65 anno di eta' da parte del
titolare.
Le Sedi terranno ovviamente conto del criterio di cui al presente
paragrafo (2) in sede di trattazione delle pratiche relative alla
concessione della pensione sociale agli invalidi civili parziali, sulla
scorta delle consuete segnalazioni che perverranno dal Ministero
dell'Interno e dalle Prefetture.
Il criterio andra' altresi' applicato, a domanda, in relazione ad
eventuali casi analoghi gia' decisi, per i quali non siano decorsi i
termini per il ricorso dall'A.G.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 636.
(2) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 827.
(3) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 885.
(4) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 2816.
(5) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 730.
(6) V. "Atti ufficiali" 1971, pag. 637.
(7) V. "Atti ufficiali" 1963, pag. 527.

Twitter Facebook